Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40358 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40358 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2023
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a Bitonto il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a Bari il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a Grumo Appula il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a Grumo Appula il DATA_NASCITA avverso la sentenza resa il 13 novembre 2020 dalla CORTE di APPELLO di Bari
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi; dell’AVV_NOTAIO per NOME COGNOME e in sostituzione per COGNOME, COGNOME e NOME COGNOME, che si riporta ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Bari il 12 luglio 2018, ha confermato la condanna nei confronti di COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 416 cod.pen. conteNOME al capo della rubrica, esclusa la qualità di promotore od organizzatore dell’imputato, per i reati di furto aggravati contestati ai capi H, L, M e P , unificati per continuazione;
ha confermato la condanna per il reato di detenzione illecita continuata di sostanze stupefacenti di cui al capo B, commessa sino al 2010 e, previa riqualificazione della condotta ai sensi dell’art. 73, V comma, D.P.R. 309/90, ha ridetermiNOME la pena inflitta;
ha dichiarato estinta per intervenuta prescrizione la contravvenzione relativa alla condotta di detenzione della cartuccia TARGA_VEICOLO, così diversamente qualificata ai sensi dell’articolo 497 cod.pen. il fatto conteNOME al capo A;
ha riqualificato la recidiva e per l’effetto ridetermiNOME la pena inflitta in ordine al r di detenzione illegale di pistola conteNOME al capo Q.
Ha confermato la responsabilità di COGNOME NOME in ordine al reato associativo conteNOME al capo F, esclusa la qualità di promol:ore e organizzatore rideterminando la pena per il detto reato e per i reati di furto contestati ai capi L, M e P Ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti di COGNOME e COGNOME.
Si addebita agli imputati di avere partecipato ad un sodalizio finalizzato alla commissione di una serie indeterminata di furti di mezzi agricoli e, in alcuni casi, alla successiv estorsione in danno dei proprietari per indurli a pagare somme incebite per ottenere la restituzione di quanto loro sottratto (cosiddetto cavallo di ritorno).
Avverso detta sentenza propongono ricorso gli imputati COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME.
COGNOME NOME, riconosciuto colpevole dei reati contestati ai capi B, F, H, L, M, P e Q, deduce:
2.1 Violazione di legge e vizio di motivazione nella forma del trav samento della prova in relazione al reato di detenzione illecita di urla pistola conteNOME al capo Q dell rubrica, in ragione del brevissimo arco di tempo intercorso tra il decesso del primo possessore della pistola, COGNOME, germano deceduto I’l giugno 2010, e il sequestro dell’arma effettuato a seguito di perquisizione il 30 luglio 2010 mentre la stessa era detenuta da altro soggetto.
2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato di partecipazione ad un’associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, in quanto il giudizio di colpevolezza si fonda principalmente sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOME, che NOME riferito quanto a sua conoscenza in merito ai soggetti coinvolti nel commercio di droga a Bitetto; dette accuse sono state ritenute attendibili, sebbene risultino false e non corroborate da elementi di prova.
A sostegno del proprio assunto il ricorrente richiama un’intercettazione intervenuta il 16 Febbraio 2011, nel corso della quale la moglie del NOME escludeva che questi continuasse a vendere sostanza stupefacente e affermava che “la piazza” , intesa come luogo in cui si svolgeva l’attività di spaccio, era chiusa; tale conversazione NOME avuto luogo prima che il collaboratore venisse scarcerato, sicchè questi non poteva avere osservato l’attività illecita che attribuiva al ricorrente; nonostante tale eviden smentita, i giudici di merito hanno comunque ritenuto di dichiarare la responsabilità dell’imputato, seppure limitatamente al reato continuato di detenzione di sostanze stupefacenti e, sebbene le condotte siano state dalla Corte riqualificate ai sensi del
quinto comma dell’art. 73 dpr 309/90, non è stata apportata alcuna effettiva riduzione al trattamento sanzioNOMErio inflitto.
2.3 Violazione di legge in ordine alle aggravanti previste dall’art. 625 n. 5 e 7 cod.pen. e 416 cod.pen. e vizio di motivazione nella forma del travisamento della prova rispetto ai fatti contestati ai capi H, L, M, P, F.
In particolare il ricorrente osserva che:
in ordine al capo H manca la prova del coinvolgimento nel furto del NOME, il quale nel corso di una conversazione intercettata ne attribuisce la responsabilità ad altri soggetti; le aggravanti previste dall’art. 625 numero 2 e 7 cod.pen. andavano escluse poiché i beni rubati si trovavano all’interno di un cortile pertinenziale dell’immobile d proprietà della persona offesa e in denuncia non viene fatto alcun riferimento all’effrazione;
in relazione al capo L, la responsabilità per il tentato furto ai danni del signor NOME NOME si fonda su alcune intercettazioni poco chiare, da cui non emerge con sufficiente certezza che si riferiscono all’episodio in questione;
in relazione al capo M è NOME conteNOME il furto di un trattore agricolo sottratto COGNOME NOME, ma l’affermazione di responsabilità si basa su alcune conversazioni intercettate da cui emerge solo che vi era NOME il tentativo di avanzare una richiesta estorsiva, ma non che il bene oggetto della trattativa fosse del COGNOME; inoltre la macchina agricola era stata sottratta dal cortile dell’abitazione e venne ritrovata priva di segni di effrazione, con ricadute evidenti sulla sussistenza delle ritenute aggravanti.
