Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 24615 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 24615 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto dal ProRAGIONE_SOCIALEtore generale RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso la Corte di appello di Perugia nel procedimento a carico di NOME COGNOME, nato in Grecia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/01/2022 RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Perugia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto ProRAGIONE_SOCIALEtore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; uditi l’AVV_NOTAIO, difensore e proRAGIONE_SOCIALEtore speciale RAGIONE_SOCIALE parte civile RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, e l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, difensore e proRAGIONE_SOCIALEtore speciale RAGIONE_SOCIALE parte civile RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, i quali, anche riportandosi alle memorie depositate rispettivamente il 5 maggio 2023, e il 13 aprile e il 17 maggio 2023, hanno concluso chiedendo l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata;
udito l’AVV_NOTAIO, difensore COGNOME‘imputato, che, anche riportandosi alle memorie depositate il 21 marzo e il 16 maggio 2023, ha concluso chiedendo l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Perugia, in riforma RAGIONE_SOCIALE pronuncia di primo grado del 23 gennaio 2020 – con la quale il Giudice per le indagini preliminari, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato l’imputato in relazione ai reati ascritti ai sensi degli artt. 81, 56 e 317, 317 cod. pen. assolveva COGNOME “per non aver commesso il fatto” dal delitto contestatogli in termini di concussione consumata e “perché il fatto non sussiste” dal delitto addebitatogli in termini di tentata concussione.
In particolare, la Corte territoriale rilevava come gli elementi di prova acquisiti non fossero idonei a dimostrare che il NOME aveva concorso nella concussione commessa da NOME COGNOME e NOME COGNOME ai danni di NOME COGNOME, amministratore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per avere, in Perugia il 21 aprile 2015, abusando COGNOMEe loro qualità rispettivamente di dirigente e di funzionario RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, costretto il COGNOME ad assumere, come dipendente di una COGNOMEe strutture del RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, compagna di un dipendente RAGIONE_SOCIALE farmacia facente capo alla famiglia del COGNOME e figlia di una ex collega del COGNOME e COGNOME‘COGNOME; n fossero idonei a comprovare che il NOME aveva, unitamente al COGNOME, tentato di costringere il COGNOME a riconoscergli un ruolo di maggior rilievo nella direzione RAGIONE_SOCIALE attività di nuova sede RAGIONE_SOCIALE Riabilitazione estensiva extraospedaliera all’interno RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Contro tale sentenza ha proposto ricorso il ProRAGIONE_SOCIALEtore generale RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso la Corte di appello di Perugia, il quale ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere i giudici di secondo grado effettuato una valutazione parcellizzata degli elementi di prova raccolti, anche travisandone la portata dimostrativa: da un lato, irragionevolmente trasRAGIONE_SOCIALEndo il contributo conoscitivo offerto dalla persona offesa NOME, che aveva più volte fatto riferimento al condizionamento subito per le iniziative degli imputati; da altro lato, ingiustificatamente tenendo distinte le vicende che avevano visto protagonista il COGNOME, il quale aveva operato sempre d’intesa con il COGNOME, come era pure risultato confermato dalle dichiarazione ammissive rese dal coimputato COGNOME in
merito ai rapporti tra il COGNOME e il COGNOME, nonché dagli esiti COGNOME intercettazioni di comunicazioni effettuate durante le indagini.
Con una lunga e articolata memoria (ripresa da un successivo analogo atto difensivo) il difensore COGNOME‘imputato ha esposto le ragioni poste a sostegno RAGIONE_SOCIALE propria richiesta di declaratoria di inammissibilità o di rigetto del ricorso, i particolare evidenziando come il ,Pubblico Ministero impugnante si fosse limitato a denunciare un travisamento dei fatti, inteso come non consentito tentativo di sollecitare una differente valutazione COGNOMEe prove e una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella privilegiata dalla Corte distrettuale.
Tali argomentazioni sono state motivatamente contrastate dai difensori COGNOMEe due parti civili con le memorie innanzi richiamate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene la Corte che il ricorso presentato dal ProRAGIONE_SOCIALEtore generale presso la Corte di appello di Perugia vada accolto, per le ragioni di seguito precisate.
Prima di esaminare le specifiche doglianze del ricorrente, appare necessario, per comodità di esposizione, formulare una premessa.
I risultati dfaccertamenti compiuti dai giudici di entrambi i gradi del merito concordano sulla circostanza che l’intera vicenda, oggetto del processo, “ruota” intorno alla pratica amministrativa gestita dai coimputati NOME COGNOME e NOME COGNOME, i quali, funzionari RAGIONE_SOCIALE direzione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ebbero ad occuparsi RAGIONE_SOCIALE specifica questione del rilascio da parte RAGIONE_SOCIALE amministrazione di appartenenza COGNOME‘autorizzazione all’esercizio COGNOME‘attività di riabilitazione estensiva extraospedaliera (r.e.e.) mediante la creazione di una struttura con 20 posti letto. Tale autorizzazione era stata inizialmente concessa nel 2010 all’odierno imputato NOME COGNOME, legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE, e da tale impresa collettiva in seguito volturata nel dicembre 2014 alla RAGIONE_SOCIALE, di cui era legale rappresentante NOME COGNOME, sulla base di un contratto di cessione di ramo di azienda che prevedeva un’associazione in partecipazione del NOME nell’attività che sarebbe stata gestita da quella RAGIONE_SOCIALE.
