Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42681 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42681 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como data 4/05/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procu generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo la declaratoria inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 4/05/2023, il Giudice per le indagini preliminari Tribunale di Como, quale giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibil l’incidente di esecuzione, proposto nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE, teso a otte l’applicazione, in sede esecutiva, della riduzione, ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., di un sesto della pena di 9 anni e 8 mesi di reclusione e di 30.00 di multa inflitta dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Com 7/05/2019, irrevocabile il 18/09/2019. Ciò sul presupposto della impossibilit
una applicazione retroattiva della norma in questione dopo la formazione del giudicato in virtù del principio dettato dall’art. 2, quarto comma, cod. pen.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 2 cod. pen. e 7 Cedu in relazione all’art. 442, comma 2-bis, cod. pen. L’ordinanza impugnata, dinnanzi alla richiesta di applicazione retroattiva del comma 2-bis dell’art. 442 cod. proc. pen., in quanto norma sostanziale in bonam partem, l’avrebbe respinta sul presupposto che la sentenza sia divenuta irrevocabile prima dell’entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia. L’argomento non terrebbe conto, però, che il nostro ordinamento consentirebbe di infrangere il giudicato laddove intervenga una norma sostanziale più favorevole, come nel caso della declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma incidente sul trattamento sanzionatorio, o della revoca della sentenza per abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma incriminatrice ex art. 673 cod. proc:. pen., della deroga alla stabilità del giudicato nelle tassative ipotesi previste dall’art. 630 cod. pr pen. O si pensi al caso COGNOME contro Italia, ove, a seguito della sentenza della Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell’Uomo n. 10249/2003 del 17/09/2009, si è ritenuto che il condannato con sentenza passata in giudicato alla pena dell’ergastolo ha diritto di ottenere la revoca della condanna e la conseguente riduzione della pena ex art. 442 cod. proc. peri. ove avesse richiesto l’applicazione del rito abbreviato, secondo le modalità più favorevoli esistenti anteriormente all’entrata in vigore del d.l. n. 341 del 2000, convertito in legge n. 4 del 2001. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 125 cod. proc. pen., avendo l’ordinanza impugnata omesso di motivare in relazione alla richiesta di parere consultivo alla Corte EDU ai sensi del protocollo n. 16 della Convenzione sulla salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali circa l’interpretazione o l’applicazione dell’art. 442′ comma 2-bis, cod. proc. pen. alla luce dell’art. 7 CEDU.
In data 24/07/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
2. Muovendo dal primo motivo di censura, va innanzitutto ricordato che l’art 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 24, comma 1, lett. c), d 10 ottobre 2022, n. 150, stabilisce che «quando né l’imputato, né il suo dife hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell’esecuzione», il quale vi pro de plano ai sensi degli artt. 676, comma 1 e 667, comma 4, cod. proc. pen.
La nuova disciplina, rispetto alla quale non sono state previste disposi transitorie, è stata ritenuta di natura sostanziale, con conseguente possib applicazione retroattiva ove più favorevole, con l’unico limite costitui giudicato, secondo la previsione generale dell’art. 2, quarto cornma, cod. pen. la Corte costituzionale ha ritenuto legittimo, riconoscendone il fondamento n «esigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti ormai esauriti» (Corte c 20 maggio 1980, n. 74). E nel caso in esame, correttamente, l’ordinan impugnata ha escluso la possibilità di applicazione retroattiva della discipl nuovo conio, considerato che la sentenza con la quale NOME è stato condannat è divenuta irrevocabile in data 18/09/2019, prima dell’introduzione del comma bis dell’art. 442 cod. proc. pen. ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
2.1. Né può ravvisarsi, nella specie, alcun profilo di illegittimità costitu dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25, 27 117 Cost. in relazione all’art. 7 CEDU, nella parte in cui non prevede che il bene dell’ulteriore riduzione di pena si applichi anche ai procedimenti penali defini sentenza divenuta irrevocabile prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ot 2022, n. 150. Invero, il principio di retroattività della lex mitior e, in particolare, «le norme in materia di retroattività contenute nell’art. 7 della Convenz riguardano le sole disposizioni che definiscono i reati e le pene che li sanzio la cui applicazione è preclusa ai sensi dell’art. 2, comma quarto, cod. pen. o stata pronunziata sentenza definitiva (v. sentenza della Corte costituzionale n del 2011), né quelli di eguaglianza e di responsabilità penale, in qua trattamento sanzionatorio difforme è giustificato dalla diversità delle situazi disciplinare e non può essere percepito come ingiusto dal condannato che abb inteso perseguire il medesimo obiettivo con una diversa scelta processuale» (c Sez. 1, n. 16054 del 10/03/2023, Rv. 284545 – 01).
Infondata è, poi, la doglianza articolata con il secondo motivo, atteso c Protocollo n. 16 della Convenzione sulla salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e d Libertà fondamentali non risulta essere stato ancora ratificato dalla Repubb
italiana. Ne consegue che, correttamente, l’ordinanza impugnata ha escluso la possibilità di inoltrare una domanda di parere consultivo alla Corte EDU.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 27/09/2023
Il P esidente
Il Consigliere estensore