Riforma Cartabia e Furto: La Cassazione Annulla Condanna per Mancanza di Querela
La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 12842/2024 mette in luce uno degli effetti più significativi della riforma Cartabia sul furto. Una condanna per furto aggravato, confermata in appello, è stata definitivamente annullata per un vizio procedurale fondamentale: l’assenza di una valida querela. Questo caso sottolinea come le modifiche legislative possano avere un impatto retroattivo sui processi in corso, cambiando le sorti di un imputato.
I Fatti del Caso
Un individuo era stato condannato sia in primo grado che in appello per il reato di furto aggravato. Nonostante le due sentenze conformi, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione basandosi su un unico, decisivo motivo: l’estinzione del reato per difetto della condizione di procedibilità. La difesa sosteneva che, a seguito delle nuove normative, l’azione penale non potesse più proseguire.
La Riforma Cartabia sul Furto: Cosa è Cambiato?
Il cuore della questione risiede nelle modifiche introdotte dal D.Lgs. 150/2022, noto come riforma Cartabia. Questa legge ha cambiato il regime di procedibilità per il delitto di furto, previsto dall’art. 624 del codice penale. In precedenza, molte forme di furto, specialmente se aggravate, erano procedibili d’ufficio, il che significa che lo Stato poteva perseguire il reato indipendentemente dalla volontà della vittima.
La riforma ha stabilito che, come regola generale, il delitto di furto è punibile solo “a querela della persona offesa”. La procedibilità d’ufficio è rimasta solo per casi specifici, come quando la vittima è incapace o quando ricorrono alcune aggravanti particolari (ad esempio, quelle previste dall’art. 625, n. 7 e 7-bis c.p.), ma con delle eccezioni. Questa modifica ha reso la querela un elemento essenziale per la maggior parte dei procedimenti per furto.
L’Analisi della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha esercitato il suo potere di esaminare gli atti del processo, consentito quando si denuncia un errore procedurale (error in procedendo). Analizzando il fascicolo, i giudici hanno trovato un verbale di “denuncia/querela” sporta oralmente dalla persona offesa nel 2017.
Tuttavia, un’attenta lettura di tale atto ha rivelato un dettaglio cruciale: il documento non conteneva una “certa e inequivocabile istanza punitiva”. In altre parole, la vittima aveva segnalato il fatto alle autorità, ma non aveva manifestato esplicitamente la volontà che si procedesse penalmente nei confronti del responsabile. Quella che sembrava una formalità si è rivelata una mancanza sostanziale alla luce della nuova legge.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte Suprema sono lineari e rigorose. La riforma Cartabia sul furto ha introdotto una nuova condizione di procedibilità. Poiché nel caso di specie mancava una valida querela, ovvero una chiara richiesta di punizione, l’azione penale non poteva essere legittimamente proseguita. La denuncia dei fatti, da sola, non era più sufficiente. In assenza di questo presupposto fondamentale, il processo era viziato sin dall’origine. Di conseguenza, la Corte non ha potuto fare altro che prendere atto della mancanza della condizione di procedibilità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La conclusione della Corte è stata drastica: l’annullamento senza rinvio della sentenza. Questo significa che la condanna è stata cancellata in via definitiva e il processo si è concluso. La decisione evidenzia un’implicazione pratica di vasta portata: per tutti i reati di furto modificati dalla riforma, è fondamentale che la persona offesa, al momento della denuncia, esprima chiaramente la volontà di perseguire penalmente il colpevole. Un atto che in passato poteva essere considerato una semplice segnalazione oggi deve contenere una esplicita manifestazione di volontà punitiva per poter dare avvio a un procedimento penale. Questa sentenza serve da monito sia per le vittime di reato sia per i loro legali sulla necessità di redigere atti di querela completi e inequivocabili.
Perché la condanna per furto è stata annullata nonostante l’imputato fosse stato giudicato colpevole in due gradi di giudizio?
La condanna è stata annullata perché la riforma Cartabia, entrata in vigore durante il processo, ha reso necessaria la querela (una chiara richiesta di punizione da parte della vittima) per procedere per quel tipo di reato. La Corte di Cassazione ha verificato che nell’atto originale di denuncia mancava questa esplicita volontà di punire, rendendo l’azione penale improcedibile.
Cosa ha cambiato la riforma Cartabia in relazione al reato di furto?
La riforma ha modificato il regime di procedibilità del delitto di furto (art. 624 c.p.), trasformandolo da reato generalmente procedibile d’ufficio a reato punibile, di regola, a querela della persona offesa. La procedibilità d’ufficio è ora limitata a specifiche circostanze aggravanti.
Una semplice denuncia di un fatto di reato è sufficiente per avviare un processo penale per furto dopo la riforma Cartabia?
No. Secondo questa sentenza, non è sufficiente. La denuncia deve contenere anche una “certa e inequivocabile istanza punitiva”, ovvero una chiara ed esplicita manifestazione di volontà da parte della vittima affinché si proceda penalmente contro il responsabile del fatto.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12842 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 12842 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a POGGIBONSI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
42206/2023
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l’imputato è stato ritenu responsabile del delitto di furto aggravato;
considerato che il l’unico motivo di ricorso deduce l’estinzione del delitto ascritto all ricorrente per difetto della condizione di procedibilità, in virtù della sopravvenuta proced querela del delitto di furto;
ritenuto che il motivo è fondato.
Considerato, infatti, che l’entrata in vigore della cd. riforma Cartabia ha determinat l’altro, un mutamento del regime di procedibilità del delitto di cui si discute; in particol 2 comma 1 lett. 1) del d.lgs. 150/2022 ha sostituito il terzo comma del previgente art. 624 pen., stabilendo che “Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tutta d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna circostanze di cui all’articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte pubblica fede, e 7-bis)”.
Rilevato che, dalla consultazione degli atti – consentita al Giudice di legittimità in rag vizio dedotto ( error in procedendo) emerge che la persona offesa aveva sottoscritto un verbale di denuncia/querela, sporta oralmente in data 18 luglio 2017, la quale non contiene una certa inequivocabile istanza punitiva all’atto della denuncia;
ritenuto, in conseguenza, che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex ar 129, comma 2, cod. proc. pen., deve prendersi atto della mancanza della condizione di procedibilità, a cui consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per la rileva improcedibilità;
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’azione penale non può essere proseguita per difetto della condizione di procedibilità.
Così deciso, il 28 febbraio 2024
Il consigliere estensore