Rifiuto test stupefacenti: la Cassazione conferma, è reato se ci sono indizi
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di circolazione stradale: il rifiuto test stupefacenti opposto alle forze dell’ordine integra un reato quando la richiesta di accertamento si basa su un ‘ragionevole motivo’. Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un conducente, confermando la sua condanna e chiarendo quali elementi giustificano la richiesta di verifica.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda il conducente di un autocarro fermato dalle forze dell’ordine a seguito di segnalazioni di altri utenti della strada. Questi avevano notato il veicolo procedere in modo irregolare, zigzagando e sbandando ripetutamente. Una volta fermato, l’uomo manifestava un evidente stato di alterazione psico-fisica. Gli agenti hanno riscontrato una serie di sintomi inequivocabili: andamento barcollante, agitazione con movimenti frenetici, loquacità e pupille dilatate. Di fronte a questo quadro, gli operatori hanno richiesto al conducente di sottoporsi agli accertamenti per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti, ma l’uomo si è rifiutato.
La Decisione della Corte di Cassazione
L’automobilista ha impugnato la sua condanna, sostenendo che la richiesta degli agenti non fosse legittima. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha respinto le sue argomentazioni, giudicando il ricorso ‘manifestamente infondato’. I giudici hanno sottolineato che la decisione del giudice di merito era corretta e ben motivata, in linea con la consolidata giurisprudenza. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Analisi del reato di rifiuto test stupefacenti
L’articolo 187 del Codice della Strada sanziona la guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. Il comma 5 della stessa norma punisce specificamente chi, senza giustificato motivo, si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti. La Corte ha chiarito che il reato di rifiuto test stupefacenti non scatta automaticamente, ma è configurabile solo se sussiste un ‘ragionevole motivo’ per ritenere che il conducente sia sotto l’effetto di tali sostanze. Gli agenti devono quindi aver acquisito elementi concreti per motivare la richiesta di analisi di laboratorio.
Le Motivazioni
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che il ‘ragionevole motivo’ fosse ampiamente dimostrato. Gli agenti non si sono basati su un mero sospetto, ma su una pluralità di ‘elementi valutativi sintomatici’. La combinazione della guida pericolosa segnalata da terzi e dei sintomi fisici e comportamentali osservati direttamente (andamento instabile, agitazione, loquacità, pupille dilatate) costituiva una base solida e sufficiente per sospettare l’assunzione di stupefacenti e, di conseguenza, per richiedere gli accertamenti sanitari presso una struttura vicina. La Corte ha specificato che proprio una sintomatologia di questo tipo è necessaria per giustificare il prelievo di campioni biologici, rendendo il rifiuto dell’imputato penalmente rilevante.
Le Conclusioni
Questa ordinanza rafforza un importante principio di diritto a tutela della sicurezza stradale. Non è necessaria la certezza dello stato di alterazione per richiedere un test, ma è sufficiente un fondato e ragionevole sospetto basato su elementi oggettivi e concreti. Per gli automobilisti, ciò significa che in presenza di una sintomatologia evidente, il rifiuto di collaborare con le forze dell’ordine per gli accertamenti non è un’opzione, ma costituisce un’autonoma fattispecie di reato. La decisione sottolinea come la valutazione degli agenti, se basata su indizi chiari e convergenti, sia pienamente legittima per attivare le procedure di controllo previste dalla legge.
Quando il rifiuto di sottoporsi a un test per stupefacenti costituisce reato?
Il rifiuto costituisce reato quando la richiesta delle forze dell’ordine si fonda su un ‘ragionevole motivo’, ovvero sulla base di elementi sintomatici concreti che facciano sospettare uno stato di alterazione psico-fisica del conducente.
Quali elementi possono giustificare la richiesta di un test antidroga da parte delle forze dell’ordine?
Elementi come una guida anomala (zigzagare, sbandare) e sintomi fisici e comportamentali osservati direttamente sul conducente (andamento barcollante, agitazione, movimenti frenetici, loquacità, pupille dilatate) sono considerati sufficienti a giustificare la richiesta.
È necessaria una prova certa dell’assunzione di droghe prima di richiedere il test?
No, non è necessaria la prova certa. Secondo la Corte, per procedere con la richiesta di accertamenti è sufficiente che gli agenti abbiano acquisito ‘plurimi elementi valutativi sintomatici’ che fondino un ragionevole sospetto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9532 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9532 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a BIBBIENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi delta decisione
COGNOME NOME ha proposto ricorso per ciassairone avverso la sentenza dell di Appello di Firenze indicata in epigrafe con la quale è stata parzialmente riformata la sentenza pronunciata dal Tribunale di Arezzo in ordine al reato di cui all’art. 187, co. 8, d. perché circolando atta guida dell’autocarro in condizioni di alterazione psico-fisica di sostanze stupefacenti, si rifiutava di sottoporsi agli accertamenti relativi all’assunzio sostanze stupefacenti.
L’esponente lamenta violazione di legge in relazione all’art. 187 C.d.S. con riferim alla tipologia di accertamento da eseguire nel caso di specie.
li ricorso è manifestamente infondato perché riproduttivo di profili di c adeguatamente vagiiati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridi prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto c:on il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità. Il reato di rifiuto di sottoporsi ad accert sull’eventuale stato di alterazione psicofisica derivante dall’uso di sostanze stupefa dal!’ art. 187, comma quinto cod. strad., è configurabile esclusivamente nel caso in il ragionevole motivo di ritenere che il conducente sia sotto l’effetto RAGIONE_SOCIALE predette operanti abbiano acquisito elementi utili per motivare l’obbligo di sottoporsi laboratorio (Sez. 4, n. 12197 del 11/01/2017, Rv, 269394-01). Nel caso di sp pienamente ragionevole ritenere che l’imputato fosse sotto l’effetto di sostanze avendo gli operatori acquisito plurimi elementi valutativi sintomatici (segnalazioni della strada di un furgone che percorreva la TARGA_VEICOLO con una guida non corretta, zi sbandando più volte ed una volta fermato ed identificato, l’imputato si presentava stato di alterazione psico-fisica avendo i seguenti sintomi: andamento barcollante, con movimenti frenetici, loquacità con pupille dilatate) fondanti la motivazione del sottoporsi ad analisi di laboratorio ai fini di accertare l’assunzione di sostanze stup il vicino ospedale (pp. 6-8 della sentenza impugnata, cfr. sez. 4, n.12197 dell’11/1 269394; cfr. Sez. 4 n. 24914 de/ 19/02/2019, COGNOME, Rv. 276363 – 01, secondo cui ai fi dell’integrazione del reato di cui all’art. 187, commi 2 e 7, cod. strada, non è richiesto che, p procedere agli accertamenti non invasivi oggetto della condotta di rifiuto, s sintomatologia che lasci sospettare lo stato di alterazione psicofisica da sostanze sintomatologia invece necessaria al fine di procedere al prelievo di campioni biolog strutture sanitarie.). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (C sent. n. 186 del 13.62000), alla condanna dei ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura ind dispositivo.
Dichiara inammissibile ll ricorso e corrctanna il ricorrente al pagamento d processuali e al versamento detta somma di curo tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Così deciso in Roma, il 21 febbraio 202.4