Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46782 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46782 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato il DATA_NASCITA a San Marco in Lamis avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 12/01/2023
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bologna con sentenza del 12 gennaio 2023 (motivazione depositata il successivo 24 gennaio) ha – in parziale riforma di quella di condanna in primo grado – riconosciuto a NOME le circostanze attenuanti generiche, equivalenti alla contestata recidiva, rideterminando la pena in anni due di reclusione ed euro 18.000 di multa.
L’imputato è stato ritenuto responsabile in relazione alla contestazione di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per avere detenuto illecitamente 2,59 kg di marijuana, 97,205 gr. di hashish e 1,438 gr. di cocaina (essendosi già in primo grado esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 80 TU Stup.); fatti commessi nel marzo del 2021.
Avverso la sentenza di appello l’imputato, per il tramite del proprio difensore, ha presentato ricorso nel quale deduce due motivi.
Con il primo motivo eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata applicazione della continuazione dei reati oggetto del presente procedimento con quelli giudicati, con sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nel settembre del 2019, sempre relativi a illecita detenzione di sostanza stupefacente; con il secondo motivo lamenta violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della disciplina transitoria, dettata dall’art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022, in riferimento alle pene sostitutive della reclusione (artt. 20 bis cod. pen, 545 bis cod.proc.pen.) per la quale, rileva, sussistevano tutti i presupposti.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile; esso, infatti, risulta generico, reiterativo e non si confronta con la sentenza impugnata che, conformemente a quella di primo grado, ha in modo convincente argomentato in ordine alla non configurabilità nel caso di specie dell’ipotesi della invocata continuazione. A tacer d’altro, tra il reato coperto dal giudicato di condanna e quello oggetto del presente giudizio è intercorso un periodo di un anno e sei mesi, di per sé non compatibile, in assenza di precisi elementi, non forniti dal ricorrente, con la “medesimezza del disegno criminoso”. Sul punto, i giudici di merito hanno dunque fatto buon governo del principio affermato da Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, 270074 –
01, secondo cui «Il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea».
3. Il secondo motivo è infondato.
Questa Sezione ha recentemente precisato (Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090 – 01) che ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 del d.lgs. n 150/2022 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice d’appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all’applicabilità o meno delle nuove sanzioni sostitutive di cui all’art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell’imputato, che deve essere formulata non necessariamente con l’atto di appello o in sede di “motivi nuovi” ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma che deve comunque intervenire – al più tardi – nel corso dell’udienza di discussione d’appello.
Tale interpretazione, si è rilevato, «non è preclusa dal principio ricavato dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., secondo cui il giudice non ha il potere di applicare d’ufficio le sanzioni sostitutive in assenza di specifica richiesta sul punto formulata con l’atto d’appello, non rientrando le sanzioni sostitutive tra le ipotesi tassativamente indicate dalla suindicata norma. Detto principio deve essere, infatti, coordinato con la disciplina transitoria, che sancisce espressamente l’applicabilità delle nuove pene sostitutive, in quanto più favorevoli, ai giudizi d’appello in corso all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, senza porre limitazioni attinenti alla fase, introduttiva o decisoria, del giudizio stesso. Pertanto, la richiesta dell’imputato può essere formulata con l’atto d’appello, con i motivi nuovi, o anche nel corso della discussione del giudizio d’appello. Si tratta dell’interpretazione maggiormente conforme all’intenzione del legislatore di favorire la più ampia applicazione delle pene sostitutive».
Ritiene il Collegio che detta interpretazione vada qui ribadita. Non appare condivisibile, infatti, la diversa ricostruzione della suindicata disciplina transitoria fatta propria da questa stessa Sezione in recente pronuncia (Sez. 6, n. 41313 del 27/09/2023, COGNOME, non massimata) che ha ritenuto che la richiesta in tal senso formulata in sede di giudizio di gravame non è idonea ad attribuire il relativo potere decisorio al Giudice di appello «se nell’atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta in merito» considerato «che le eccezioni
tassativamente indicate dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., (eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell’appello) non autorizzano alcuna estensione generalizzata alla possibilità di sostituire la pena detentiva previsto dall’art. 58 della legge n. 689 del 1981 (Sez. U, n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125 – 01)». Detta pronuncia ha poi rilevato che «La lettura congiunta, pertanto, della disposizione di cui all’art. 545-bis e 597, comma 1, cod. proc. pen. in uno all’art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022 impone di ritenere che affinché possa essere richiesta in sede di appello la pena sostitutiva di pene detentive brevi (materia eminentemente deputata ad essere trattata dal giudice di primo grado ed in via transitoria consentita al Giudice di appello dalla citata norma) la stessa debba essere veicolata attraverso i tipici strumenti processuali individuati per il regime delle impugnazioni in genere e dell’appello in particolare attraverso i motivi nuovi, quando ciò, ovviamente, sia in concreto possibile», concludendo che la formulazione della relativa richiesta solo in sede di conclusioni del giudizio di appello è inammissibile per l’impossibilità di ampliare d’ufficio il thema devoluto alla Corte di appello con i motivi di gravame.
Invero, detta argomentazione – che replica il ragionamento operato dalle Sezioni unite nella sentenza “Punzo” in ordine alla richiesta di applicazione in appello delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ex art. 53 della legge n. 689 del 1981 – non tiene adeguatamente conto che il d.lgs. n. 150 del 2022 ha dettato una apposita disciplina transitoria il cui significato, per il giudizio di appello, è proprio quello di ampliare l’ambito applicativo della sostituzione oltre i limiti ricavabili dal mero innesto nell’ordinamento penale delle nuove “pene sostitutive”. In tal senso sembra possa leggersi anche l’indicazione presente nella Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (in Supplemento speciale n. 5 alla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 245 del 19-10-2022, p. 429) secondo cui “L’applicabilità delle nuove pene sostitutive nei giudizi di impugnazione può apparire distonica; è tuttavia imposta dal rispetto del principio di retroattività della lex mitior una diversa scelta si esporrebbe al rischio di una dichiarazione di illegittimità costituzionale – e, comunque, promette possibili effetti deflativi (ad es., nel contesto del c.d. patteggiamento in appello)”.
Alla luce delle suesposte considerazioni, va confermato che anche la richiesta formulata dall’imputato nel corso dell’udienza di discussione nel giudizio di appello impone al giudice del gravame di pronunciarsi sulla invocata sostituzione della pena detentiva con le nuove sanzioni alternative.
Nel caso di specie, peraltro, non risulta che l’imputato o il difensore abbiano avanzato detta richiesta nè con l’atto di gravame né con la proposizione di motivi nuovi e neppure nel corso dell’udienza di appello, di tal che il motivo di ricorso è infondato, con condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2023
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME
Depositato in Cancelleita