La difesa nell’atto di appello NOME evidenziato l’assoluta mancanza nel capo d’imputazione della descrizione in punto di fatto delle circostanze aggravanti, in quanto la Procura non NOME specificato quale delle due ipotesi indica:e nell’art. 625 n. 2 cod.pen., l’effrazione o il mezzo fraudolento, ricorresse nel caso concreto e neppure dalla denuncia sporta dalla persona offesa si poteva evincere a quali condotte si riferisse la contestata aggravante.
Anche l’aggravante relativa al numero di persone che hanno concorso nella consumazione del reato, prevista dall’articolo 625 numero 5 cod.pen., avrebbe dovuto essere esplicitata nel capo di imputazione e non potersi desumere implicitamente dal numero dei coimputati.
2.4 Violazione del diritto di difesa e in particolare degli articoli 417, 429, 450 comma 3 cod. proc.pen. art. 521 cod. proc.pen. e art. 6 CEDU poiché la corte di merito ha abdicato al dovere di motivazione, omettendo completamente di affrontare la questione della sussistenza delle contestate aggravanti, così incorrendo in violazione di legge. Il ricorrente osserva che a pagina 32 la sentenza impugnata ha affermato che ricorrono le aggravanti contestate poiché il furto è NOME commesso col concorso di quattro persone, nelle pertinenze dell’abitazione e con strumenti fraudolenti idonei a mettere in moto il trattore.
Detta motivazione è erronea in quanto il fatto che il mezzo fosse NOME sottratto dalle pertinenze dell’abitazione, non integra l’ipotesi dell’esposizione a pubblica fede prevista dall’articolo 625 n. 7 codice penale.
In relazione al capo P la corte non ha motivato rispetto a quanto conteNOME nei motivi del gravame, anche in relazione alle circostanze aggravanti.
In relazione al reato associativo conteNOME capo F il ricorrente lamenta che non è NOME dimostrato il vincolo tendenzialmente permanente, necessario per ritenere l’esistenza di una struttura organizzativa seppure minima, in quanto la condotta del COGNOME si è esaurita nella partecipazione a pochi episodi criminosi consumati nell’arco temporale di circa un mese, che possono al più rientrare nello schema tipico del concorso eventuale nel reato, non essendo stata dimostrata la divisione dei compiti e dei ruoli e l’organigramma associativo, nè la prova certa rispetto ai delitti attribuiti alla compagine. Osserva al riguardo il ricorrente che le intercettazioni ambientali valorizzate dalla Corte per fondare la colpevolezza in ordine al reato associativo sono tutte riferibili allo stesso giorno e comprovano al più un incontro finalizzato alla individuazione di possibili obiettivi criminosi, senza nulla rivelare in ordine all’esistenza di un programma criminoso indetermiNOME. Inoltre la Corte non ha chiarito l’arco temporale di operatività del sodalizio.
2.5 Violazione di legge in ordine alla contestata recidiva e alla mancata applicazione della prescrizione, poiché i giudici di merito hanno ritenuto le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, tra cui la recidiva reiterata, e non hanno accolto la richiesta di esclusione della recidiva qualificata, applicata in forza di un automatismo, limitandosi a valorizzare i precedenti penali dell’imputato; detti precedenti risalgono ad epoca lontana nel tempo, sicché la recidiva avrebbe dovuto essere esclusa. Inoltre non sussiste la recidiva reiterata poiché l’imputato non è mai NOME dici – i rato in precedenza recidivo.
il tribunale ha concesso le attenuanti generiche anche al fine di non appesantire il trattamento sanzioNOMErio e quindi erroneamente ha ricornpreiso l’aumento per la recidiva nel calcolo dei termini di prescrizione del reato.
Osserva il ricorrente che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le sentenze di patteggiamento divenute definitive oltre 5 anni prima dei fatti oggetto del nuovo procedimento penale comportano l’estinzione del reato giudicato e di ogni effetto penale sicché non dovrà tenersene conto neppure ai fini della recidiva. Ne desume che poiché tutte le precedenti sentenze di patteggiamento da cui è gravato l’imputato erano già passate in giudicato da oltre 5 anni, la recidiva avrebbe dovuto essere esclusa.
Con memoria depositata il 9 agosto 2022 la difesa del ricorrente ha depositato motivi aggiunti, deducendo:
3.1 vizio di motivazione nella forma del travisamento della prova in relazione al delitto conteNOME al capo Q dell’imputazione poiché la pistola la cui detenzione è stata
contestata era appartenuta al germano defunto del ricorrente ed è stata poi ritrovata in casa dell’altro fratello, COGNOME NOME, che NOME cercato vanamente di disfarsene buttandola fuori dal balcone durante una perquisizione domiciliare. La corte ha ritenuto di dedurre il possesso dell’arma sulla scorta di un’interpretazione errata del tenore di un paio di conversazioni intercettate, in cui si parla della pistola detenuta dal fratello del NOME, che la Corte ha erroneamente ritenuto essere NOME, mentre il riferimento era a NOME.
Il difensore ritiene che tale erronea interpretazione integri il vizio di travisamento dell prova, in relazione al portato delle intercettazioni.
