Rifiuto test stupefacenti: la condotta elusiva esclude la tenuità del fatto
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema del rifiuto test stupefacenti (art. 187, comma 8, del Codice della Strada), chiarendo i limiti dell’ammissibilità del ricorso e l’inapplicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in presenza di comportamenti elusivi e pericolosi. La decisione ribadisce principi consolidati in materia di guida in stato di alterazione e offre importanti spunti di riflessione sulle strategie difensive.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna di un conducente di un autocarro, confermata in primo e secondo grado. L’uomo era stato fermato dalle forze dell’ordine dopo essere stato notato mentre procedeva in autostrada con un andamento ‘ondeggiante’, mettendo a rischio la sicurezza stradale. Al momento del fermo, gli agenti avevano assistito direttamente allo scambio di posto tra il conducente e il passeggero, un chiaro tentativo di sottrarsi ai controlli. Di fronte alla richiesta di sottoporsi agli accertamenti per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti, l’uomo si era rifiutato.
I Motivi del Ricorso e le argomentazioni della difesa
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandolo su due motivi principali:
1. Errata affermazione della responsabilità penale: La difesa sosteneva che non vi fossero prove certe che l’imputato fosse effettivamente alla guida, tentando di proporre una lettura alternativa delle prove raccolte.
2. Mancato riconoscimento della causa di non punibilità: Si richiedeva l’applicazione dell’art. 131 bis del codice penale, relativo alla particolare tenuità del fatto, sostenendo che l’offesa fosse di minima gravità.
La Decisione della Corte di Cassazione sul rifiuto test stupefacenti
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile in ogni sua parte, confermando la condanna e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni
La Corte ha smontato entrambe le argomentazioni difensive con motivazioni precise. Riguardo al primo punto, ha ricordato che il giudizio di Cassazione è un sindacato di legittimità e non può trasformarsi in un terzo grado di merito. La ricostruzione dei fatti, secondo cui il ricorrente era alla guida, era stata accertata dai giudici precedenti sulla base di prove concrete, ovvero la testimonianza diretta dei verbalizzanti che avevano visto lo scambio di posto. Pretendere una rivalutazione delle prove è un’attività estranea alle competenze della Suprema Corte.
Sul secondo motivo, relativo alla particolare tenuità del fatto, la decisione è stata ancora più netta. La Corte ha evidenziato che la condotta dell’imputato non poteva in alcun modo essere considerata di lieve entità. Due elementi sono stati decisivi:
* La pericolosità della guida: L’andamento ‘ondeggiante’ in autostrada, un contesto di alta velocità, costituisce un grave pericolo per la sicurezza di tutti.
* Il comportamento elusivo: Il tentativo di ingannare gli agenti scambiandosi di posto è stato valutato come un ‘comportamento elusivo e non collaborante’, sintomo di una maggiore colpevolezza e di una deliberata volontà di sottrarsi alle proprie responsabilità. Questo atteggiamento, secondo la Corte, è incompatibile con il riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale: la valutazione della tenuità di un reato non può basarsi solo sulla norma violata, ma deve tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto, inclusa la condotta dell’autore del reato. Il rifiuto test stupefacenti, se accompagnato da una guida palesemente pericolosa e da un comportamento volto a ostacolare l’accertamento delle autorità, non può beneficiare di cause di non punibilità. La decisione serve da monito, sottolineando che la collaborazione e l’assunzione di responsabilità sono elementi cruciali nel processo penale, mentre i tentativi di elusione aggravano la posizione dell’imputato.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti, come ad esempio chi era alla guida di un veicolo?
No, la Corte di Cassazione svolge un controllo di legittimità, non di merito. Non può rivalutare le prove o i fatti già accertati dai giudici dei gradi precedenti, come in questo caso in cui i verbalizzanti avevano assistito allo scambio di posto tra guidatore e passeggero.
Il comportamento elusivo e non collaborante con le forze dell’ordine può impedire il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.)?
Sì. La Corte ha stabilito che un comportamento ‘elusivo e non collaborante’, come scambiarsi di posto per sottrarsi a un controllo, è un elemento che, insieme alla pericolosità della condotta (guida ‘ondeggiante’ in autostrada), impedisce di considerare il fatto di ‘particolare tenuità’ e quindi esclude l’applicazione dell’art. 131 bis c.p.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, la condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, come avvenuto in questo caso per un importo di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41002 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41002 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 15/05/2025 della Corte d’appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha proposto ricorso avvero la sentenza della Corte di appello di Roma del 15 maggio 2025 con la quale è stata confermata la pronuncia del Tribunale di Frosinone del 18 settembre 2024 di condanna in ordine al reato di cui all’art 187, co. 8, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, commesso in Arnara il 5 settembre 2022.
Rilevato che il ricorso, affidato a due motivi con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità e con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. è inammissibile.
In particolare, il primo motivo è volto a prefigurare la rivalutazione e la lettura alternativa RAGIONE_SOCIALE fonti di prova estranea al sindacato di legittimità. La Corte, ribadito l’argomento secondo cui, il ricorrente si trovava alla guida del mezzo per avere, i verbalizzanti materialmente assistito allo scambio di posto tra guidatore e passeggero, nel momento in cui hanno fermato l’autocarro alla guida del quale
l’COGNOME si trovava e che procedeva in autostrada con andamento irregolare, ha richiamato in maniera pertinente, quanto alla indicazione degli indici sintomatici dello stato di alterazione in cui versava il ricorrente e ha fatto corretta applicazione dei principi sanciti da questa Corte in subiecta materia . Di contro il ricorrente, con il ricorso, in maniera assertiva, ribadisce che all’atto del controllo non si trovava alla guida del mezzo e che, proprio per tale ragione, ha rifiutato di sottoposti ai controlli.
Parimenti inammissibile il secondo motivo poiché non si confronta con gli argomenti spesi a sostegno del rigetto della richiesta di riconoscere all’COGNOME la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.
La Corte ha posto l’accento sulla circostanza che l’autocarro condotto dal ricorrente procedeva con andamento ‘ondeggiante’ da un lato all’altro della carreggiata, in autostrada, dove i veicoli marciano ad alta velocità e dove le condizioni di sicurezza sono prioritarie e che, come confermato dai verbalizzanti, all’atto del controllo il conducente si è scambiato di posto al fine di sottrarsi all’accertamento temendo che fossero riscontrate le sue condizioni alterate, come constatato dagli operanti. A quanto detto la Corte territoriale ha rilevato, altresì, che non depone nel senso della particolare tenuità del fatto «neanche il comportamento elusivo e non collaborante dallo stesso tenuto».
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende. Deciso il 2 dicembre 2025
La Consigliera est. Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME