Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2227 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2227 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza in data 04/02/2025 della Corte di appello di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio ;
è presente l’AVV_NOTAIO del foro di Roma, in difesa di COGNOME NOME, parte civile, che ha chiesto il rigetto del ricorso e ha depositato conclusioni e nota spese;
è presente in sostituzione del l’AVV_NOTAIO del foro di Roma, in difesa di NOME NOME, con delega orale l’AVV_NOTAIO del foro di Roma , che ha concluso riportandosi ai motivi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del Tribunale di Roma in data 10 marzo 2016, all’esito del
dibattimento, NOME NOME veniva assolto dai reati ascrittigli di cui a ll’ art. 393 cod. pen. (capo A) perché il fatto non sussiste e di cui all’ art. 368 cod. pen. (capo B) perché il fatto non costituisce reato.
Con sentenza della Corte di appello di Roma in data 4 febbraio 2025, su appello del pubblico ministero e della parte civile costituita, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma, veniva dichiarato il non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME in ordine ai reati ascrittigli perché estinti per intervenuta prescrizione; l’imputato veniva condannato al risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede, nonché al versamento in suo favore delle spese processuali del grado di giudizio.
Avverso la predetta sentenza , nell’interesse di COGNOME NOME, è stato proposto dal suo difensore di fiducia ricorso con il quale si prospetta un unico motivo, che si riassume sinteticamente ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Si lamenta inosservanza o erronea applicazione dell’art. 603 cod. proc. pen. ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., anche per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. La decisione della Corte di appello si porrebbe in aperto contrasto con il comma 3bis dell’art. 603 cod. proc. pen. La sentenza di assoluzione di primo grado era stata appellata sia dalla parte civile che dal pubblico ministero, esponendo argomenti e doglianze simili, che si concretizzavano nell’erronea valutazione delle prove dichiarative. Per potere ribaltare la sentenza di assoluzione, affermando la responsabilità dell’imputato, sia pure ai soli effetti civili, la Corte di appello avrebbe dovuto riassumere le prove dichiarative ritenute decisive. Il predetto vizio di legge comporta l’annullamento delle statuizioni civili, che si fondano su un’erronea dichiarazione di responsabilità dell’imputato, assunta senza la rinnovazione delle prove dichiarative prevista dall’art. 603, comma 3 -bis , cod. proc. pen.
Il procedimento si è svolto con trattazione orale e le parti, dopo la discussione, hanno concluso come in epigrafe riportato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Come è noto, seguendo consolidati orientamenti della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (a cominciare dal leading case Corte EDU, 05/07/2011, Dan c. Moldavia, per finire ai casi che hanno riguardato l’Italia Corte
EDU, 29/06/2017, COGNOME c. Italia e Corte EDU, 22/10/2020, COGNOME c. Italia), le Sezioni Unite di questa Corte , ben prima delle modifiche apportate all’art. 603 cod. proc. pen., mediante l’inserimento del comma 3 -bis ad opera della legge n. 103 del 2017, hanno da tempo affermato che la previsione contenuta nell’art. 6, par. 3, lett. d) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, relativa al diritto dell’imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU – che costituisce parametro interpretativo delle norme processuali interne – implica che il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all’esito del giudizio abbreviato, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell’imputato, senza avere proceduto, anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., a rinnovare l’istruzione dibattimentale attraverso l’esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado (Sez. U., n. 27620 del 28/04/2016, COGNOME, Rv. 267487-01; Sez. U., n. 18620 del 19/01/2017, COGNOME, Rv. 269785-01).
Peraltro, secondo le Sezioni Unite COGNOME, sarebbe stata affetta da vizio di motivazione ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio “al di là di ogni ragionevole dubbio”, di cui all’art. 533, comma primo, cod. proc. pen., la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, avesse affermato la responsabilità dell’imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell’art. 603, comma terzo, cod. proc. pen.
Successivamente all’introduzione del comma 3 -bis nel corpo dell’art. 603 cod. proc. pen., le Sezioni Unite (n. 14426 del 28/01/2019, Pavan Davis, Rv. 27511203) hanno ritenuto che l’omessa rinnovazione della prova dichiarativa (in quel caso di tipo peritale) da parte del giudice di appello che proceda, sulla base di un diverso apprezzamento della stessa, alla riforma della sentenza di assoluzione, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio della sentenza, denunciabile in sede di giudizio di legittimità a norma dell’art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. (nello stesso senso più di recente Sez. 3, n. 9128 del 08/01/2025, Rv. 287682-01, che ha ritenuto la nullità soggetta ai limiti di deducibilità di cui all’art. 182, comma 1, cod. proc. pen., con la conseguenza che non può essere eccepita dalla parte che, con la propria rinuncia, abbia contribuito a darvi causa, né è rilevabile d’ufficio dal giudice di legittimità, non rientrando tra le nullità assolute
che, ai sensi dell’art. 179, comma 1, cod. proc. pen., sono insanabili in ogni stato e grado del procedimento, nonché Sez. 6, n. 34381 del 10/07/2025, non massimata; contra Sez. 6, n. 37979 del 11/07/2023, Rv. 285264-01, secondo cui è rilevabile di ufficio nel giudizio per cassazione, ai sensi dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen., l’omessa rinnovazione della istruzione dibattimentale da parte del giudice di appello che abbia riformato la sentenza assolutoria resa in primo grado e condannato sulla base di un diverso apprezzamento della prova dichiarativa decisiva, poiché la regola processuale posta dall’art. 603, comma 3bis , cod. proc. pen. configura una garanzia fondamentale dell’ordinamento, la cui violazione qualifica la sentenza come emessa al di fuori dei casi consentiti dalla legge).
In seguito alle modifiche apportate al comma 3bis dell’art. 603 cod. proc. pen. dall’art. 34, comma 1, lett. i), n. 1), del d. lgs. n. 150/2022, l’obbligo della rinnovazione dell’istruzione dibattimentale risulta limitat o ai soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all’esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato, a norma dell’art. 438, comma 5, e 441, comma 5, cod. proc. pen. , e ciò in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ( si veda Corte EDU, 25/03/2021, COGNOME e COGNOME c. Italia). In questo senso si è subito espressa la giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 48565 del 11/10/2023, Rv. 285672-01), affermando l’immediata applicazione nel giudizio di appello della nuova regola processuale, in assenza di disposizioni transitorie e in base al principio tempus regit actum (Sez. 3, n. 10691 del 10/01/2024, Rv. 286089-01) . Peraltro, e’ stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 603, comma 3bis , cod. proc. pen., come riformulato dall’art. 34, comma 1, lett. i), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nella parte in cui, in caso di ribaltamento in appello della sentenza di proscioglimento, non prevede la rinnovazione obbligatoria delle prove dichiarative quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata all’esito di giudizio abbreviato nel quale non si sia proceduto ad integrazione probatoria (Sez. 5, n. 49667 del 10/11/2023, Rv. 285490-02).
Anche il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado, sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l’istruzione dibattimentale, anche d’ufficio (Sez. U., n. 27620 del 28/04/2016, COGNOME, Rv. 267489-01). Il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d’ufficio, a rinnovare l’istruzione dibattimentale anche successivamente
all’introduzione del comma 3bis dell’art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (Sez. U., n. 22065 del 28/01/2021, COGNOME, Rv. 281228-02).
È rilevabile di ufficio nel giudizio per cassazione, ai sensi dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen., l’omessa rinnovazione della istruzione dibattimentale da parte del giudice di appello che abbia riformato la sentenza assolutoria resa in primo grado e condannato l’imputato – sia pure ai soli effetti civili – sulla base di un diverso apprezzamento della prova dichiarativa decisiva, poiché la regola processuale posta dall’art. 603, comma 3bis cod. proc. pen. configura una garanzia fondamentale dell’ordinamento, la cui violazione qualifica la sentenza come emessa al di fuori dei casi consentiti dalla legge (Sez. 6, n. 14062 del 16/03/2021, Rv. 281661-01).
