Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 31303 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 31303 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CANOSA DI PUGLIA il 17/02/1973
avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, ai soli effetti della responsabilità civile, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Bari; letta la memoria dell’avv. NOME COGNOME per la parte civile NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 successivo art. 8 D.L. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 29/5/2019 il Tribunale di Trani assolveva NOME COGNOME reato di appropriazione indebita aggravata per essersi appropriato di beni ed attrezzat “RAGIONE_SOCIALE NOME e COGNOME NOME NOME snc”, della quale era soc così procurandosi un ingiusto profitto.
Avverso tale sentenza proponevano appello il Procuratore Generale presso la Corte appello di Bari, il Procuratore della Repubblica di Trani e la parte civile NOME COGNOME del suo difensore.
La Corte d’appello di Bari, con sentenza in data 9/4/2024, preso atto della ri all’appello proposto dalla Procura di Trani e dalla Procura Generale presso la Corte di App altresì della prescrizione del reato contestato, in riforma della sentenza impu condannato lo COGNOME al risarcimento del danno a beneficio della costituita parte civile NOMECOGNOME
Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione lo affidandolo ad un unico motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto il vizio di motivaz la violazione di legge, con riferimento dell’art. 546 cod. proc. pen., assumendo che d’appello non avrebbe considerato che la stessa parte civile NOME COGNOME nel corso del reso nel giudizio di primo grado, aveva precisato che il ricorrente NOME COGNOME prelevato la metà delle attrezzature appartenenti alla società RAGIONE_SOCIALE Diving School in corrispondente alle quote di appartenenza. Pertanto, in assenza di rinnovazione istr l’accoglimento dell’impugnazione proposta dalla parte civile, con condanna al risarcime favore di questa, dei danni conseguenti all’ipotizzata appropriazione indebita della me società è apodittica e in contraddizione con le prove emerse e già valutate nel primo giudizio.
Il Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME ha chiesto l’annullamento della sen impugnata, ai soli effetti della responsabilità civile, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Bari.
Con memoria scritta la parte civile NOME COGNOME a mezzo del suo difensore a NOME COGNOME ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso sia per manca specificità ed autosufficienza sia perché diretto a censurare le valutazioni di merito dell impugnata.
IL ricorso è fondato.
La sentenza di primo grado si fondava, infatti, sulle dichiarazioni dello stesso imput in sede di esame, aveva dichiarato di essersi voluto attribuire il possesso di parte dei società RAGIONE_SOCIALE come quota di recesso dalla stessa, e sulla testimo della parte civile NOME COGNOME che aveva precisato che il ricorrente aveva prelevato delle attrezzature appartenenti alla società in misura corrisponplente alle quote di appartenenz
La pronuncia di primo grado, pertanto, non poteva essere ribaltata in sede di appel la previa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale con riferimento alle prove dichia quali la prima si fondava.
Alla luce della giurisprudenza delle sezioni unite di questa Corte di Cassazione, in ritenersi ormai pacifico che il giudice di appello che riformi, ai soli fini civi assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d’ufficio, a rinnovare l’istruzione d anche successivamente all’introduzione del comma 3-bis dell’art. 603 cod. proc. pen., dalla legge 23 giugno 2017, n. 103. (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, COGNOME, Rv. 2 – 02).
La garanzia conseguente alla necessità di rinnovazione delle prove dichiarative decis è venuta meno, peraltro, per effetto della rinuncia alle impugnazioni proposte dagli pubblico ministero, in quanto deve ritenersi principio ormai acquisito quello secondo cui di appello che riformi, anche su impugnazione della sola parte civile e ai soli effe sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendi una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare, anche d’ufficio, dibattimentale, venendo in rilievo la garanzia del giusto processo a favore dell’imputato nel procedimento penale, dove i meccanismi e le regole di formazione della prova non cono distinzioni a seconda degli interessi in gioco, pur se di natura esclusivamente civilis n. 32854 del 15/04/2019, COGNOME, Rv. 277000 – 01; in motivazione, la Corte ha ritenut disposizione dell’art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., introdotta dalla legge 23 giu n. 103, che prescrive la rinnovazione istruttoria nell’ambito del giudizio d’appello c impugnazione del pubblico ministero, non esclude la sussistenp dì un identico obbligo n di impugnazione della sola parte civile).
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio per nuovo giudizio al giudic competente per valore in grado di appello, in conformità al disposto dell’art. 622 cod. (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, COGNOME, Rv. 281228 – 01), secondo la lettura interp di tale norma più in linea con le garanzie dell’ equo processo stabilite dall’art. 6 CED 16 della Direttiva 25 ottobre 2012 del Parlamento Europep e del Consiglio in mat protezione delle vittime del reato, giacché l’applicazione delle regole del processo pe giustifica quando residuino solo interessi civili, venendo tale interpretazione a pre diritto al risarcimento del danno e la funzione della responsabilità civile alla cui istanze di solidarietà sociale, che rinviano alla costruzione di un illecito civile, v base di diversi canoni probatori e giudicabile nell’ambito di un sistema giudiziario indipendente (v. Corte EDU, Sez. 1, 28 marzo 2020, Barletta e Farnetano c. Italia, richi Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, COGNOME cit.).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile compet per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti grado di legittimità.
Così deciso in Roma in data 24 giugno 2025
Il relatore
Il Presidente