Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 45149 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 45149 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sefite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 30 maggio 2023, la Corte di appello di L’Aquila ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Pescara in data 14/11/2022, con cui il predetto era stato ritenuto responsabile del reato di furto pluriaggravato.
La Corte di merito ha rilevato che il difensore non ha allegato, contestualmente all’impugnazione, la dichiarazione di elezione di domicilio prevista, a pena d’inammissibilità, ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. come introdotto dal d.lgs n. 150/2022.
Avverso l’ordinanza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, lamentando la violazione dell’art. 89, comma 3, d.lgs 150/22.
La difesa rappresenta che la sentenza del Tribunale di Pescara è stata emessa in data 14/11/2022, anteriormente alla enqata in vigore della novella legislativa che ha introdotto l’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.; pertanto, non doveva ritenersi necessario allegare all’atto d’impugnazione la nuova dichiarazione di domicilio.
il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata con restituzione degli atti alla Corte d’appello di l’Aquila per ulteriore corso.
3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., di nuova introduzione, prevede che, unitamente all’atto di impugnazione, il difensore della parte private debba depositare, a pena d’inammissibilità, la dichiarazione o l’elezione di domicilio.
A norma dell’art. 89, comma 3, d.lgs 150/2022 la disposizione si applica alle sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore della riforma, prorogata, per effetto della legge 199/22, al 30 dicembre 2022.
Nel caso in esame la sentenza appellata è stata pronunciata il 14/11/2022; pertanto, sulla base del chiaro tenore dell’art. 89 d.lgs. n. 150/22, non trova applicazione la nuova disciplina ed erroneo risulta il provvedimento impugnato.
Da COGNOME quanto COGNOME precede deriva COGNOME l’annullamento COGNOME senza COGNOME rinvio dell’ordinanza impugnata con restituzione degli atti alla Corte d’appello di L’Aquila per ulteriore corso.
p .Q . M
Annulla senza COGNOME rinvio l’ordinanza COGNOME impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di L’Aquila per l’ulter corso.
In Roma, così deciso il 24 ottobre 2023