Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 26835 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 26835 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/06/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME COGNOME nato a VICO EQUENSE il 18/08/1980 COGNOME nato a SORRENTO il 18/03/1979 avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza del 23 giugno 2022, aveva assolto con formula «perché il fatto non è previsto dalla legge come reato» COGNOME e COGNOME NOME dal reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per aver detenuto, in concorso tra loro, gr.47,37 di sostanza stupefacente del tipo marijuana con principio attivo pari a gr.( 4,5 corrispondente a n. 180 dosi medie singole). In Massa Lubrense il 26 novembre 2021.
La C orte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha accolto l’appello del Pubblico ministero riformando la sentenza e dichiarando COGNOME e COGNOME NOME responsabili del reato contestato, diversamente qualificato ai sensi dell ‘ art. 73, comma
5, T.U. Stup., condannandoli alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 1500 di multa ciascuno, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione per la sola Breglia.
NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione censurando la sentenza, con il primo motivo, per v iolazione dell’ art. 6 § 1 CEDU per avere la Corte territoriale riformato la sentenza assolutoria senza procedere all’esame degli imputati. Nel caso concreto, la Corte di appello si è limitata a rilevare che gli imputati, pur ritualmente citati, non hanno chiesto di partecipare al procedimento ma, secondo la difesa, la mera rinuncia a comparire non è sovrapponibile alla rinuncia ad essere sentiti dal giudice di appello, dovendo tale rinuncia e ssere esplicita. Si precisa che l’esame degli imputati è stato decisivo ai fini della sentenza assolutoria in ragione del dichiarato uso personale della sostanza stupefacente e della documentata capacità reddituale degli imputati, ossia per quegli stessi elementi valutati dalla Corte di appello a proposito delle modalità di conservazione dello stupefacente e del tempo entro il quale gli imputati avevano dichiarato di aver intenzione di consumare la sostanza.
Con il secondo motivo deducono contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonché travisamento del fatto per non avere la Corte adottato la necessaria motivazione rafforzata. Le argomentazioni seguite dalla Corte territoriale per ribaltare la decisione del giudice di primo grado sono riconducibili a una diversa valutazione dell’unico dato indiziario a carico degli imputati, ossia la quantità di stupefacente caduta in sequestro, ritenuta compatibile con l’utilizzo personale dal giudice di prim o grado e, al contrario, considerata elemento indiziario della destinazione alla vendita da parte della C orte d’appello. La sentenza marginalizza la capacità economica de gli imputati, senza prospettare alcun elemento a proposito, sebbene si tratti di circostanza idonea a disarticolare ogni possibile indizio sulla destinazione alla vendita. Il ragionamento della Corte si fonda sul solo dato ponderale, valutato unitamente alla modalità di conservazione dello stupefacente, senza confrontarsi con la regola di giudizio del ragionevole dubbio. Dalla lettura della sentenza di primo grado emerge che, nel corso dell’esame , gli imputati hanno riferito che la sostanza in loro possesso era destinata al consumo personale, precisando di essersi recati in Castellammare di Stabia per fare una scorta da consumare durante le feste natalizie dietro corresponsione di un corrispettivo di euro 200 e dichiarando di avere un’occupazio ne lavorativa stabile e un reddito compatibile con l’acquisto della sostanza.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato e dirimente.
Il giudice di primo grado ha ritenuto la versione degli imputati non incompatibile con i dati oggettivi acquisiti né illogica o confutabile sulla base di risultanze oggettive, non essendo desumibili dagli atti alcuni indici di destinazione, sia pure parziale, della sostanza alla cessione a terzi; il Tribunale ha, anzi, ritenuto che la capacità reddituale e l’acquisto della sostanza in unica soluzione dimostrassero l’esigenza di estraniarsi d ai canali di vendita, peraltro ubicati in luogo diverso da quello di residenza. È stato anche valorizzato il mancato rinvenimento di strumenti per il confezionamento o per la pesatura o altro materiale da cui poter desumere una seppur rudimentale attività di spaccio.
L’esame degli imputati può, dunque, considerarsi acquisizione istruttoria dotata di decisività nel contesto della decisione di primo grado.
La Corte di appello, opinando invece per la destinazione della sostanza stupefacente alla cessione a terzi, ha mostrato di non ritenere credibile la versione dei fatti resa dagli imputati.
La sentenza impugnata, in quanto non preceduta dalla rinnovazione dell’esame degli imputati, viola il principio interpretativo, di matrice convenzionale, in base al quale «nel caso in cui effettui un diverso apprezzamento delle dichiarazioni decisive rese in precedenza dall’imputato, per la riforma della sentenza assolutoria di primo grado, il giudice di appello ha l’obbligo di procedere all’esame dell’imputato». In dettaglio, la necessità di assumere l’esame dell’imputato, in caso di riforma della sentenza assolutoria, rientra in quella, più generale, di rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, sicché la stessa sussiste ove, nel corso del giudizio di primo grado, l’imputato abbia reso dichiarazioni “in causa propria” e la valutazione probatoria da parte dei giudici dei due gradi di merito si basi sul significato di tali dichiarazioni o sul diverso apprezzamento della loro attendibilità (Sez. U, n.27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267491 -01; Sez. 3, n. 16131 del 20/12/2022, dep. 2023, B., Rv. 284493 -02).
Tale obbligo sussiste anche se l’imputato non sia comparso e non abbia chiesto di essere sentito (Sez. 5, n. 47794 del 11/11/2022, COGNOME, Rv. 283981 -01).
La fondatezza del primo motivo di ricorso rende ultronea la disamina del secondo.
La sentenza deve, dunque, essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio previo, se necessario in applicazione del su indicato principio, espletamento dell’esame degli imputati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.
Così è deciso, 26/06/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME