Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 34701 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 34701 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 01/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 04/02/2025 della Corte d’appello di Milano Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 4 febbraio 2025, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano ex art. 442 cod. proc. pen. nei confronti di NOME COGNOME, ha assolto l’imputato in ordine al reato di cui all’art. 186, comma 7, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 e ha confermato la condanna in ordine al reato di cui all’art. 187, comma 8, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 commesso in Rozzano il 17 aprile 2021, riducendo la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ad anni 1 e mesi 6.
COGNOME, alla data su indicata, alla guida dell’autovettura Fiat Panda, in INDIRIZZO, nell’approssimarsi alla rotatoria con INDIRIZZO, aveva urtato con la parte laterale sinistra il pedone NOME COGNOME che stava attraversando la carreggiata sull’attraversamento pedonale. L’imputato si era allontanato dal luogo del sinistro, senza prestare assistenza al pedone, concludendo la corsa a poca distanza dal luogo dell’investimento a causa di altro sinistro. La polizia locale, constatato lo stato confusionale del ricorrente, lo aveva affidato alle cur sanitari. Condotto in ospedale e sottoposto ad accertamenti, COGNOME era risultato affetto da una grave crisi ipoglicemica. Dopo che, attraverso l’infusione di glucosio, aveva ripreso coscienza, era stato informato della necessità di essere sottoposto ad accertamenti medico legali ex art. 186 e 187 CdS, ma aveva opposto il rifiuto e aveva abbandonato il Pronto Soccorso.
Il Tribunale aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME dal reato di cui all’art. 590 bis cod. pen. per difetto di querela e lo aveva assolto dal reato di cui all’art. 189 CdS per difetto di imputabilità, mentre lo aveva condannato in ordine ai reati di cui agli artt. 186, comma 7, e 187, comma 8, Cd S.
La Corte di Appello, come detto, ha assolto COGNOME dal reato di cui all’art. 186, comma 7, CdS, argomentando che il rifiuto espresso era irrilevante sul piano giuridico e privo di concreta offensività, in quanto presso il Pronto Socc dell’ospedale l’imputato era stato sottoposto a prelievi ematici anche al fine di indagare l’assunzione di sostanze alcoliche; la Corte di appello ha, invece, confermato la condanna in ordine al reato di cui all’art. 187, comma 8, CdS, osservando che in relazione a tale fattispecie il rifiuto aveva avuto concreta offensività, in quanto gli esami ematici in precedenza effettuati non erano stati orientati a indagare l’assunzione di sostanze stupefacenti.
Avverso la sentenza della Corte di appello l’imputato ha proposto ricorso, a mezzo di proprio difensore, formulando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità.
Il difensore osserva che l’imputato aveva espresso il consenso al prelievo ematico e che detto prelievo, benché poi utilizzato solo per l’accertamento del tasso alcolemico, era in astratto idoneo anche per l’accertamento tossicologico, sicché il rifiuto non poteva essere considerato rilevante: l’avere, comunque, accettato di sottoporsi a prelievo ematico era sufficiente ai fini dell’accertamento dell’assunzione di sostanze stupefacenti. Non è configurabile il reato di cui all’art. 187, comma 8, CdS, prosegue il difensore, nel caso in cui il rifiuto riguardi solo un tipo di prelievo, ad esempio il prelievo delle urine, fermo il consenso ad altro prelievo di liquidi biologici, come ad esempio il prelievo ematico, che sia comunque idoneo a dimostrare l’assunzione di sostanze stupefacenti. La contravvenzione in esame, dunque, non è integrata nel caso di rifiuto ad uno specifico esame, quando l’esame a cui si è consentito, nel caso di specie il prelievo ematico, sia idoneo e sufficiente per eseguire gli accertamenti richiesti (Sez 4 n. 30617 del 26 luglio 2024). In atti, inoltre, non risulta il modulo avente ad oggetto il consenso informato in cui si dia atto anche del rifiuto espresso: trattasi di atto dovuto da parte dell’operatore sanitario, come chiarito da Corte Cost n. 2398 del 9 luglio ttAk v tt Al V A/ t A 1996 e dalla Corte di RAGIONE_SOCIALEzione -del 19 – § – étte -m- bre 2019 n. 23328.
2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente. La Corte avrebbe omesso di considerare le condizioni fisiche dell’imputato al momento dei fatti, ovvero il totale stato di incoscienza causato da un improvviso calo di glucosio e che la condotta di guida e le violazioni del codice della strada erano conseguenza diretta del malore patito. La non attribuibilità al COGNOME delle azioni poste in essere in ragione del suo stato di incoscienza non consentiva, secondo il difensore, di definire pericolosa la sua condotta.
2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod. pen. . Il difensore ricorda che la causa di non punibilità in esame può essere rilevata di ufficio da parte della corte di appello e osserva che nel caso in esame vi erano le condizioni per ritenere la particolare tenuità del fatto, posto che la condotta di reato era stata occasionale, come comprovato dall’assenza di precedenti specifici.
Il AVV_NOTAIO generale, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha presentato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
2.11 primo motivo, con cui si censura l’affermazione della penale responsabilità, è manifestamente infondato.
Invero il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tossicologici, previst 09. 2 717f7Atli dal comma ottavo dell’art. 187 1;CW, è configurabile quando il soggetto agente rifiuti uno tra gli accertamenti previsti dai commi 2, 2-bis, 3 o 4 del medesimo articolo.
ut7. q ttlAb Ai sensi del comma 2 dell’art. 187 D9 1 S, gli organi di Polizia stradale, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili, al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al successivo comma 3.
