Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41398 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41398 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 28/04/2025 della Corte d’appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; sentito il AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della decisione impugnata; sentito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 14 aprile 2022 il Tribunale di Cosenza ha assolto COGNOME NOME dai reati di detenzione abusiva di una pistola TARGA_VEICOLO e di una pistola semiautomatica calibro 22 con matricola abrasa (capo 1), di una carabina ad aria compressa modificata (capo 2) e di altro materiale balistico (capo 4) e ricettazione delle armi (capo 3).
In fatto va ricordato che durante una perquisizione nei locali e nel giardino della abitazione, all’epoca in ristrutturazione, sita in Rende, in proprietà del COGNOME -avvenuta in data 24 ottobre 2018- si rinveniva : a) all’interno del forno sito in giardino, in un borsone chiuso, le due pistole con matricola abrasa TARGA_VEICOLO.TARGA_VEICOLO e TARGA_VEICOLO.TARGA_VEICOLO e una scatola di cartucce; b) dietro al forno in una intercapedine, la carabina calibro TARGA_VEICOLO.
Quanto agli ulteriori elementi di fatto, come esposti dal giudice di primo grado, va ricordato che la villetta era recintata ma al contempo da un lato del giardino poteva accedersi ad un terreno non coltivato,
L’imputato nelle sue dichiarazioni ha riferito che all’epoca nessuno abitava in quella casa per essere in corso i lavori di ristrutturazione. Rivendicava la proprietà della sola carabina che, a suo dire, era stata rinvenuta casualmente.
A fronte di siffatte emergenze, il Tribunale rileva che non può affermarsi la responsabilità del COGNOME per le due pistole con matricola abrasa in ragione del fatto che il borsone si trovava in un luogo posto in giardino (all’interno del forno in muratura), luogo che era accessibile anche dall’esterno, in un periodo in cui vi erano in atto lavori di ristrutturazione. Vi sono, pertanto, ipotesi alternative non irragionevoli. Da ciò l’assoluzione
R.G.N. 19812/2025
anche per il reato di ricettazione e per il possesso delle munizioni.
Quanto al possesso della carabina (risultante oggetto di furto in abitazione) il Tribunale osserva che la stessa ha i meccanismi di carica non funzionanti e, pertanto, non Ł stato possibile verificarne la potenza. Inoltre, quanto alla ricettazione di simile oggetto, non appare inverosimile la tesi sostenuta dall’imputato del rinvenimento casuale del fucile.
La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza emessa in data 28 aprile 2025 ha accolto l’impugnazione introdotta dalla parte pubblica, con condanna dell’imputato – ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva – alla pena di anni tre e mesi due di reclusione ed euro 3.500,00 di multa.
In motivazione si evidenzia, in sintesi, che : a) l’accesso al luogo ove era ubicato il forno era, per un soggetto diverso da proprietario dell’immobile, estremamente disagevole trattandosi comunque di una villetta recintata; b) la borsa contenente le armi e le munizioni Ł stata rinvenuta a breve distanza dalla carabina, oggetto di cui l’imputato ha ammesso il possesso; c) la carabina in questione Ł classificata come arma comune da sparo, al di là del cattivo funzionamento del congegno di caricamento; d) lo stesso imputato in sede di interrogatorio ha ammesso di aver detto, al momento del fatto, che la pistola TARGA_VEICOLO era scarica, sia pure – a suo dire – dopo la verifica operata dagli agenti di polizia giudiziaria.
Sulla base di tali considerazioni la Corte di secondo grado perviene alla diversa valutazione del compendio probatorio posto a carico del COGNOME, in riferimento a tutte le originarie contestazioni.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge COGNOME NOME.
Il ricorso Ł affidato ad un unico motivo con cui si formulano piø deduzioni in punto di erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
Sotto il profilo del vizio di motivazione si deduce la assenza di un ragionamento probatorio dotato di una forza persuasiva superiore rispetto ai contenuti della decisione assolutoria di primo grado, con violazione dei contenuti dell’art.192 cod.proc.pen. .
Vi era una robusta ipotesi alternativa, rappresentata dall’avvenuto ingresso di terzi nella proprietà del COGNOME, tramite il varco esistente nel giardino verso un terreno sottostante.
Si lamenta, altresì, la mancata rinnovazione della istruttoria dibattimentale. Si contesta la ritenuta sussistenza della recidiva, non adeguatamente motivata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato limitatamente ai punti della intervenuta prescrizione del reato contravvenzionale di cui al capo n.4 ed alla recidiva, mentre Ł infondato nel resto.
In via preliminare va rilevato che il ribaltamento della decisione di primo grado non si fonda su una diversa valutazione dei profili di attendibilità dei soggetti escussi nel giudizio di primo grado e, pertanto, non doveva essere disposta la rinnovazione della istruttoria dibattimentale.
In effetti la Corte di secondo grado ha rivalutato i medesimi elementi di conoscenza attraverso un ragionamento probatorio che porta ad escludere – in concreto – il rilievo di una possibile ipotesi alternativa di esplicazione del fatto. In tale contesto non vi Ł necessità di rinnovare l’escussione delle fonti di prova orale, ferma restando la necessità di motivazione rafforzata (v. Sez. IV n.29253 del 5.5.2017, Rv 270149, secondo cui il giudice d’appello, in caso di riforma, in senso assolutorio, della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, non Ł obbligato alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, ma Ł tenuto a strutturare la motivazione della
propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte) .
Ciò posto, nel caso in esame il giudice di secondo grado ha realizzato una valutazione congiunta di tutti i dati dimostrativi che ha consentito – secondo il Collegio – di rimediare ad un eccesso di parcellizzazione visibile nella decisione di primo grado.
Non si Ł dunque ignorato il percorso del primo giudice ma si Ł analizzato lo specifico contesto del rinvenimento delle armi a poca distanza le une dalle altre, aspetto che non aveva avuto un adeguato apprezzamento in primo grado.
Ciò perchØ l’imputato ha riconosciuto il possesso della carabina, aspetto che senza vizi logici ha portato a ritenere ‘quel luogo’ (rappresentato dal forno esterno alla abitazione e dagli spazi contigui) come luogo di ricovero di materiali riferibili all’imputato.
Da ciò in sostanza Ł derivata la valutazione – si ripete legittima – di assoluta astrattezza della ipotesi alternativa di un utilizzo di quello spazio da parte di soggetti terzi, dovendosi tener conto dello stato dei luoghi.
Vi Ł dunque una infondatezza delle doglianze in punto di responsabilità del ricorrente in riferimento ai fatti di reato di cui ai capi n.1 n.2 e n.3, logicamente tra loro correlati.
Come si Ł anticipato va tuttavia annullata senza rinvio la decisione impugnata in riferimento al capo n.4 per estinzione del reato dovuta ad intervenuta prescrizione, con elisione della relativa pena, come da dispositivo.
Risulta altresì fondata la doglianza in punto di motivazione della ritenuta recidiva, data la assenza grafica di considerazioni circa la idoneità del fatto oggetto di giudizio a concretizzare un incremento di pericolosità soggettiva tale da integrare il fondamento della aggravante, pur se la stessa Ł stata oggetto di bilanciamento in termini di equivalenza.
Limitatamente a tale punto va disposto annullamento con rinvio, come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla contravvenzione di cui al capo 4), perche’ il reato e’ estinto per prescrizione, e per l’effetto annulla la relativa condanna alla pena di mesi uno di reclusione ed euro 200 di multa determinata a titolo di aumento per la continuazione, pena che elimina. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’aggravante della recidiva con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Rigetta nel resto il ricorso.
Così Ł deciso, 08/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
COGNOME COGNOME