Risulta, altresì, appurato che le verifiche fattuali avevano riguardato le condotte tenute dai vari protagonisti RAGIONE_SOCIALE vicenda nell’arco temporale a partire dai mesi antecedenti al dicembre 2014 fino all’aprile 2015; e che le indagini COGNOME‘autorità inquirente non erano state avviate sulla base di una specifica denuncia, bensì valorizzando i dati di conoscenza acquisiti nel corso COGNOMEe
intercettazioni di comunicazioni autorizzate in relazione a ulteriori ipotesi di reato connesse all’attività amministrativa svolta dal COGNOME.
Ciò premesso, va detto che le censure formulate nella fattispecie dal Pubblico ministero ricorrente sono fondate.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale il giudice d’appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l’obbligo di rinnovare l’istruzione dibattimentale mediante l’esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve comunque offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione RAGIONE_SOCIALE difforme conclusione adottata (in questo senso Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430).
Di tale regula iuris la Corte di appello di Perugia non ha fatto corretta applicazione, avendo sostenuto, con un apparato argomentativo qualificato da gravi aporie e da marcate forme di manifesta illogicità, di non condividere le conclusioni alle quali era pervenuto il giudice di primo grado. In particolare, nella sentenza impugnata si è scritto che l’imputato doveva essere assolto dai delitti ascritti perché gli elementi di conoscenza a disposizione facevano dubitare che lo stesso avesse compiuto, in concorso con funzionari pubblici, atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere NOME COGNOME a riconoscergli un ruolo diverso e di maggior peso nella direzione RAGIONE_SOCIALE avvianda attività del reparto di riabilitazione estensiva extraospedaliera all’interno RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; ovvero che il NOME avesse concorso con il COGNOME nella commissione RAGIONE_SOCIALE concussione consumata ai danni del COGNOME, il quale, allo scopo di ottenere il rilascio COGNOME‘autorizzazione per la gestione di quel reparto in regime di convenzione RAGIONE_SOCIALE, era stato costretto ad assumere una segretaria, tal NOME COGNOME, in una COGNOMEe cliniche del suo RAGIONE_SOCIALE imprenditoriale.
E però, nel formulare tali conclusioni la Corte territoriale si è sostanzialmente limitata ad una elencazione COGNOMEe prove a disposizione, esaminandone in maniera parziale la valenza dimostrativa a differenza di quanto era stato fatto, in una più coerente visione unitaria, nella sentenza oggetto COGNOME‘appello.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia aveva, invero, considerate tutte le prove acquisite nel giudizio in primo grado ed aveva congruamente spiegato come le relazioni tra il pubblico funzionario COGNOME e il privato COGNOME fossero state caratterizzate da un costante collegamento operativo tra le connesse iniziative poste in essere dai due imputati, lo stesso COGNOME e il COGNOME. In dettaglio, il giudice di primo grado aveva convincentemente chiarito che era stato il COGNOME nel 2013 a cercare di favorire l’assegnazione alla
società del RAGIONE_SOCIALE di ulteriori posti da Ilto al reparto di riabilitazione, attività imprenditoriale ‘ stato autorizzato formalmente ad avviare, ma che non era stata mai concretamente realizzata; e che era stato COGNOME, abusando COGNOMEe sue qualità di pubblico ufficiale ed assumend nonostante una parvenza di confidenzialità, un atteggiamento minaccioso, a farsi promotore COGNOME‘intesa imprenditoriale per la cessione RAGIONE_SOCIALE titolarità di q autorizzazione amministrativa dal RAGIONE_SOCIALE al COGNOME: soluzione a quest’ultim indicata dal COGNOME come l’unica possibile per poter avviare la realizzazione di reparto di terapia estensiva extraospedaliera e la gestione di una atti convenzionata con la regione RAGIONE_SOCIALE.
Il Giudice per le indagini preliminari aveva perspicuamente posto quelle circostanze in collegamento con il fatto che era stato ancora il COGNOME COGNOME ritar con speciose richieste di approfondimento istruttorio, la definizione di que pratica di voltura, COGNOME proprio nel momento in cui il Kurtsopulo aveva iniziato a manifestare al COGNOME il proprio dissenso per il manc riconoscimento di un suo diretto ruolo gestionale nella avvianda attività di q nuovo reparto; nonché con la circostanza che il COGNOMECOGNOME COGNOME quello stess periodo, aveva pure presentato negli uffici regionali una richiesta di accesso a atti, solo formalmente legittima, ma avente un’analoga finalizzazion ostruzionistica rispetto allo sviluppo del procedimento di rilascio RAGIONE_SOCIALE nu autorizzazione.
