Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 51215 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 51215 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Forlì DATA_NASCITADATA_NASCITA:1;
avverso l’ordinanza del 23 giugno 2023 della Corte d’appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 23 giugno 2023, la Corte d’appello di RDma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 14 novembre 2022, rilevando come non fosse stata depositato lo specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato.
Propone ricorso per cassazione l’imputato articolando un unico motivo d’impugnazione, formulato sotto il profilo dell’inosservanza di norme processuali (in relazione all’art. 581-ter cod. proc. pen. e 89 d.lgs. n. 150 del 10/10/2022), a mezzo del quale deduce l’insussistenza dei presupposti applicativi della norma indicata dalla Corte d’appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
L’art. 33, comma 1, lett, d), del d. Igs. n. 150 del 2022, ha inserito nell’art 581 cod. proc. pen. i commi 1-ter e 1-quater a norma dei quali: a) «Con l’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d’inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini dell notificazione del decreto di citazione a giudizio» (comma 1-ter); b) «Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione de decreto di citazione a giudizio» (comma 1-quater).
L’art. 89 del d.lgs. cit., nel disciplinare i profili intertemporali, ha prev che le predette disposizioni si applicano alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto (30 dicembre 2022)
La pronuncia di una sentenza coincide con la lettura del dispositivo e non con il deposito della motivazione: “l’uso del termine ‘pronunciare’ allude evidentemente alla lettura del dispositivo, e non al deposito della motivazione, il che ha una sua ratio nella necessità di individuare un termine immediatamente certo, che consenta da subito, all’entrata in vigore della disciplina, di verificare a quali processi non debbano essere applicate le nuove norme in tema di assenza, da individuarsi in tutte quelle fino a quel momento già ‘pronunciate -(Sez. 5, n. 37789 del 03/07/2023, NOME, Rv. 285148).
Nel caso di specie, la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 14 novembre 2022, e quindi anteriormente alla data (30 dicembre 2022) di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Roma per il successivo giudizio di appello.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’appello di Roma per il giudizio di appello. Così deciso il 14 novembre 2023
Consiqliere estensore
Il Presidente