Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2691 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2691 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 06712/1991 in Albania, avverso la sentenza del ;17/10/2023 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria con cui il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia, riformando, s appello del Pubblico ministero, la decisione del Tribunale di Venezia, condannato NOME ex artt. 110 e 56 cod. pen. e 73, comma 1-bis d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per l’acquisto e la detenzione illecita, perché finalizza cessione, di 2 chilogrammi di eroina.
Nel ricorso presentato dal difensore di NOME si chiede l’annullamento del sentenza.
2.1. Con il primo motivo, si deduce vizio della motivazione perché si fond soltanto su una valutazione dei dati acquisiti diversa rispetto a quella del Trib ma non contiene la motivazione rafforzata che è necessaria per la sua reformabb in pejus.
2.2. Con il secondo motivo, si deducono violazione della legge e vizio dell motivazione nella parte in cui ha ritenuto insussistente l’obbligo di rinno l’istruttoria ritenendo di valutare diversamente non la prova dichiarativa m elementi d prova documentale offerti dalla informativa della Squadra mobile dell Questura di Venezia del 10/06/2014 con i relativi allegati.
Si osserva che nell’appello del Pubblico ministero è stata evidenziata particolare rilevanza delle dichiarazioni di NOME COGNOME e di NOME COGNOME e al giudizio in corso, trattandosi di giudizio ordinario (immediato) e non abbrev non si applica la preclusione posta dal comma 3-bis dell’art. 603 cod. proc pen.
2.3. Con il terzo motivo, si deduce vizio della motivazione per ave contraddittoriamente affermato che NOME era totalmente subordinato al coimputato Canaj (come precisato nel riconoscergli ile circostanze attenuan generiche) e, al contempo, che egli, nello svolgimento dei fatti per i qu procede, si intrattenne a contrattare con il COGNOME, il che contradd riconoscimento della sua condizione di subordinazione a Canai.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce manifesta illogicità d motivazione per avere irragionevolmente ritenuto che il contratto di acquisto de droga fosse stato concluso da NOME al momento dell’incontro fra questi e NOME poiché la lunga durata di una conversazione fra sconosciuti sarebbe incomp tibile con il concomitante trasporto di due chilogrammi di eroina.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo, il terzo e il quarto dei motivi di ricorso possono essere t unitariamente e risultano infondati.
La Corte di appello ha riformato la sentenza del Tribunale sviluppando una argomentazione che esclude la natura occasionale dell’incontro fra il ricorren Rrapi, invece riconosciuta dal Tribunale.
Ha ritenuto che in quella occasione NOME non dovesse esercitare un potere discrezionale circa la conclusione della compravendita di eroina perché l’affare già stato definito in tutti i suoi aspetti, sicché a lui non si richiedev iniziativa, né era necessario che egli si avvicinasse alla autovettura di Rrapi, la consegna della droga doveva avvenire nelle mani del coimputato NOME
Ha considerato che il ruolo di NOME nella associazione diretta da Canaj stato descritto dal testimone COGNOME che ha affermato di avere effettuato dive consegne di droga per conto di Cabaj e sotto la vigilanza di NOME analogamente, dalla testimone COGNOME che ha dichiarato di avere acquistato p volte droga da NOME, ricordando che egli agiva sotto la direzione di Cana entrambi da lei individuati tramite un riconoscimento fotografico.
Ha specificato che il ricorrente e COGNOME sono stati osservati dalla Pol giudiziaria avvicinarsi all’automobile di Sub o (il quale il 19/02/2014 era stato accolto all’aeroporto di Venezia da Kanina e da Canaj), dentro la quale furo trovati due chilogrammi di eroina, e che dopo l’arresto di COGNOME, Canaj (al qua nell’imminenza della consegna della droga COGNOME aveva inviato due messaggi anche recandosi presso la sua abitazione) chiamò due volte NOME, il quale g raccomandò di non muoversi. La Corte di appello ha rimarcato che tra l’arrivo d COGNOME nel luogo dell’appuntamento e quello in cui questi fu osservato diriger assieme a Kanina, verso l’autovettura del primo trascorse circa un’ora e mezza ha osservato che è coerente con lo svolgimento dei fatti che i due si siano appar per discutere delle modalità della consegna, mentre sarebbe improbabile che ess si siano attardati in nuove trattative quando già la droga era in fase di tra (ID. 7 ).
Su queste basi, ha concluso che l’incontro non fu causale e che NOME aveva il ruolo di assicurarsi del buon esito della consegna, sicché tenne una cond agevolatrice del reato, poiché consentì all’acquirente NOME di non esporsi in presenza e, al contempo, di sovrintendere all’affare.
Il ricorso non evidenzia manifeste illogicità nella analitica ricostruzion fatti che la Corte d’appello ha sviluppato sulla base di pertinenti massim esperienza confutando l’argomentazione a sostegno della sentenza di primo grado.
2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
La Corte di appello ha argomentato che nel giudizio di primo grado l’attivi istruttoria è consistita unicamente nell’acquisire al fascicolo per il dibattime ex art. 493, comma 3, cod. proc. pen. la prova documentale costituita dalla informativa redatta dalla Squadra Mobile della Questura di Venezia il 10/05/204 con i relativi allegati, che riepiloga i risultati delle intercettazioni telefon conseguenti servizi di osservazione e controlli della Polizia giudiziaria, sicc sua diversa valutazione rispetto al Tribunale non ha riguardato una prov dichiarativa. Ha peraltro precisato che le dichiarazioni di NOME COGNOME han condotto a avviare le indagini, ma non riguardano specificamente l’episodi delittuoso del 3/03/2014 per il quale si procede.
Va, al riguardo, ribadito che la necessità per il giudice dell’appel procedere, anche d’ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova nel caso riforma della sentenza di assoluzione ricorre soltanto se al ribaltamento d decisione si giunga esclusivamente sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una dichiarazione ritenuta decisiva e non anche l’ipotesi si pervenga al diverso approdo decisionale in forza della rivalutazione di compendio probatorio di carattere documentale (Sez. 3, n. 36905 del 13/10/2020, Vergine, Rv. 280448; Sez. 2,n. 53594 del 16/11/2017, Piano, Rv. 271694).
Dal rigetto del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento del spese processuali.
ricorrente al pagamento delle spese
Rigetta il ricorso e condanna il GLYPH processuali.
Così deciso il 22/10/2024