Né era stato trasRAGIONE_SOCIALEto che era stato sempre il COGNOMECOGNOME alla vigilia de pensionamento, nel corso di un colloquio durante il quale aveva assunto toni apertamente minacciosi verso l’interlocutore (COGNOME: “mi rimproverò aspramente (…) il COGNOME urlò (…) mi disse che andando via lui il rilascio COGNOME‘autor sarebbe stato molto più lento o addirittura incerto (…) ora che vado via io, so cosa può succedere”), a pretendere che il COGNOME assumesse, in una del aziende del RAGIONE_SOCIALE da questi diretto, l’COGNOME (COGNOME: “…in quel momento no potevo rifiutare di assumere la signora COGNOME (…) Trascorso qualche giorn …(appresi) che il rilascio COGNOME‘autorizzazione era stato ritardato a COGNOME‘accesso agli atti effettuato (dal) COGNOME… avendo compreso le ragi COGNOME‘attesa COGNOME‘esito RAGIONE_SOCIALE domanda di autorizzazione, convocai la sign COGNOME (…) e le comunicai… la sua assunzione”): la quale, all’epoca compag di un dipendente RAGIONE_SOCIALE farmacia facente capo alla famiglia del RAGIONE_SOCIALE e figli una ex dipendente RAGIONE_SOCIALE, collega COGNOMEo stesso COGNOME COGNOME COGNOME‘COGNOMECOGNOME era s effettivamente assunta da COGNOME COGNOME COGNOME altra segretaria assentatasi pe in stato in gravidanza, non prima di aver incontrato, in quegli stessi gio proprio il COGNOME COGNOME le aveva anticipato che “da lì a po
sarebbero partiti con una nuova struttura e che …(avrebbero) avuto bisogno di COGNOME una dipendente in maternità”.
Il Giudice per le indagini preliminari aveva, così, sottolineato come l’esistenza di una stretta correlazione tra l’operato prevaricatore del COGNOME e il complementare comportamento del COGNOME avesse trovato logico riscontro nel contenuto di alcune captazioni captate dagli inquirenti, che avevano comprovato, in particolare, come tutte le iniziative nei confronti del COGNOME fossero state concordate dal COGNOME con il COGNOME; e come fosse stato il coimputato NOME COGNOME a confessare che il COGNOME, suo diretto superiore gerarchico, non solamente gli aveva anticipato che “il suo amico COGNOME, avrebbe dovuto ricevere l’incarico di responsabile RAGIONE_SOCIALE gestione COGNOMEe attività terapeutiche” di quel nuovo reparto, ma gli aveva anche espressamente confidato che siccome il COGNOME temeva che il COGNOME non “avrebbe rispettato quella clausola …(egli)… avrebbe ritardato il rilascio COGNOME‘autorizzazione chiedendo un supplemento di istruttoria”.
Dati e indicazioni fattuali / queste / che erano state analiticamente valorizzate nella sentenza di primo grado (v. pagg. 40-58 sent. primo grado), a fronte dei quali molto più sbrigativi sono risultati i riferimenti contenuti nella sentenza gravata e le relative valutazioni probatorie. Emergenze processuali, quelle segnalate nella sentenza di primo grado, con le quali fa Corte di appello ha sostanzialmente omesso di confrontarsi, giustificando la riforma RAGIONE_SOCIALE pronuncia gravata solo con una motivazione apparente: limitandosi ad elencare i dati informativi a disposizione (v. pagg. 2-19 sent. impugn.), dilungandosi su ininfluenti tematiche di natura strettamente amministrativa (v. pagg. 38-44, sent. impugn.) e formulando assertive notazioni di dissenso sui giudizi espressi dal giudice primo grado (“NOME COGNOME non si era mai sentito minacciato nelle sue determinazioni” (…) “l’intero iter amministrativo non appare particolarmente lungo” (…) “ritiene la Corte come la condotta contestata come minacciosa o costrittiva sia stata in effetti posta in essere dal solo COGNOME, non emergendo con chiarezza un diretto coinvolgimento (del NOME)” – pagg. 34-38 e 46, sent. impugn.). Tanto ha fatto la Corte territoriale frazionando artificiosamente il materiale informativo e, soprattutto, omettendo di considerare una serie di decisivi elementi di conoscenza che pure le carte del processo avevano offerto, che oggi appaiono palesemente idonei a disarticolare l’impianto logico RAGIONE_SOCIALE decisione assolutoria.
Le doglianze del Pubblico ministero ricorrente /perciò, lungi dal costituire una mera sollecitazione ad una rilettura COGNOMEe carte del processo, sono fondate, proprio perché capaci di far emergere la presenza nella sentenza impugnata di un quadro argomentativo incongruo nel rapporto tra premesse e conclusioni e,
soprattutto, basato su una palesemente incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione: sentenza di riforma nella quale manca quell’analitico riesame del materiale probatorio vagliato dal primo giudice che sarebbe stato necessario, per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale idonea a dare adeguata ragione COGNOMEe difformi conclusioni assunte.
La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio alla Corte di appello di Firenze che, nel nuovo giudizio, si atterrà all’indicato principio di diritto, colmando le lacune e superando le aporie motivazionali che caratterizzato la pronuncia cassata, nonché provvedendo, se del caso, sulle richieste avanzate nell’interesse COGNOMEe parti civilt di rifusione COGNOMEe spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze. Così deciso il 23/05/2023