Riforma Cartabia e querela: la Cassazione annulla condanna per furto
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 6516/2024) ha messo in luce uno degli effetti più significativi della Riforma Cartabia: l’estensione della procedibilità a querela per alcuni reati contro il patrimonio. In questo caso, la mancanza di una formale richiesta di punizione da parte della vittima ha portato all’annullamento di una condanna per furto monoaggravato, dimostrando l’impatto retroattivo delle norme più favorevoli all’imputato.
I fatti del processo
Un individuo era stato condannato in primo e secondo grado per due reati distinti: furto monoaggravato e indebito utilizzo di strumenti di pagamento. La vicenda giudiziaria, iniziata con la sentenza del Tribunale di Torino e parzialmente riformata dalla Corte d’Appello, è giunta infine al vaglio della Suprema Corte a seguito del ricorso presentato dalla difesa.
L’imputato, attraverso i suoi legali, ha sollevato questioni relative alla violazione di legge, in particolare riguardo alle novità introdotte dal d.lgs. 150/2022, meglio noto come Riforma Cartabia.
La decisione della Corte e l’impatto della Riforma Cartabia
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando la sentenza impugnata senza rinvio. La decisione si è basata su due distinti fattori giuridici, uno per ciascun capo d’imputazione.
L’improcedibilità per difetto di querela
Il punto cruciale della sentenza riguarda il reato di furto monoaggravato. Con l’entrata in vigore della Riforma Cartabia, questa fattispecie di reato è diventata procedibile a querela di parte. In precedenza, l’azione penale poteva essere avviata d’ufficio.
La Corte ha applicato il principio del favor rei, secondo cui la legge più favorevole all’imputato deve essere applicata anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore. Poiché nel fascicolo processuale non era presente alcuna querela sporta dalla persona offesa, i giudici hanno rilevato il difetto di una condizione di procedibilità essenziale. Di conseguenza, l’azione penale per il reato di furto non poteva più essere proseguita.
L’estinzione del secondo reato per prescrizione
Per quanto riguarda l’accusa di indebito utilizzo di strumenti di pagamento, la Corte ha seguito un percorso diverso. La mancanza della condizione di procedibilità per il furto avrebbe normalmente comportato un annullamento con rinvio per la rideterminazione della pena relativa al solo reato residuo. Tuttavia, i giudici hanno constatato che, nel frattempo, era maturato il termine massimo di prescrizione.
Considerando la data del fatto (25 ottobre 2015), il tempo trascorso e le sospensioni (inclusa quella per l’emergenza Covid), la Corte ha calcolato che il termine ultimo per la prescrizione era scaduto il 25 giugno 2023. Essendo il reato estinto, anche per questa accusa non si poteva che procedere all’annullamento della sentenza.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su una rigorosa applicazione dei principi procedurali e delle recenti modifiche legislative. La sentenza ribadisce che le norme che modificano le condizioni di procedibilità, come quelle introdotte dalla Riforma Cartabia, hanno efficacia retroattiva se più favorevoli all’imputato. La mancanza della querela non è una mera formalità, ma un ostacolo insormontabile alla prosecuzione del processo per i reati che la prevedono. Allo stesso tempo, la Corte ha agito d’ufficio nel rilevare l’avvenuta prescrizione per il secondo reato, una causa di estinzione che prevale su altre valutazioni e impone l’immediata chiusura del procedimento.
Le conclusioni
Questa pronuncia offre un chiaro esempio pratico delle conseguenze della Riforma Cartabia sui processi in corso. Dimostra come la modifica del regime di procedibilità possa portare all’estinzione di procedimenti penali per reati anche gravi, qualora manchi l’espressa volontà punitiva della persona offesa. Inoltre, evidenzia l’importanza del fattore tempo nel processo penale, dove l’istituto della prescrizione continua a giocare un ruolo decisivo nel definire l’esito di molte vicende giudiziarie.
Perché la condanna per furto è stata annullata?
La condanna è stata annullata perché la Riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022) ha reso il reato di furto monoaggravato procedibile solo su querela della persona offesa. Poiché nel caso di specie tale querela non era presente, è venuta a mancare una condizione essenziale per poter proseguire l’azione penale.
La Riforma Cartabia si applica anche ai reati commessi prima della sua entrata in vigore?
Sì, la sentenza conferma che le norme della Riforma Cartabia più favorevoli all’imputato, come quelle sulla procedibilità a querela, si applicano retroattivamente anche ai reati commessi prima della sua approvazione, in base al principio del favor rei.
Perché è stato annullato anche il secondo reato di indebito utilizzo di strumenti di pagamento?
Il secondo reato è stato dichiarato estinto per prescrizione. La Corte di Cassazione ha calcolato che il tempo massimo previsto dalla legge per perseguire tale reato era trascorso, tenendo conto anche dei periodi di sospensione. L’estinzione per prescrizione ha quindi impedito qualsiasi ulteriore azione giudiziaria.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6516 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 6516 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Torino d condanna per il reato di furto monoaggravato e per il reato di indebito utilizzo e falsificaz di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
Rilevato che avverso la sentenza ricorre l’imputato, proponendo due motivi di ricorso: 1) violazione di legge in ordine all’applicazione del d.l. 162/2022 e degli artt. 129 cod.proc.pen, 2) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all’applicazione del 162/2022 degli artt. 189 e 530 cod.proc.pen.;
Premesso che è fondato il primo motivo di ricorso, laddove invoca il proscioglimento quanto al reato di furto monoaggravato (capo B), giacché in atti non vi è richiesta de persona offesa di punizione del responsabile e il reato, con l’entrata in vigore del d.lgs 150 2022, è divenuto procedibile a querela di parte, norma di favore che si applica anche ai reati come quello sub iudice GLYPH commessi prima dell’entrata in vigore della riforma Cartabia (Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023, P., Rv. 284749).
Considerato che il difetto delle condizione di procedibilità per il reato di cui al ca posto a base del calcolo della pena, imporrebbe anche la necessità di annullare con rinvio l sentenza impugnata per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio quanto al reato sub C), opzione che è, tuttavia, non più praticabile perché, il 25 giugno 2023 – decorsi sette an e sei mesi dal 25 ottobre 2015, cui vanno aggiunti 64 giorni per la cosiddetta sospension Covid – è maturato il termine massimo di prescrizione del reato;
4.Considerato che, da quanto sopra, discende la necessità di annullare senza rinvio la sentenza impugnata perché l’azione penale non può più essere proseguita rispetto al reato di cui al capo B) per difetto di querela e perché il reato di cui al capo C) è estin prescrizione;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’azione penale non può più essere proseguita rispetto al reato di cui al capo B) per difetto di querela e perché il reato d capo C) è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2024.