3.2 Violazione dell’articolo 416 cod.pen., conteNOME a NOME COGNOME al capo F della contestazione, poiché per 5 capi di imputazione gli imputati sono stati assolti per non avere commesso il fatto e per i restanti 5 reati fine sono stati asso ti da ogni contestata ipotesi di estorsione, residuando solo la condanna per i delitti di furto aggravato di cui ai capi L, M e P. Il reato associativo è NOME conteNOME come commesso tra gennaio e maggio 2011, ma considerando la data di commissione dei reati fine per i quali l’imputato ha riportato condanna, la permanenza deve essere contenuta nel periodo che va dal 26 gennaio 2011 al 20 Aprile 2011 e si sviluppa in un periodo di appena tre mesi. Alla stregua di questi elementi ritiene il ricorrente che la sentenza impugnata non abbia dimostrato la sussistenza dei requisiti del reato associativo, ove si consideri peraltro che l’accordo tra gli imputati era finalizzato alla commissione di un tipo di reato, il furto di mezzi agricoli, mentre la condotta punibile a titolo di associazione deve palesare un quid pluris che si sostanzia nella predisposizione di mezzi finalizzati alla commissione dei diritti e in un contributo effettivo per il raggiungimento dello scopo comune. La corte territoriale non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati dall’art. 416 cod.pen. facendo rientrare in tale fattispecie quello che è un mero concorso di persone nel reato.
COGNOME COGNOME NOME condanNOME per il reato associativo di cui al capo F e per i reati di furto contestati ai capi L, M e P, con il ricorso deduce:
4.1 violazione di legge per il rigetto della eccezione di nullità della sentenza per violazione del principio di correlazione tra imputazione e condanna e mancanza della motivazione, in quanto il reato addebitato al NOME risulta conteNOME solo in diritt nella forma pluriaggravata di cui all’art. 625 numero 2, 5 e 7 codice penale, ma l’imputazione non contiene la descrizione in fatto della condotta e delle aggravanti contestate, così impedendo all’imputato di conoscere con precisione i termini dell’accusa mossa a suo carico dalla quale difendersi. Inoltre oltre a non essere state contestate in punto di fatto, dette aggravanti non ricorrono nella sostanza, poiché anche dalle dichiarazioni della persona offesa risulta che il mezzo sottratto non presentava alcuna effrazione ed era NOME asportato da un cortiletto privato di pertinenza della persona offesa.
4.2 Violazione degli articoli 416 e 61 n. 2 cod.pen. e vizio di motivazione poiché è stata contestata l’aggravante teleologica in relazione al reato associativo, così attribuendo duplice rilevanza alla medesima condotta. Inoltre non ricorrono i presupposti del reato associativo e i singoli reati addebitati all’imputato avrebbero dovuto più correttamente essere inseriti nell’ambito della continuazione.
4.3 Violazione dell’art. 157 cod.pen. poiché il reato associativo si è estinto nel maggio 2016 e quindi in epoca precedente alla pronunzia della sentenza di appello, che nulla ha osservato in ordine alla censura specificamente sollevata al riguardo.
4.4 Con nota trasmessa 1’8 giugno 2023 l’AVV_NOTAIO ha invocato l’assoluzione di COGNOME dai reati contestati ai capi L, M e P poiché la denunzia delle persone offese non contiene alcuna esplicita richiesta in merito alla punibilità dei colpevoli e non integra la querela resa necessaria dalla recente riforma Cartabia che ha modificato il regime di perseguibilità del reato di furto aggravato.
COGNOME NOME ritenuto responsabile del reato di furto aggravato conteNOME al capo M, con il ricorso deduce:
5.1 vizio di motivazione in ordine agli elementi individualizzanti de reato di furto; dopo avere riportato per esteso il motivo di appello, il ricorrente lamenta che la sentenza di primo grado sia stata integralmente confermata e che la Corte abbia ritenuto provata la storicità del fatto delittuoso e la attribuibilità anche al COGNOME, trascurando i mot di impugnazione e limitandosi ad aderire alle valutazioni poste nei confronti degli altri coimputati coinvolti nel medesimo episodio delittuoso e a richiamare la scarna motivazione del giudice di primo grado.
5.2 Violazione dell’art. 521 cod. proc.pen. COGNOME per mancata correlazione tra accusa e sentenza limitatamente alle circostanze aggravanti di cui all’artico o 625 numeri 2, 5 e 7 cod.pen. in relazione al capo M e violazione dell’articolo 6 della CEDU e degli articoli 24 e 111 della Costituzione, poiché le dette aggravanti sono state contestate solo in punto di diritto e non specificate nella descrizione in fatto della imputazione. La Corte si è limitata ad affermare che l’eccezione proposta è inammissibile perché tardiva, in quanto deduce una nullità del decreto di citazione a giudizio che avrebbe dovuto essere fatta valere entro il termine stabilito a pena di decadenza dell’art. 491 cod. proc.pen. Tale assunto non è condivisibile poiché la doglianza verteva sull’assoluta mancanza della contestazione in punto di fatto che ha violato le prerogative dell’imputato.
5.3 Vizio di motivazione in ordine alle circostanze aggravanti poiché la Corte non ha rispettato il dovere di motivazione.
5.4 Vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzioNOMErio e ingiustificata disparità di trattamento poiché la Corte ha negato il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti in considerazione della gravità del fatto, nonostante il primo giudice avesse valorizzato il ruolo gregario e di mero supporto preNOME dall’imputato.
Detta motivazione risulta erronea e illogica anche perché valorizza un precedente penale che all’epoca della commissione dei fatti non era ancora esistente.
COGNOME NOME, condanNOME per i reati contestati ai capi F, L, M e P, deduce 10 motivi di ricorso:
6.1 Mancanza di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza per il reato conteNOME al capo L di imputazione poiché né il Tribunale né la Corte, rispondendo allo specifico motivo di gravame, hanno chiarito in base a quali elementi hanno ritenuto di attribuire al COGNOME la voce dell’uomo riportata nella conversazione registrata il 21 Marzo 2011, conversazione su cui si fonda l’affermazione di responsabilità.
6.2 Mancanza di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza per il reato conteNOME al capo M dell’imputazione poiché con il motivo di appello si era invocata l’assoluzione in ragione di una lettura critica delle intercettazioni, sulle quali si fonda il giudizi colpevolezza, ma la Corte ha valorizzato la conversazione del 24 Marzo 2011 non valutando le altre di segno contrario; inoltre l’unico elemento di collegamento del COGNOME deriva dall’utilizzo del nome di battesimo NOME.
6.3 Mancanza di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza per il reato conteNOME al capo P dell’imputazione poiché la difesa NOME invocato l’assoluzione e la Corte, a fronte delle articolate doglianze difensive, ha valorizzato la conversazione del 20 aprile 2011 che, essendo stata registrata all’interno dell’autovettura del COGNOME molte ore dopo il furto, non dimostra la sua partecipazione all’illecito consumato alcune ore prima. 6.4 Violazione dell’art.521 cod. proc.pen. per mancata correlazione tra accusa e sentenza nell’indicazione delle circostanze aggravanti di cui all’art. 625 n. 2, 5 e 7 cod.pen. con riferimento ai reati contestati ai capi M e P, poiché la Corte ha ritenuto tardiva l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado per l’omessa contestazione delle aggravanti in punto di fatto nel capo di imputazione, ma la cloglianza verteva sulla mancanza di contestazione che comporta una nullità di ordine generale delle due sentenze. A sostegno di tale tesi la difesa richiama la sentenza delle Sezioni unite n. 24906 di questa Suprema Corte che ha annullato la sentenza impugnata per difetto di adeguata contestazione dell’aggravante.
6.5 Vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle circostanze aggravanti per il reato conteNOME al capo M, in quanto il furto è NOME commesso nelle pertinenze dell’abitazione e quindi non su un bene esposto alla pubblica fede, nè sono stati utilizzati mezzi fraudolenti per sottrarre il veicolo, come affermato dalla corte senza ulteriore specificazione, non potendosi escludere che i malviventi avessero trasportato il mezzo o il proprietario lo avesse parcheggiato lasciando le chiavi inserite.
6.6 Violazione di legge in relazione agli elementi costitutivi del reato associativo conteNOME al capo F, poiché il giudizio di responsabilità è fondato sul tenore di alcune intercettazioni relative ai furti per i quali gli imputati sono stati assolti, registrate nella medesima giornata del 21 marzo 2011, che dimostrano un incontro finalizzato alla individuazione di possibili obiettivi criminosi, ma non appaiono comunque idonee a
dimostrare gli elementi della fattispecie associativa. Osserva al riguardo che i reati fine contestati erano originariamente dieci, ma per cinque di loro il Tribunale ha ritenuto non provata la responsabilità degli imputati e soltanto tre sono stati attribuiti ai sogget chiamati a rispondere anche del reato associativo, sicché il periodo in cui tale associazione avrebbe operato, considerata la data di consumazione dei reati fine, è di appena un mese, ricompreso tra il 21 marzo 2011 e il 20 aprile 2011.
6.7 Violazione di legge in ragione dell’aggravante teleologica contestata in relazione al reato associativo di cui al capo F, poiché l’elemento costitutivo della fattispecie associativa è rappresentato proprio dall’accordo per commettere più delitti il che esclude la configurabilità della circostanza aggravante del nesso teleologico, giustificata dal maggiore disvalore della condotta illecita tesa a realizzare un altro reato, in quanto in questa ipotesi il medesimo elemento sarebbe addebitato due volte: per configurare l’ipotesi di reato e la circostanza aggravante.
6.8 Violazione di legge in relazione alla ritenuta recidiva reiterata. Dopo avere riportato integralmente il motivo di appello con cui NOME sollevato la censura in ordine alla sussistenza nel merito della recidiva, il ricorrente lamenta che i motivi sono stati del tutto disattesi dalla corte di appello con motivazione superficiale e carente. Nel caso in esame tutte le condanne si riferiscono a fatti commessi in epoca estremamente lontana; la prima ha ad oggetto il reato di diserzione, che deve ritenersi ormai depenalizzato, e le altre due si riferiscono a condotte giovanili, che non appaiono sintomatiche di una personalità incline alla commissione di reati. La Corte ha risposto alla specifica censura facendo ricorso a formule di stile.
Inoltre la recidiva reiterata è stata riconosciuta sebbene l’imputato non sia mai NOME in precedenza dichiarato recidivo. Infine il ricorrente rileva che quando siano trascorsi cinque anni dalla pronunzia di una sentenza di patteggiamento irrevocabili senza avere ripotato altre condanne , il reato oggetto del patteggiamento si estingue e con esso anche gli effetti penali, sicché tutti i precedenti penali del COGNOME non rilevano ai f della recidiva.
6.9 Mancanza di motivazione in ordine alla contestata recidiva reiterata poiché a fronte di precedenti penali che attengono a fatti non sintomatici di una personalità pericolosa, la Corte non ha fornito alcuna effettiva motivazione.
6.10 Mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzioNOMErio poiché sebbene COGNOME abbia assunto all’interno del sodalizio un ruolo sicuramente secondario gli è stata applicata una pena superiore alla media edittale e sproporzionata rispetto a quella inflitta ai coimputati, che hanno assunto ruoli più significativi all’interno del sodalizio
CONSIDERATO IN DIRITTO
Solo il ricorso di COGNOME è fondato, per le ragioni che verranno esposte, e il suo accoglimento comporta l’annullamento della sentenza limitatamente al reato conteNOME
al capo M, che va disposto senza rinvio a causa della intervenuta modifica del regime di perseguibilità dell’azione penale introdotta con la recente riforma Cartabia, che ha determiNOME la improcedibilità dell’azione penale.
Gli altri ricorsi sono inammissibili in quanto formulano, perlopiù, critiche non consentite, invocando una ricostruzione in punto di fatto alternativa rispetto a quella, non illogica o contraddittoria, offerta dai giudici di merito, con doppia conforme affermazione di responsabilità. I ricorrenti, inoltre, tendono a reiterare critiche già esposte con l’atto appello, senza confrontarsi con le risposte ricevute dalla corte, incorrendo anche nel vizio di genericità.
Gli stessi tuttavia si giovano dell’effetto estensivo dell’accoglimento del ricorso proposto dal COGNOME, come verrà meglio esposto in seguito.
1.RICORSO COGNOME
1.1 Il primo motivo è generico e manifestamente infondato poiché la corte di merito spiega che dal tenore della conversazione del progressivo n 804, intercorsa tra COGNOME NOME e la moglie, si desume che l’arma di cui si parla era già nella disponibilità di NOME COGNOME, e dopo la morte di costui, intervenuta 1’1/6/2010, era passata nel possesso dell’imputato, e da lui temporaneamente affidata all’altro fratello NOME, che NOME cercato di liberarsene in occasione della perquisizione domiciliare. Non ricorrono pertanto i presupposti del dedotto travisamento della prova, poiché a pagina 12 della sentenza impugnata la corte ha respinto la doglianza formulata con il gravame, valorizzando il tenore inequivoco delle conversazioni intercettate, nel corso delle quali il NOME rivendica il possesso dell’arma già appartenuta al fratello NOME deceduto e si lamenta che l’altro fratello ne abbia causato la perdita.
1.2 Anche il secondo motivo è generico e manifestamente infondato poiché l’imputato non è NOME ritenuto responsabile del reato associativo originariamente conteNOME ma di una pluralità di condotte di spaccio reiterate sino a dicembre 2010 e il Tribunale ha ritenuto provata l’effettiva sussistenza di un’attività continuativa, non solo in forza del accuse del collaboratore ma anche in ragione dei numerosi dialoghi intercettati, da cui emergono inequivoche dichiarazioni confessorie del COGNOME. Dopo avere esposto il ricco compendio probatorio, la corte ha concluso che la conversazione intercettata il 16 Febbraio 2011 non inficia il positivo giudizio di attendibilità del collaboratore, n smentisce le sue dichiarazioni, ed anzi assurge a fonte autonoma di prova che conferma la prova dichiarativa, dimostrando che almeno fino a dicembre 2010 NOME NOME svolto una continuativa attività di traffico di stupefacenti, poi temporaneamente sospesa per gli scarsi margini di guadagno ricavati.
1.3 La terza censura, nella parte in cui si riferisce all’affermazione di responsabilità, non è consentita poiché tende ad introdurre valutazioni di merito che esulano dal sindacato
di questa Corte; la stessa è peraltro generica, perché si limita a reiterare le questioni agitate con il gravame senza confrontarsi con le risposte ricevute c al collegio di appello. Nello specifico, in relazione al furto di cui al capo H, la sentenza afferma a pagina 21 che il giudizio di responsabilità si fonda sulle dichiarazioni confessarle dell’imputato nel corso della conversazione n. 677, riportata per stralci a pagina 26, in cui NOME confessa alla moglie di avere sottratto tutti e due i trattori “ad un cristiano pien di soldi” e in quella n. 737, in cui ammette di avere rubato il trattore e di aver consegNOME al rottamatore.
In ordine al capo M la corte a pagina 30 della sentenza impugnata, ha evidenziato che la tesi difensiva è smentita dal tenore inequivoco della intercettazione, riportata nel corpo della motivazione: a fronte di detta spiegazione le censure difensive appaiono aspecifiche e generiche. Altrettanto generiche erano le censure formulate con l’appello in ordine al reato di cui al capo M, in quanto si invocava l’esclus one delle contestate aggravanti, senza tuttavia specificarne le ragioni.
La censura formulata in relazione al tentato furto conteNOME al capo L è assolutamente aspecifica e inammissibile poiché si limita ad affermare che le inte -cettazioni sono poco chiare, così non consentendo al collegio di comprendere il contenuto della doglianza.
Va peraltro osservato che il ricorrente deduce formalmente vizi della motivazione ma, anche in questo caso, invoca una diversa valutazione delle emergenze processuali che, in presenza di una motivazione non manifestamente illogica e in assenza di palesi travisamenti della prova, esula dal sindacato di questa Corte di legittimità.
Il motivo inoltre espone, in modo piuttosto disordiNOME, una duplice questione in ordine alle aggravanti, eccependo la nullità della sentenza per violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza limitatamente alle ritenute aggravanti, contestate solo in diritto e non esplicitate in fatto,, e in relazione alla motivazione e a prova della sussistenza nel merito delle dette aggravanti.
Come condivisibilmente osservato dal pubblico ministero, COGNOME la contestazione delle aggravanti rispetta i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui necessario e sufficiente che il capo d’imputazione contenga l’indicazione in diritto degli estremi dell’aggravante contestata e che l’imputato sia NOME messo nelle condizioni di apprestare adeguata difesa.
Già in epoca risalente è NOME precisato che per la contestazione di una circostanza aggravante non è indispensabile ne’ una formula specifica ed Espressa, enunciante letteralmente l’aggravamento del reato rispetto alla Forma semplice dello stesso, ne’ l’indicazione della disposizione di legge che la prevede. È sufficiente, invece, che nell’ambito di tutte le formulazioni della contestazione del fatto siano contenuti con indicazione chiara elementi integranti la circostanza aggravante in maniera idonea a dimostrare, ed a portare a conoscenza dell’imputato, a garanzia de suo diritto di difesa, che tale circostanza è compresa nella contestazione.* (Sez. 4, Sentenza n. 5678 del 10/11/1989 Ud. (dep. 20/04/1990 ) Rv. 184088 – 01)
Non va poi trascurato che l’eccezione di nullità relativa al capo d’imputazione è stata ritenuta inammissibile dalla corte perché tardiva, in quanto proposta ben oltre i termini di cui all’art. 491 cod. proc.pen. , non configurandosi come nullità assoluta, poichè i profili di fatto delle aggravanti contestate in diritto possono essere agevolmente desunti da altri provvedimenti.
Il secondo profilo di censura relativo alla motivazione in ordine alla sussistenza delle aggravanti risulta inammissibile, perché privo di concreto interesse.
Va infatti osservato che COGNOME NOME NOME NOME condanNOME per più reati di furto pluriaggravato, unificati sotto il più grave reato di associazione a delinquere di cui al capo F, in concorso di attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva reiterata e alle altre aggravanti contestate. Ciò posto, è noto che il giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto in relazione a reati unificati per cont nuazione va operato in relazione al reato più grave, su cui viene calcolata la pena base, c:he nel caso in esame è NOME ritenuto essere il reato associativo. Non va poi dimenticato che le attenuanti generiche non possono essere riconosciute come prevalenti sull’aggravante della recidiva reiterata, sicchè anche nell’ipotesi di accoglimento della censura relative alle aggravanti contestate in relazione ai reati di furto, unificati al reato associativo, giudizio di equivalenza formulato dai giudici di merito non potrebbe subire concrete modifiche positive per il regime sanzioNOMErio del ricorrente. Da qui deriva la carenza di interesse, che invece deve sostenere ogni motivo dell’impugnazione.
1.4 La quarta censura è generica poiché non si confronta con il tenore della motivazione resa dalla Corte e reitera i motivi già formulati con l’appello senza prendere in considerazione le risposte ricevute.
In particolare la sentenza impugnata si sofferma adeguatamente in ordine alla ricostruzione del reato conteNOME al capo P e a pagina 33 della motivazione espone il ricco compendio probatorio fondato sul contenuto complessivo delle intercettazioni che contengono indiscutibili riferimenti al furto di un mezzo agricolo subito da COGNOME.
Quanto poi al reato associativo conteNOME al capo F, la sentenza impugnata gli dedica uno specifico paragrafo in cui valorizza i numerosi riferimenti nelle conversazioni intercettate che provano l’esistenza di una organizzazione stabile, tesa all’esecuzione di furti di vario genere, fondata su un accordo stabile e sulla consapevolezza dei singoli aderenti di contribuire alla realizzazione di un programma e di un interesse comune, avente ad oggetto la commissione di una serie indefinita di reati di furto ma anche di estorsione, caratterizzata da una chiara suddivisione dei compiti tra i sodali; la corte ha altresì evidenziato che il sodalizio disponeva non soltanto di una cassa comune, ma anche di proprie attrezzature atte allo scasso, a disposizione del gruppo, e che ciascuno dei componenti era perfettamente consapevole di aderire ad un accordo ben collaudato e non improvvisato.
Le censure formulate dal ricorrente risultano del tutto generiche in quanto si limitano ad invocare una valutazione alternativa del compendio probatorio, senza neppure
esporre le specifiche ragioni per cui gli argomenti sviluppati in sentenza risulterebbero viziati da manifesta illogicità.
1.5 La quinta censura in ordine alla sussistenza della recidiva reiterata è infondata poiché, in presenza di un contrasto insorto sul punto da parte delle Sezioni semplici, le Sezioni unite di questa Corte ( con pronunzia di cui al momento della decisione era nota l’informazione provvisoria e al momento del deposito anche la motivazione), hanno precisato che al fine di ritenere la sussistenza della recidiva reiterata non è necessario che l’imputato sia NOME precedentemente dichiarato recidivo ma è sufficiente che al momento della commissione del nuovo reato abbia riportato già precedenti condanne che alla stregua del nuovo illecito appaiono sintomatiche di una sua crescente pericolosità.
E’ NOME infatti precisato che in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio d cognizione, ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l’imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice. (Sez. U – , Sentenza n. 32318 del 30/03/2023 Ud. (dep. 25/07/2023) Rv. 284878 – 01)
La doglianza è, invece, COGNOME aspecifica nella parte in cui si riferisce alle sentenze di patteggiamento passate in giudicato nei confronti del ricorrente, poiché non espone gli elementi di fatto che potrebbero in ipotesi consentire a questa Corte di valutare l’eventuale estinzione di ogni effetto penale delle precedenti pronunzie, limitandosi a richiamare principi generali e a formulare osservazioni generiche; inoltre la censura si fonda su un errore di diritto e deve ritenersi manifestamente infondata poiché la norma non ricollega l’estinzione di ogni effetto penale della pronunzia ex art. 444 cod. proc.pen. ad ogni sentenza di patteggiamento, ma richiede alcuni ulteriori presupposti, in quanto è necessario che con la detta sentenza sia stata concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena e che nei 5 anni successivi alla pronunzia della stessa non siano intervenute ulteriori condanne, presupposti che nel caso in esame non sono stati neppure allegati dal ricorrente.
1.6 Le censure dedotte con i motivi aggiunti sono manifestamente infondate in quanto, a dispetto di quanto sostenuto, non sussiste nel caso di specie alcun travisamento del tenore delle intercettazioni, e la corte di appello ha fornito una interpretazione logicamente coerente del tenore delle conversazioni registrate, da cui ha desunto la prova del possesso da parte del ricorrente dell’arma oggetto della contestazione.
