Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 45880 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 45880 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2022 del TRIBUNALE di BRINDISI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale COGNOME
COGNOME, che ha chiesto di rigettare il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa il 25 ottobre 2022, il Tribunale di Brindisi, ex art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a COGNOME NOME – in relazione ai reati di furto pluriaggravato (artt. 624 e 625 n. 2 e n. 7 cod. pen.) e di resistenza a pubblico ufficiale – la pena concordata con il pubblico ministero.
Avverso la sentenza del Tribunale, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 624 e 625 cod. pen., come modificati dal d.lgs. n. 150 del 2022.
Rappresenta che: il reato di furto risulta aggravato dall’aver commesso il fatto con violenza sulle cose e su cose esposte per necessità alla pubblica fede; a seguito della c.d. riforma Cartabia, il reato non risulta più perseguibile d’ufficio; la person offesa non ha presentato querela.
Tanto premesso, il ricorrente sostiene che l’impugnata sentenza andrebbe annullata per difetto della necessaria condizione di procedibilità, chiedendo che l’art. 6 del decreto-legge n. 162 del 2002 – che ha introdotto, nel corpo del d.lgs. n. 150 del 2022, l’art. 99-bis, in forza del quale lo stesso decreto legislativo è entrato in vigore il 30 dicembre 2022 – venga interpretato in “conformità a Costituzione”, in modo tale da ritenere applicabili, anche nel periodo di “prolungata vacatio legis”, le leggi penali sostanziali più favorevoli previste dal d.lgs. n. 15 del 2022, sul presupposto che, anche durante il periodo di vacatio legis, la norma penale produca effetti in bonam partem.
2.2. Con un secondo motivo, proposto in via subordinata, solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 del decreto-legge n. 162 del 2002 per contrasto con gli artt. 2, 3, 77 e 177 Cost., in relazione all’art. 7 CEDU, nella parte in cui non prevede che siano escluse dal differimento dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 le norme che hanno modificato il regime di procedibilità previsto per il reato di furto.
Un primo profilo di contrasto è ravvisato con riferimento all’art. 77 Cost. e attiene ai presupposti per il ricorso alla decretazione d’urgenza da parte del Governo.
Un ulteriore profilo di contrasto è ravvisato in rapporto agli artt. 3 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’articolo 7 CEDU. Ad essere violato, sarebbe il principio di retroattività della legge penale favorevole al reo. L’art. 6 del decreto-legge n. 162 del 2022, sotto tale profilo, sarebbe costituzionalmente illegittimo nella misura in cui inibisce l’applicabilità, a decorrere dal 10 novembre 2022, delle modifiche mitigatrici previste dall’articolo 2, primo comma, lettere e) ed n) del d.lgs. n. 150 del 2022, che dispongono mutamenti nel regime di procedibilità per taluni reati, prevedendone la perseguibilità esclusivamente a querela della persona offesa.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRMO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1. Entrambi i motivi – che, essendo strettamente correlati, possono essere trattati congiuntamente – sono inammissibili.
In via preliminare, va evidenziato che questa Corte ha affermato che l’eventuale estinzione del reato, intervenuta dopo la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per vicende relative alla querela, non consente di modificare la relativa decisione adottata dal giudice ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. allo stato degli atti, sicché l’eventuale ricorso per cassazione volto a far riconoscere la causa estintiva sopravvenuta deve essere dichiarato inammissibile (Sez. 5, n. 11251 del 04/12/2018, COGNOME, Rv. 276036; Sez. 5, n. 39345 del 07/04/2003, COGNOME, Rv. 227030).
L’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (aggiunto dall’art. 1, comma 50, della legge n. 103 del 2017), d’altronde, consente all’imputato la proposizione del ricorso per cassazione contro le sentenze di patteggiamento solo in quattro casi rigorosamente tipizzati: ossia per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato; per difetto di correlazione fra accusa e sentenza; per erronea qualificazione giuridica del fatto; per illegalità della pena o misura di sicurezza.
Tali ipotesi, all’evidenza, non ricorrono nella presente fattispecie in esame, nella quale il giudice ha applicato la pena concordata dalle parti per un reato in quel momento procedibile d’ufficio, rispettando la cornice edittale fissata dalla legge e così il principio di legalità della pena.
Tanto premesso, va evidenziato che, nel caso in esame, neppure si pongono le questioni di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 6 del decreto-legge n. 162 del 2022 e di una sua eventuale illegittimità costituzionale.
La sentenza impugnata, infatti, è stata pronunciata il 25 ottobre 2022 e, dunque, durante l’originario periodo di vacatio legis del d.lgs n. 150 del 2022, che si esauriva il 10 novembre 2022. Non viene, quindi, in rilievo l’art. 6 del decretolegge n. 162 del 2022, che ha prolungato la vacatio legis fino al 30 dicembre 2022.
La questione di legittimità costituzionale, peraltro, è stata già affrontata e ritenuta infondata dalla Corte costituzionale.
In particolare, con la sentenza 18 luglio 2023, n. 151, la Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6 de decreto-legge n. 162 del 2022, convertito, con modificazioni, nella legge n. 199 del 2022, sollevate dal Tribunale di Siena in riferimento agli artt. 73, comma 3, 77, comma 2, Cost., nonché al coordinato disposto degli artt. 3 e 117, comma 1,
Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7, paragrafo 1, CEDU e all’art. 15, paragrafo 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici.