3 . Quanto alla necessità di procedere alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, la Cassazione ha escluso che il giudice d’appello, per procedere alla ” reformatio in peius ” della sentenza assolutoria di primo grado, sia tenuto – in base all’art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/Moldavia – alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale quando il primo giudice non ha negato l’attendibilità intrinseca delle dichiarazioni delle persone offese, ed egli, per affermare la penale responsabilità dell’imputato, deve limitarsi a fornire una lettura coerente e logica del compendio probatorio palesemente travisato nella decisione impugnata (Sez. 3, n. 45453 del 18/09/2014, Rv. 260867-01). Allo stesso modo, si è affermato che il giudice di appello, per riformare ” in peius ” una sentenza di assoluzione, non è obbligato – in base all’art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c. Moldavia alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale quando compie una diversa valutazione di prove non dichiarative, ma documentali (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, Rv. 261556-01). Ancora, si è sostenuto che il giudice d’appello che procede alla ” reformatio in peius ” della sentenza assolutoria di primo grado, ai sensi dell’art. 603, comma 3bis , cod. proc. pen., non è tenuto alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, nel caso in cui si limiti a una diversa valutazione in termini giuridici di circostanze di fatto non controverse, senza porre in discussione le premesse fattuali della decisione riformata (Sez. 4, n. 31541 del 22/06/2023, Rv. 284860-01).
Per contro, si è affermato che il giudice di appello che intenda riformare in ” peius ” la pronuncia assolutoria di primo grado ha l’obbligo – in conformità all’art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU nel caso Dan c/Moldavia – di disporre
la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per assumere direttamente la deposizione del teste ritenuto inattendibile in primo grado, le cui dichiarazioni siano decisive per l’affermazione della responsabilità dell’imputato (Sez. 5, n. 25475 del 24/02/2015, Rv. 263903-01). In termini più specifici, rispetto al dato normativo, si è sostenuto che, ai fini della rinnovazione dell’istruttoria in appello ex art. 603, comma 3bis cod. proc. pen., per “motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa” devono intendersi non solo quelli concernenti la questione dell’attendibilità dei dichiaranti, ma tutti quelli che implicano una “diversa interpretazione” delle risultanze delle prove dichiarative, posto che un “fatto” non sempre presenta una consistenza oggettiva di natura astratta e asettica, ma è talvolta mediato attraverso l’interpretazione che ne dà il dichiarante, con la conseguenza che la risultanza probatoria risente di tale mediazione che incide sull’approccio valutativo del giudice, anch’esso pertanto mediato (Sez. 5, n. 27751 del 24/05/2019, Rv. 276987-01: fattispecie relativa al ribaltamento in appello della sentenza assolutoria di primo grado, disposto, senza rinnovazione istruttoria, sulla base della diversa valutazione dell’idoneità delle risultanze della prova testimoniale, indiscussa quanto ad attendibilità, a rappresentare gli elementi costitutivi del delitto di atti persecutori aggravati; nello stesso senso Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, Rv. 279425-01). Ai fini della rinnovazione dell’istruttoria in appello ex art. 603, comma 3bis cod. proc. pen., per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa devono intendersi non solo quelli concernenti l’attendibilità dei dichiaranti, ma, altresì, tutti quelli che implicano una diversa interpretazione delle risultanze delle prove dichiarative, posto che il loro contenuto – salvo non attenga ad un oggetto del tutto definito o ad un dato storico semplice e non opinabile – è frutto della percezione soggettiva del dichiarante, onde il giudice del merito è inevitabilmente chiamato a “depurare” il dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante, in modo da pervenire ad una valutazione logica, razionale e completa, imposta dal canone dell'”oltre ogni ragionevole dubbio” (Sez. 2, n. 13953 del 21/02/2020, Rv. 279146-01).
5. Ciò detto, il ricorso è infondato.
Come emerge dalla lettura della sentenza impugnata, ferme restando le risultanze probatorie, derivanti dalle prove testimoniali, circa le frasi minacciose che erano state proferite dal COGNOME nei confronti del COGNOME, il ribaltamento della sentenza di assoluzione in primo grado, sia pure ai soli effetti civili, è avvenuto sulla base di una diversa valutazione giuridica.