Nei casi previsti dal comma 2-bis dell’art. 187 CdS, cioè quando gli accertamenti qualitativi di cui al precedente comma 2 abbiano fornito esi positivo, ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti d sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di Polizia stradale .20e. accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso, per quanto previsto dall’ultimo periodo dello stesso comma 3.
Per i conducenti “coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure medic SiNtkoA, ex art. 187, comma 4,y;:g, l’accertamento della presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale, da parte delle strutture sanitarie (di cui al comma 3 dell’art. 187).
Questa Corte ha già chiarito che non è configurabile la contravvenzione di rifiuto di sottoporsi all’accertamento dello stato di alterazione psico-fisica da uso di stupefacenti, di cui all’art. 187, comma 8, CdS nel caso di inosservanza della scansione procedurale prevista dai commi 2, 2-bis, 3 e 4 del medesimo articolo. (Sez. 4, n. 40680 del 01/10/2024, Rv. 287258 – 01; Sez. 4, n. 30041 del
23/05/2024, Rv. 286863 – 01; Sez. 4, n. 10146 del 15/12/2020, dep.2021, Rv. 280953; Sez. 4, n. 46148 del 15/10/2021, Rv. 282302).
Nel caso di specie la Corte di Appello ha osservato che COGNOME, dopo aver causato l’incidente, una volta condotto in ospedale ove gli era stato riscontrato lo stato di ipoglicemia, a seguito della infusione di glucosio, aveva riacquistato lucidità e, alla richiesta di sottoporsi ad accertamenti per verificare l’assunzione di sostanze stupefacenti, aveva opposto un rifiuto penalmente rilevante, allontanandosi dal Pronto Soccorso. A tale ricostruzione il ricorrente obietta che COGNOME aveva già subito un prelievo ematico a scopi diagnostici, ma non tiene conto che detto prelievo era stato utilizzato solo per l’accertamento del tasso alcolemico e non anche per l’accertamento della assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope.
Si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che i risultati del prelievo ematico effettuato per le terapie di pronto soccorso successive ad incidente stradale e non preordinato a fini di prova della responsabilità penale sono utilizzabili per l’accertamento del reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (o in stato di ebbrezza), senza che rilevi la “mancanza di consenso” dell’interessato. In applicazione di tale principio la RAGIONE_SOCIALE ha affermato che, per il suo carattere invasivo, il conducente può opporre un rifiuto al prelievo ematico richiesto dalla polizia giudiziaria finalizzato esclusivamente all’accertamento della presenza di alcól nel sangue, rilevando in tal caso il suo “dissenso espresso”. (Sez. 4, Sentenza n. 6755 del 06/11/2012 Rv. 254931, sez. 4, n. 26108 del 16/05/2012 Rv. 253596). La legittimità della mancata previsione di un previo consenso all’accertamento mediante esame ematologico è stata riconosciuta dalla Corte Costituzionale, che, con sentenza n. 238/1996, nel dichiarare l’illegittimità dell’art. 224 c.p.p., comma 2, “nella parte in cui consente che il giudice, nell’ambito delle operazioni peritali, disponga misure che comunque incidano sulla libertà personale dell’indagato o dell’imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei “casi” e nei “modi” dalla legge”, ha anche segnalato come “…. in un diverso contesto, che è quello del nuovo codice della strada (artt. 186 e 187), il legislatore – operando specificamente il bilanciamento tra l’esigenza probatoria di accertamento del reato e la garanzia costituzionale della libertà personale – abbia dettato una disciplina specifica (e settoriale) dell’accertamento (sulla persona del conducente in apparente stato di ebbrezza alcoolica o di assunzione di sostanze stupefacenti) della concentrazione di alcool nell’aria alveolare espirata e del prelievo di campioni di liquidi biologici, (prevedendo bensì in entrambi i casi la possibilità del rifiuto dell’accertamento, ma con la comminatoria di una sanzione penale per tale indisponibilità dei conducente ad offrirsi e cooperare all’acquisizione probatoria). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
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3.11 secondo motivo, incentrato determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, è manifestamente infondato.
La Corte, invero, ha ridotto la durata della sospensione in ragione dell’avvenuta assoluzione in ordine ad una delle imputazioni e la ha rideterminata, tenendo conto della gravità delle violazioni e della pericolosità specifica dimostrata dall’imputato, che sulle strisce pedonali, in stato di ebbrezza alcolica, aveva investito un pedone e si era poi rifiutato di sottoporsi ad accertamenti per rilevare l’uso di stupefacenti. Si tratta di motivazione sufficiente e coerente con il principio per cui il giudice, nella individuazione della durata della sanzione, deve dare conto di aver impiegato i criteri di cui all’art. 2181comma 2 1 cod. strada., ovvero deve compiere una valutazione “in relazione all’entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare». Il rilievo del ricorrente, per cui COGNOME aveva causato l’incidente in stato di non imputabilità, non considera che la Corte ha valorizzato, comunque, il fatto che egli si fosse posto alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche e non solo avesse opposto il rifiuto agli accertamenti, ma si fosse anche allontanato dalla struttura sanitaria eludendo la vigilanza.
Il terzo motivo, con cui si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. è inammissibile.
Va premesso che la Corte di Appello non si è pronunciata su tale questione, non essendo stata sollevata nel giudizio di merito. È orientamento assolutamente maggioritario nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod.pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., nell’ipotesi in cui la norma che ha introdotto la causa di non , GLYPH ., punibilità GLYPH già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità ( Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Rv. 271877; Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Rv. 269913; Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016, Rv. 266678).
Nella fattispecie, il ricorrente non ne aveva chiesto l’applicazione né nei motivi di appello né nelle conclusioni del giudizio di secondo grado.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
Il Presidente
Così deciso in Roma in data 1 ottobre 2025
Il Consiglie GLYPH stensore