Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41171 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 7 Num. 41171 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato;
-Il ricorrente deduce l’estinzione del delitto a lui ascritto per difetto della condizione d procedibilità, in virtù della sopravvenuta procedibilità a querela della persona offesa del delitto;
L’entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia ha determinato, tra l’altro, un mutamento del regime di procedibilità del delitto di furto; in particolare, l’art. 2 comma 1 lett. i) d d.lgs. 150/2022 ha sostituito il terzo comma del previgente art. 624 cod. pen., stabilendo che “Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)”, evenienze, queste ultime, insussistenti nel
-Il ricorso è fondato. caso in esame;
-Dagli atti del fascicolo risulta un solo verbale di denuncia orale, sporta dalla persona offesa in data 13 dicembre 2015, non qualificabile alla stregua di una formale querela perché in essa non si scorge manifestazione di volontà punitiva. Invero, la giurisprudenza di legittimità ritiene che “ai fini della validità della querela, manifestazione della volontà di perseguire l’autore del reato, nel caso di atto formato dalla polizia giudiziaria, deve emergere chiaramente dal suo contenuto, ancorché senza la necessità di utilizzare formule sacramentali, non potendo ritenersi neppure sufficiente l’intestazione dell’atto come “querela” da parte degli agenti verbalizzanti” (Sez. 5, Ordinanza n. 15166 del 15/02/2016, Rv. 266722 – 01).
-Ne consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il reato è estinto per mancanza della condizione di procedibilità.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è improcedibile per difetto di querela.
Così deciso il 13 settembre 2023