Invero, il Tribunale non ha fondato l’assoluzione del COGNOME su una valutazione di inattendibilità dei testimoni o su una diversa lettura delle testimonianze, alla luce dell’esame dell’imputato, che aveva negato la condotta,
soffermandosi su una vicenda, a suo dire parallela. Ma, ferma restando la ritenuta sussistenza delle frasi minacciose, il primo giudice ha escluso la sussistenza del delitto di cui al capo A) sul presupposto che ‘le frasi contenenti gravi minacce sono state pronunciate al fine di ottenere che la p.o. si presentasse dal Giudice, inteso evidentemente quale Giudice civile, per eliminare le conseguenze di un decreto ingiuntivo già esecutivo ed emesso senza che l’imput ato nulla sapesse, come è proprio del proced imento monitorio’ . Ed ancora: ‘la richiesta dell’imputato dunque era volta non a farsi giustizia da sé, ma ad ottenere che la p.o. ponesse in essere attività giudiziali in grado di neutralizzare l’ingente precetto ricevuto’ .
In buona sostanza, il Tribunale ha ritenuto sussistente la condotta minacciosa, tanto da porsi anche il problema di una sua possibile riqualificazione giuridica nel delitto di minaccia grave e ripetuta, che ha escluso sempre sulla base di considerazioni giuridiche; tuttavia, è giunto alla decisione assolutoria sulla base di una diversa valutazione, non delle testimonianze, ma dello stesso fatto come ricostruito sulla base delle prove dichiarative e documentali assunte, escludendo la finalizzazione alla ragion fattasi.
Anche per quanto concerne il delitto contestato al capo B), la pronuncia assolutoria è frutto di valutazioni e considerazioni giuridiche, tenuto conto che il primo giudice assolveva l’imputato perché il fatto non costituisce reato sulla base di un duplice argomento: la denuncia-querela corpo di reato era stata presentata per rafforzare una precedente querela e, in ogni caso, tendeva a negare l’addebito mosso al COGNOME dal COGNOME, addebito rispetto al quale lo stesso Tribunale si stava esprimendo per la sua insussistenza.
La Corte di appello, nel ribaltare il primo verdetto, si è limitata a confutare le valutazioni giuridiche espresse dal Tribunale, senza procedere ad una rivalutazione delle prove dichiarative assunte nel dibattimento di primo grado.
Premessa, infatti, la ricostruzione della vicenda così come emersa dalle prove raccolte in primo grado, e così come ricostruita dallo stesso Tribunale, la Corte non ha condiviso la motivazione della sentenza impugnata, ritenendo ‘palese che COGNOME NOME NOME proferito le predette minacce a COGNOME NOME per ottenere la revoca del provvedimento monitorio emesso, a suo dire illegittimamente, in favore della ICF: assolutamente lineari e coerenti risultano, in tale senso, le p arole ‘ti ammazzo, ti tagli o la teste se non mi fai ritirare subito questo decreto ingiuntivo che mi è stato notificato, andiamo subito dal giudice’ .
Anche in ordine alla portata intimidatrice della frase proferita, ‘in realtà implicitamente riconosciuta dallo stesso Tribunale’ , i giudici di appello opponevano una diversa valutazione giuridica, evidenziando come ‘la valutazione deve essere effettuata con giudizio operato ex ante, sicchè, a tal fine, è priva di rilievo la capacità di resistenza dimostrata dalla vittima dopo la formulazione della
minaccia’
.
La ritenuta sussistenza del delitto di cui al capo A), conduceva la Corte a riconoscere la sussistenza anche del delitto di cui al capo B), non condividendo ancora una volta le valutazioni espresse dal Tribunale.
Su tali basi, non si riscontra alcuna violazione della regola di giudizio ricavabile dal disposto di cui all’art. 603, comma 3 -bis , cod. proc. pen., e, pertanto, il ricorso va rigettato in quanto infondato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali del grado di giudizio, anche in favore della parte civile costituita, liquidate queste ultime come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME che liquida in complessivi euro 3.782.00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 13 gennaio 2026
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME