Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5723 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5723 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASSANO ALLO JONIO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 25/06/2025 della Corte d’appello di Milano dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME e le memorie sopravvenute;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge in ordine all’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per non essere state notificate al difensore le conclusioni scritte del Procuratore generale, prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui: «Nel procedimento cartolare novellato dalla cd. “riforma Cartabia”, la cui disciplina Ł vigente dal 1° luglio 2024, la comunicazione, a cura della cancelleria, delle conclusioni del pubblico ministero alle altre parti, diversamente da quanto previsto per il previgente rito cartolare “pandemico”, non Ł piø prevista nØ per il procedimento di appello ex art. 598-bis cod. proc. pen. nØ per quello di cassazione ex art. 611 cod. proc. pen., essendo stabilito esclusivamente che le richieste del Procuratore generale siano presentate quindici giorni prima dell’udienza e che le parti possano presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima dell’udienza, memorie di replica, sicchØ le richieste avanzate dalla parte pubblica sono a disposizione delle altre parti, che possono richiederne copia alla cancelleria, mentre eventuali comunicazioni relative al deposito devono considerarsi di mera “cortesia”, non sussistendo piø alcun obbligo al riguardo.» (Sez. 2, n. 15245 del 06/03/2025, COGNOME, Rv. 287897 – 01);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., nonchØ per erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen., non Ł formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede;
che , infatti, a fronte di una congrua e non illogica motivazione posta a base del giudizio di responsabilità dell’odierno ricorrente, le argomentazioni difensive, oltre che prive di specificità e meramente apparenti, in quanto riproduttive di rilievi già dedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale (si veda pag. 7 della impugnata sentenza), risultano anche estranee al sindacato di questa Corte, essendo solo formalmente volte a censurare difetti motivazionali ed invero volte a prefigurare una diversa valutazione e un
Ord. n. sez. 484/2026
CC – 13/01/2026
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
diverso giudizio di rilevanza e attendibilità delle risultanze processuali valorizzate dai giudici di merito;
considerato che le memorie non conducono a valutazioni diverse da quelle fin qui esposte;
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 13/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME