Riforma Cartabia Querela: la Cassazione sui Termini Transitori
L’impatto della Riforma Cartabia querela continua a essere al centro delle aule di giustizia. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su un aspetto cruciale della riforma: le disposizioni transitorie per i reati la cui procedibilità è cambiata da d’ufficio a querela di parte. La decisione offre importanti chiarimenti sulla corretta interpretazione e applicazione delle nuove norme, confermando la validità delle querele presentate entro i termini speciali previsti dal legislatore.
Il Caso: Tentato Furto e la Sopravvenuta Necessità della Querela
Il caso in esame riguarda un ricorso presentato da un imputato, condannato in primo e secondo grado per il reato di tentato furto aggravato. Il fatto era stato commesso nel luglio 2021, un periodo in cui tale fattispecie di reato era procedibile d’ufficio.
Successivamente, l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2022 (la cosiddetta Riforma Cartabia) ha modificato il regime di procedibilità per questo delitto, rendendolo perseguibile solo a seguito di querela della persona offesa. La difesa dell’imputato ha basato il proprio ricorso per cassazione proprio su questo punto, sostenendo che la querela presentata dalla vittima fosse intempestiva e, di conseguenza, che l’azione penale non potesse essere proseguita.
L’impatto della Riforma Cartabia Querela sulla Procedibilità
Il motivo del ricorso si fondava su un’interpretazione restrittiva della normativa. Secondo la difesa, la querela non poteva essere considerata valida. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha rigettato completamente questa tesi, qualificandola come generica e manifestamente infondata. La Suprema Corte ha invece evidenziato la corretta lettura delle disposizioni transitorie introdotte dalla stessa Riforma Cartabia.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si articola attorno a un punto fondamentale: la corretta interpretazione delle norme transitorie previste dalla Riforma Cartabia per gestire il passaggio dal regime di procedibilità d’ufficio a quello a querela di parte.
La Validità dei Termini Transitori
I giudici hanno spiegato che il legislatore, con la Riforma Cartabia, ha previsto una specifica finestra temporale per consentire alle persone offese di presentare la querela per tutti quei reati che, commessi prima dell’entrata in vigore della riforma, erano procedibili d’ufficio e che sono poi diventati procedibili a querela. Nello specifico, la normativa transitoria ha fissato al 31 marzo 2023 il termine ultimo per presentare tale querela. Di conseguenza, l’argomentazione della difesa sulla presunta intempestività della querela è stata ritenuta del tutto priva di fondamento, poiché la querela nel caso di specie era stata presentata ben all’interno di questo periodo.
le motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione di inammissibilità basandosi sulla palese infondatezza e genericità del motivo di ricorso. I giudici hanno chiarito che l’argomento del ricorrente ignorava completamente il dettato delle disposizioni transitorie della Riforma Cartabia (D.Lgs. n. 150/2022). Queste norme sono state introdotte proprio per regolare situazioni come quella in esame, ovvero per reati commessi quando erano procedibili d’ufficio ma giudicati dopo che la riforma li ha resi procedibili a querela. La Corte ha ribadito che la riforma ha esplicitamente concesso alla persona offesa un termine (fino al 31/03/2023) per presentare la querela, sanando così la potenziale improcedibilità. Pertanto, la querela presentata non poteva in alcun modo essere considerata intempestiva. La Corte ha anche richiamato un precedente giurisprudenziale (Cass. n. 27147/2023) per sottolineare come la volontà querelatoria possa essere manifestata anche in forme equipollenti, come la costituzione di parte civile, a ulteriore riprova della necessità di un approccio sostanziale e non meramente formale. Di fronte a una normativa così chiara e a un orientamento giurisprudenziale consolidato, il ricorso non aveva alcuna possibilità di essere accolto.
le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza della Cassazione ribadisce un principio fondamentale nell’applicazione della Riforma Cartabia: le norme transitorie sono state concepite per garantire una transizione ordinata tra i due regimi di procedibilità, tutelando le persone offese e assicurando la prosecuzione dei procedimenti penali. La decisione conferma che i ricorsi basati su interpretazioni palesemente errate o che ignorano il contenuto delle disposizioni transitorie sono destinati a essere dichiarati inammissibili. Per gli operatori del diritto, questo significa prestare la massima attenzione al quadro normativo completo, incluse le norme transitorie, per evitare di proporre impugnazioni prive di fondamento. Per l’imputato, la dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
 
Cosa succede se un reato diventa procedibile a querela dopo essere stato commesso?
La Riforma Cartabia ha previsto norme transitorie. Per i reati commessi prima della sua entrata in vigore e che erano procedibili d’ufficio, la legge ha concesso alla persona offesa un termine specifico (in questo caso fino al 31 marzo 2023) per presentare la querela e permettere la prosecuzione del procedimento.
Nel caso specifico, la querela è stata considerata valida?
Sì. La Corte di Cassazione ha stabilito che la querela era perfettamente valida e tempestiva, in quanto presentata entro il termine speciale previsto dalle disposizioni transitorie della Riforma Cartabia per i reati che hanno cambiato regime di procedibilità.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Di conseguenza, ha confermato la condanna dell’imputato e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 Euro in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7818 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7818  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a COGNOME NOME per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, nn. 2 – 7 cod. pen. (fatto commesso in Palermo in data 26 luglio 2021);
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il proposto motivo, che lamenta la violazione degli artt. 124 e 624 cod. pen. e artt. 336, 337 e 529 cod. proc. pen., è generico e manifestamente infondato, dal momento che la querela del 3/12/2021 non può essere ritenuta intempestiva proprio alla luce dei mutamenti intervenuti: il reato all’epoca della commissione (26 luglio 2021) era procedibile d’ufficio e il D. Lgs. n. 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia), nelle disposizioni transitorie, ha consentito alla persona offesa dei reati divenuti procedibili a querela di parte a seguito della sua entrata in vigore di presentare querela – ma ove assente – sino al 31/03/2023 (arg. da Cass. sez.3, n. 27147 del 09/05/2023, S., Rv. 284844, a riguardo del connotato equipollente della costituzione di parte civile rispetto alla formalizzazione della volontà querelatoria pretesa dalla riforma in relazione ai delitti precedentemente perseguibili di ufficio);
– rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 febbraio 2024
(N