Secondo il Tribunale di Siena, l’art. 6 del decreto-legge n. 162 del 2022 si porrebbe, anzitutto, in contrasto con l’art. 73, comma 3, Cost., in quanto la disciplina costituzionale attribuirebbe a ciascun atto normativo “una competenza riservata” a stabilire autonomamente il proprio termine di vacatio legis, escludendo la possibilità che un diverso atto normativo possa incidere su di esso.
Si porrebbe, inoltre, in contrasto con l’art. 77, comma 2, Cost., in quanto la scelta di differire l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, oltre a non poters ricondurre a un evento straordinario e imprevedibile, si mostrerebbe tipologicamente, funzionalmente e finalisticamente eterogenea rispetto alle altre misure contenute nel decreto-legge n. 162 del 2022, che riguardano anche settori completamente diversi dall’ordinamento penale, come quello della tutela della salute.
Da ultimo, la norma censurata contrasterebbe con gli artt. 3 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 7, paragrafo 1, CEDU e 15, paragrafo 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, perché, rinviando l’entra vigore del d.lgs. n. 150/2022, determinerebbe «un’ultrattiva applicazione in malam partem della precedente disciplina».
La Corte costituzionale, con sentenza n. 151 del 7 giugno 2023, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale.
Ha escluso, in primo luogo, la denunciata violazione dell’art. 77, comma 2, Cost., in quanto «non si può ritenere che la scelta di differire il termine di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 riveli la carenza evidente dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza dell’intervento normativo del Governo, né il suo carattere palesemente disomogeneo o eccentrico rispetto ad altre disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge». Al riguardo, ha rilevato che la diversità degli ambiti materiali in cui interviene il decreto-legge non impedisce di individuare due settori più generali oggetto del provvedimento governativo, quelli legati agli interventi ricadenti nell’ambito del sistema penale e dell’organizzazione sanitaria, tutti legati a «una finalità di carattere più generale, rappresentata dalla prevalente necessità di dettare misure imposte dall’approssimarsi di termini e scadenze»; necessità, peraltro, qualificata, nella sua straordinarietà, dal fatto che il decretolegge n. 162 del 2022 ha rappresentato il primo provvedimento normativo adottato dal Governo entrato in carica il 22 ottobre 2022. In questo quadro, ha evidenziato la Consulta, anche le norme di carattere penalistico del decreto-legge condividono la «traiettoria finalistica portante del decreto», in ragione della ravvisata necessità di garantire l’ordinata immissione dei contenuti del d.lgs. n. 150 del 2022 e il compimento dei rilevanti adempimenti organizzativi che essi
comportano negli uffici giudiziari, «ciò che non sarebbe stato evidentemente possibile se l’entrata in vigore della riforma della giustizia penale fosse avvenuta, secondo il termine di vacatío legís originariamente previsto, il 1° novembre 2022».
La Corte costituzionale ha ritenuto non fondata anche la questione relativa alla presunta violazione dell’art. 73, comma 3, Cost., rilevando che la scelta del legislatore di modulare differentemente la vacatio legis di un diverso atto normativo non è di per sé costituzionalmente illegittima, poiché «rientra nell’ordinaria forza attiva e passiva di legge la possibilità di intervenire su una disposizione non ancora entrata in vigore, anche al fine di modularne diversamente il termine di entrata in vigore». Ha, poi, evidenziato che, nel caso di specie, il differimento del termine, peraltro per un periodo ragionevolmente contenuto, era giustificato anche dall’intento di consentire una conoscenza più approfondita di una complessa e articolata disciplina normativa, quale quella contenuta nel d.lgs. n. 150 del 2022.
Ha ritenuto infondata anche l’ultima questione sollevata, escludendo che, nel caso di specie, si sia determinato un fenomeno di successione di leggi nel tempo. Ha posto in rilievo che il giudice rimettente «muove dall’erroneo convincimento che il differimento dell’entrata in vigore abbia inciso sulla efficacia delle singol disposizioni contenute nel d.lgs. n. 150 del 2022 e non sull’atto normativo stesso e sulla conseguente obbligatorietà dell’insieme dei suoi contenuti», in tal modo confondendo «la situazione che si sarebbe venuta a creare nell’ipotesi in cui, decorso il termine di vacatío legís, i contenuti del d.lgs. n. 150 del 2022 fossero divenuti efficaci quale conseguenza dell’entrata in vigore dell’atto, ma la loro applicabilità fosse stata differita nel tempo, dalla situazione (realmente verificatasi) in cui, invece, l’atto stesso non ha mai acquisito vigenza». In tale ultimo caso, ha evidenziato la Consulta, «i contenuti dell’atto (e, tra essi, l’estensione del regime di procedibilità a querela …) costituiscono un elemento il cui concreto rilievo, al metro del principio di retroattività della lex mitior, è ini dal non aver conseguito l’atto stesso alcuna efficacia obbligatoria». Alcuna «ultrattiva applicazione in malam partem della precedente disciplina», pertanto, può riscontrarsi, nel caso in esame, non essendovi stato un fenomeno di successione di leggi nel tempo.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa dell ammende.
Così deciso, il 7 settembre 2023.