Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5012 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5012 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Fondi il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/03/2025 della Corte di appello di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma dichiarava inammissibile l’appello presentato da NOME COGNOME avverso la sentenza emessa in data 7 dicembre 2002 dal Tribunale di Latina disponendo l’esecutività della sentenza e provvedendo, in data 19 maggio 2025, alla correzione della sentenza, inserendo, dopo la parola “sentenza” la disposizione “condanna l’imputato al pagamento delle spese del grado”.
1.1. Motivava la Corte di appello l’inammissibilità in quanto l’atto introduttivo non era corredato né dello specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronunzia della sentenza, né della dichiarazione o dell’elezione di domicilio dell’imputato.
Avverso la sentenza, l’interessato ha proposto ricorso con atto a firma dell’AVV_NOTAIO, deducendo un unico motivo.
2.1. Deduce il ricorrente la violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e delle norme processuali, violazione dell’art. 89, comma 3 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 recante disposizione transitoria in tema di applicabilità del regime giuridico di cui
all’art. 581, comma 1 ter e quater cod. proc. pen. alle impugnazioni proposte avverse sentenze, di condanna pronunciate nel periodo intertemporale prima dell’entrata in vigore della cd. riforma Cartabia (30.12.2022), violazione del legittimo diritto di impugnazione del difensore senza l’operatività della disciplina di cui all’art. 581, comma 1 ter e quater cod. proc. pen., annullamento dell’ordinanza di inammissibilità, remissione degli atti alla Corte di appello di Roma per la fissazione del giudizio di merito di appello.
Evidenzia il ricorrente che l’imputato COGNOME è stato condannato con la sentenza n. 3333/2022 pronunciata in data 1/12/2022 dal Tribunale di Latina e che il difensore ha proposto impugnazione con deposito del relativo atto in data 24 febbraio 2023, senza allegare all’atto di impugnazione il mandato ad impugnare e l’elezione di domicilio.
Lamenta il ricorrente l’erronea applicazione del disposto dell’originaria disposizione transitoria di cui all’art. 89, comma 3 d.lgs. n. 150/2022 (“Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585 comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano alle sole impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate in data successiva all’entrata in vigore del presente decreto…”).
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Cassazione, NOME COGNOME, ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Con atto depositato in data 13 ottobre 2025, la difesa chiedeva l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Va premesso che la norma di cui all’art. 89, 3 comma, d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150 statuisce: “Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell’articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto”.
2.2. Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, cd. riforma Cartabia, è entrato in vigore in data 30 dicembre 2022.
2.3. La sentenza impugnata in appello è stata emessa prima dell’entrata in vigore della riforma Cartabia.
2.4. L’atto di appello avverso la sentenza n. 3333/2022 emessa dal Tribunale di Latina è stato depositato in data 24 febbraio 2023.
Atteso il disposto normativo sopra richiamato, erroneamente la Corte di appello ha dichiarato l’inammissibilità dell’atto di appello non essendo applicabile, al caso di specie, la norma di cui all’art. 581 comma 1 ter cod. proc. peri. (inserita con la riforma Cartabia, in vigore dal 30 dicembre 2022 ed abrogata con la legge n. 110 del 9 agosto 2024 dalla data del 25 agosto 2024), né quella di cui all’art. 581 comma 1 quater cod. proc. pen.
Consegue, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.
Così deciso il 14 gennaio 2026.