In ordine al reato associativo è sufficiente rilevare che la prova della permanenza del vincolo e della affectio societatis si fonda su un ricco compendio probatorio e non esclusivamente sul tenore delle intercettazioni o sul coinvolgimento del ricorrente nei reati fini, sicché la permanenza del vincolo associativo è stata ritenuta provata in un
periodo di tempo superiore a quello coincidente con la prova del coinvolgimento personale dell’imputato nella commissione dei singoli reati fine.
2.RICORSO COGNOME COGNOME
2.1 La prima censura è manifestamente infondata poiché la corte ha evidenziato che l’eccezione di nullità della sentenza impugnata per difetto di regolare contestazione delle aggravanti era tardiva in quanto era stata sollevata soltanto con l’atto di appello ben oltre il termine stabilito dall’articolo 491 primo comma cod. proc.pen.. Il ricorrente non prende in considerazione detta motivazione, che si limita ad ignorare, così destinando la censura alla inammissibilità per genericità.
2.2 La seconda censura è inammissibile per carenza di interesse. In linea teorica può convenirsi con il ricorrente che il riconoscimento del reato associativo risulta incompatibile con l’aggravante del nesso teleologico di cui all’art. 61 n. 2 cod.pen., poiché il reato ex art. 416 bis cod.pen. consiste appunto nell’accordo stabile intercorso tra almeno tre soggetti e finalizzato all’esecuzione di una serie indeterminata di reati, che rappresenta un elemento essenziale del reato e non può integrare una circostanza aggravante. Tuttavia nel caso in esame l’aggravante teleologica, pur essendo stata contestata, non è mai stata riconosciuta in sentenza e non ha comportato alcun correlato aggravio di pena.
2.3 II terzo motivo è manifestamente infondato poiché la recidiva reiterata e specifica opera sui termini di prescrizione dei reati, a prescindere dal giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod.pen., con la conseguenza che anche il reato associativo non era estinto all’epoca del giudizio di appello.
Peraltro il ricorrente non ha sollevato censure in ordine alla recidiva, ma soltanto in merito alla sussistenza delle altre aggravanti.
3. RICORSO COGNOME
3.1 Il primo motivo del ricorso non è consentito poiché invoca una diversa valutazione del compendio probatorio e non deduce vizi di motivazione ma nella sostanza tende a proporre un’alternativa ricostruzione dei fatti attraverso un’alternativa valutazione del compendio probatorio che, in assenza di manifesta illogicità della sentenza, esula dalle competenze di questa Corte.
3.2 Il primo profilo della seconda censura è generico poiché, come già esposto in relazione alla posizione di COGNOME, la Corte ha correttamente osservato che l’eccezione di nullità sollevata dalle parti con i motivi di appello era tardiva in quanto avrebbe dovuto essere sollevata nei termini di cui all’art. 491 cod. proc.pen.. A ciò si aggiunga che le aggravanti sono state contestate in punto di diritto in quanto sono state indicate tutti gli estremi di legge dell’aggravante, sicchè non ricorre nel caso in esame alcuna violazione del diritto della difesa, che ha potuto esercitare le sue prerogative.
Il secondo profilo, relativo al vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell contestate aggravanti, invece è in questo caso ammissibile, in quanto sostenuto da adeguato interesse. COGNOME è NOME condanNOME soltanto per il reato di furto conteNOME al capo M e le circostanze attenuanti generiche sono state ritenute equivalenti alle contestate aggravanti; mentre nei confronti del zoimputato COGNOME, recidivo reiterato, il giudizio di bilanciamento non avrebbe potuto in ipotesi essere modificato in me//or per effetto dell’eventuale esclusione di una delle aggravanti speciali, a causa del riconoscimento della recidiva reiterata – in forza dell’a -t. 69 quarto comma comma cod.pen. che prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti sull’aggravante di cui all’art. 99 comma quarto cod.pen.- nel caso in esame l’eventuale esclusione di una delle aggravanti contestate in relazione all’unico furto addebitatogli avrebbe potuto incidere sul giudizio di bilanciamento, modificandolo in termini più favorevoli.
Nel merito deve osservarsi che, per giustificare l’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod.pen., la corte a pag. 32 della sentenza impugnata ha affermato che il furto è NOME commesso nelle pertinenze dell’abitazione, ma detta motivazione non è corretta poiché la circostanza che il bene sia NOME sottratto da un cortile di pertinenza dell’abitazione della persona offesa induce, al contrario, a ritenere verosimile che il veicolo fosse custodito nell’ambito di una zona recintata e chiusa all’esterno, e di conseguenza non fosse esposto alla pubblica fede; tale passaggio della sentenza avrebbe meritato un maggior approfondimento e una più esaustiva argomentazione in punto di fatto, in quanto il venir meno di una delle aggravanti contestate avrebbe in ipotesi potuto modificare il giudizio di equivalenza formulato ex art. 69 cod.pen. e incidere in concreto sul trattamento sanzioNOMErio.
La fondatezza della censura dedotta impone non solo di annullare a statuizione de qua ma anche, in forza dell’art. 2 cod.pen., di applicare le norme più favorevoli intervenute nelle more del giudizio tra cui quelle introdotte con la recente riforma Cartabia, che ha modificato il regime di perseguibilità dei reati di furto aggravati.
Ne consegue la necessità di verificare la sussistenza della necessaria querela da parte della persona offesa, non potendo trovare applicazione il principio di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui in presenza di un ricorso inammissibile il mutamento del regime di perseguibilità del reato non assume rilievo.
Dall’esame degli atti emerge che in effetti la persona offesa non ha proposto rituale querela, ma si è limitato a denunciare la sottrazione del mezzo di sua proprietà senza esprimere la volontà che i responsabili vengano puniti; detta dent,nzia non può essere equiparata ad una querela, nel rispetto della giurisprudenza consolidata, secondo cui pure in assenza di formule sacramentali, la volontà di perseguire i colpevoli deve necessariamente desumersi dal tenore dell’atto di denunzia
Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di COGNOME COGNOME ordine al reato di furto pluriaggravato conteNOMEgli al capo M della
rubrica, perché il reato non è p .ei perseguibile per mancanza della condizione di procedibilità dell’azione penale.
Come verrà meglio esposto in seguito, questa conclusione riverbera i suoi effetti anche nei confronti dei coimputati, in forza dell’effetto estensivo dell’impnnazione.
4.RICORSO COGNOME
4.1 I primi tre motivi non sono consentiti poiché tendono ad introdurre censure di merito e invocano una valutazione alternativa del compendio probatorio, costituito dal tenore delle intercettazioni, che in assenza di palesi travisamenti della prova o di valutazioni manifestamente illogiche esula dalla competenza di questa Corte.
A pag. 51 la sentenza impugnata espone i criteri utilizzati per pervenire all’identificazione del COGNOME, che il ricorso neppure prende in considerazione, reiterando la doglianza formulata con l’appello e così incorrendo nel vizio di genericità. 4.2 La quarta censura è manifestamente infondata per le ragioni già esposte in relazione al ricorso proposto nell’interesse di COGNOME.
4.3 La quinta censura non è sostenuta da adeguato interesse poiché anche nei confronti di COGNOME sussiste la recidiva reiterata che preclude un giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod.pen. in termini più favorevoli per l’imputato, sicchè l’eventuale accoglimento della doglianza, volta all’esclusione di una delle aggravanti speciali, non sortirebbe alcun concreto effetto positivo sul trattamento sanzioNOMErio.
4.4 La sesta censura è manifestamente infondata per le ragioni già esposte al paragrafo 1.4 in relazione alla posizione di COGNOME.
4.5 La censura relativa all’aggravante teleologica contestata in relazione al reato associativo non è sorretta da adeguato interesse poiché, come già evidenziato nel pragrafo relativo al coimputato detta aggravante non è mai stata riconosciuta, né è NOME previsto un aggravio di pena.
4.6 L’ottavo motivo è generico poichè il ricorrente non espone le ragioni per cui gli effetti penali delle precedenti condanne penali si sarebbero estinti, limitandosi a richiamare regole generali e non facendo specifica applicazione dei principi di diritto richiamati.
Giova comunque ribadire osservare che solo se la sentenza di patteggiamento ha riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale e se nei cinque anni successivi al passaggio in giudicato della detta sentenza non sono intervenuti ulteriori condotte illecite si determina l’estinzione degli effetti penali della condanna, che non rileva neppure ai fini della recidiva; nel caso in esame il ricorrente non esplicita se le sentenze hanno applicato il beneficio di cui all’art. 163 cod.pen. e non considera le condotte illecite intervenute successivamente, così incorrendo nel vizio di genericità.
La censura è comunque manifestamente infondata poiché COGNOME ha riportato condanne definitive per diserzione, per lesioni e resistenza e per lesioni personali. Facendo applicazione dei criteri suindicati, né il reato di diserzione, né il delitto di lesio
personali intervenuto nel 2000 si sono estinti e la recidiva è stata correttamente qualificata come reiterata.
4.7 La nona doglianza è manifestamente infondata poiché la Corte ha correttamente osservato che la nuova condotta criminosa addebitata al ricorrem:e rivela la maggiore capacità a delinquere dell’imputato, che non ha tratto alcun effetto deterrente dalle condanne già subite.
Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
5.In conclusione i ricorsi di COGNOME, COGNOME e COGNOME sono inammissibili ma, come anticipato, l’annullamento della sentenza limitatamente al reato di cui al capo M nei confronti di COGNOME, per il mutamento del regime di perseguibilità del reato di furto e l’assenza della necessaria querela, estende i suoi effetti ai coimputati del medesimo reato.
E’ NOME infatti precisato che l’effetto estensivo dell’impugnazione, in caso di accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale, giova anche agli altri imputati che non hanno proposto ricorso, ivi compresi coloro che hanno concordato la pena in appello, che hanno proposto un ricorso originariamente inammissibile o che al ricorso hanno successivamente rinunciato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile l’effetto estensivo con riferimento E sentenza che NOME escluso la sussistenza di una circostanza aggravante nei confronti di un concorrente nel reato). (Sez. 1, Sentenza n. 2940 del 17/10/2013 Cc. (dep. 22/01/2014 ) Rv. 258393 – 01
Ne consegue che COGNOME , COGNOME e COGNOME si giovano dell’annullamento della sentenza limitatamente al capo M, con la conseguente riduzione della pena loro complessivamente inflitta, che deve essere rideterminata, eliminando l’aumento di cinque mesi di reclusione applicato sulla pena base in relazione al reato di cui al capo M.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME per il reato di cui al capo M) perché l’azione penale non poteva essere proseguita per carenza di querela, nonché, per l’effetto estensivo, anche nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, e, per l’effetto, elimina la pena di mesi cinque di reclusione inflitta a ciascuno di essi per il suddetto capo m); dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Roma 4 luglio 2023