Riforma Cartabia: La Cassazione Nega la Retroattività delle Norme Processuali
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sent. n. 33340/2024) ha fornito un chiarimento fondamentale sull’applicazione nel tempo delle nuove norme introdotte dalla Riforma Cartabia. La questione centrale era se le modifiche procedurali, potenzialmente più favorevoli all’imputato, potessero essere applicate retroattivamente. La risposta della Suprema Corte è stata un netto no, riaffermando la validità del principio tempus regit actum per la materia processuale.
I Fatti del Caso: Un Appello Presentato Fuori Termine
Il caso trae origine da una condanna in primo grado per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990). La sentenza era stata emessa a seguito di un rito abbreviato in assenza dell’imputata. Quest’ultima, ritenuta irreperibile al domicilio dichiarato, non aveva ricevuto la notifica personale della sentenza, che era stata invece regolarmente notificata al suo difensore di fiducia.
L’avvocato, tuttavia, presentava appello oltre i termini previsti dalla legge all’epoca vigente. Di conseguenza, la Corte di Appello di Cagliari dichiarava l’impugnazione inammissibile per tardività.
Il Ricorso in Cassazione e l’Appello alla Riforma Cartabia
Contro la decisione della Corte d’Appello, la difesa proponeva ricorso per cassazione, basando le proprie argomentazioni su un unico, ma cruciale, motivo: la presunta violazione di legge legata all’entrata in vigore della Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022). Secondo la tesi difensiva, le nuove norme procedurali, essendo più favorevoli al reo, avrebbero dovuto trovare applicazione retroattiva.
In particolare, pur senza specificarlo chiaramente nel ricorso, il riferimento implicito era alle nuove disposizioni dell’art. 585 del codice di procedura penale, che introducono termini più ampi per l’impugnazione da parte del difensore di un imputato giudicato in assenza. La difesa sosteneva che tali norme, sebbene processuali, incidessero su un regime più favorevole e dovessero quindi derogare al principio generale tempus regit actum.
Le Motivazioni della Suprema Corte: il Principio “Tempus Regit Actum”
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile e manifestamente infondato.
In primo luogo, i giudici hanno sottolineato una carenza fondamentale del ricorso: la genericità. La difesa non aveva neppure indicato quali specifiche disposizioni della Riforma Cartabia avrebbero dovuto applicarsi al caso concreto.
Ma, anche superando questo vizio formale, la Corte ha affrontato la questione di diritto nel merito. Ha ribadito con fermezza la distinzione tra norme penali sostanziali (che definiscono i reati e le pene) e norme processuali (che regolano lo svolgimento del processo). Solo le prime, se più favorevoli, sono soggette al principio di retroattività sancito dall’art. 2 del codice penale.
Le norme processuali, invece, sono governate dal principio tempus regit actum. Ciò significa che ogni atto del processo è disciplinato dalla legge in vigore nel momento in cui viene compiuto. Le modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia, essendo entrate in vigore il 30 dicembre 2022, non potevano essere applicate a un procedimento i cui termini per l’appello erano già scaduti anni prima (nel 2018).
Conclusioni
La sentenza in esame consolida un principio cardine del nostro ordinamento: le riforme della procedura penale, come la Riforma Cartabia, non hanno effetto retroattivo. Gli operatori del diritto devono quindi fare riferimento esclusivamente alla normativa vigente al momento del compimento di un determinato atto processuale, senza poter invocare disposizioni successive, anche qualora queste appaiano più vantaggiose. La decisione della Cassazione, condannando la ricorrente anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, serve da monito sulla necessità di formulare ricorsi specifici e giuridicamente fondati, evitando di invocare principi non pertinenti alla materia processuale.
Le nuove norme processuali introdotte dalla Riforma Cartabia possono essere applicate retroattivamente se sono più favorevoli all’imputato?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che le norme processuali seguono il principio
tempus regit actum, quindi si applica la legge in vigore al momento del compimento dell’atto. Non godono della retroattività favorevole prevista per le norme penali sostanziali.
Perché l’appello è stato ritenuto inammissibile dalla Corte d’Appello?
L’appello è stato dichiarato inammissibile perché presentato oltre i termini di legge. La notifica della sentenza di primo grado, emessa in assenza dell’imputata, era stata regolarmente eseguita presso il difensore, facendo così decorrere i termini per impugnare secondo la normativa allora vigente.
Qual è il principio che regola la successione di leggi processuali nel tempo?
Il principio è tempus regit actum (il tempo regola l’atto). Questo significa che gli atti di un procedimento giudiziario sono disciplinati dalla legge in vigore nel momento in cui vengono compiuti, a meno che non vi siano specifiche disposizioni transitorie che stabiliscano diversamente.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 33340 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 33340 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nata a Cagliari il DATA_NASCITA
avverso la sentenza in data 28.3.2023 della Corte di Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 28.3.2023 della Corte di Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello perché presentato da NOME COGNOME, condannata in primo grado alla pena di due anni, otto mesi e 20 giorni di reclusione per il reato di cui all’art. 73 primo comma d.P.R. 309/1990 commesso in data 3.12.2014, oltre i termini di legge, ritenendo che nei confronti dell’imputato assente non dovesse procedersi alla notifica della sentenza emessa a seguito di rito abbreviato dal Tribunale di Sassari in data 26.1.2018, ma solo
dell’avviso di deposito, ritualmente eseguita presso il difensore in data 3.7.2018 essendo costei risultata irreperibile al domicilio dichiarato.
Avverso il suddetto provvedimento l’imputata ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale deduce, in relazione al vizio di violazione di legge, che gli artt. 591 comma 1 lett. c) e 585 cod. proc. pen. non avendo carattere di norme sostanziali, soggiacciono in assenza di disposizioni transitorie al principio tempus regit actum. Rileva conseguentemente di aver depositato il ricorso in appello nell’osservanza della normativa all’epoca vigente in relazione ai termini applicabili all’impugnativa in esame osservando che le riforme introdotte dalla cd Legge Cartabia incidono, stante l’introduzione di un regime più favorevole al reo, sul principio di retroattivit della legge processuale sancito dall’art. 2 cod. pen.
Il ricorso è alla radice inammissibile non venendo neppure indicate quali siano le disposizioni asseritamente più favorevoli al condannato introdotte dalla non meglio specificata Legge Cartabia né in relazione a quali temi vengano invocate.
Anche a voler superare le carenze in ordine agli elementi di fatto e di diritto che devono sorreggere a pena di inammissibilità l’impugnativa e a voler ritenere come implicita nel laconico richiamo all’art. 585 cod. proc. pen. l’indicazione del termine di ulteriori 15 giorni previsto dal vigente comma 2-bis per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza rispetto a quelli indicati dal primo comma, il ricorso è comunque manifestamente infondato.
Trattandosi infatti di modifiche al codice di rito introdotte dal d. Igs. 10.10.2022 n.150 a decorrere dal 30.12.2022, così come disposto dall’art. 99 bis del medesimo decreto, le stesse non sono suscettibili di alcuna applicazione retroattiva in conformità al principio tennpus regit actum immanente all’operatività RAGIONE_SOCIALE norme a contenuto processuale, sottratte al principio della legge più favorevole al reo.
Segue all’esito del ricorso l’onere RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento, nonché, stanti i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE, equitativamente fissata come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di € 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Così deciso in data 1.2.2024