Rifiuto Test Stupefacenti: Quando è Reato e Cosa Dice la Cassazione?
Il rifiuto test stupefacenti è una condotta che integra un’autonoma fattispecie di reato prevista dal Codice della Strada. Ma quali sono i presupposti che legittimano la richiesta delle forze dell’ordine? È necessario che il conducente mostri evidenti segni di alterazione? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 5402/2024, fornisce un chiarimento fondamentale, distinguendo tra accertamenti preliminari non invasivi e prelievi biologici.
I Fatti del Caso
Un automobilista veniva condannato in Corte d’Appello per il reato di cui all’art. 187, comma 8, del Codice della Strada, ovvero per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti volti a verificare un eventuale stato di alterazione dovuto all’assunzione di sostanze stupefacenti. L’imputato decideva di ricorrere in Cassazione, lamentando una presunta illogicità nella motivazione che aveva spinto gli agenti a formulare l’invito al test, ritenendo insussistenti i presupposti di legge.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Rifiuto Test Stupefacenti
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Suprema Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse corretta e ben motivata, in linea con i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità. Il punto centrale della decisione risiede nella distinzione, fondamentale ai fini dell’applicazione della norma, tra le diverse tipologie di accertamenti.
Le Motivazioni
La Corte ha chiarito che l’apparato argomentativo della sentenza d’appello era pienamente conferente e corretto. I giudici hanno richiamato un precedente specifico (Cass. n. 24914/2019) per sottolineare un principio di diritto cruciale: ai fini dell’integrazione del reato di rifiuto test stupefacenti, non è richiesto che sussista una sintomatologia evidente di alterazione psicofisica per procedere agli accertamenti non invasivi.
In altre parole, le forze dell’ordine possono invitare il conducente a effettuare test preliminari (come i test salivari o simili, eseguiti sul posto) anche senza osservare sintomi palesi come occhi lucidi, eloquio sconnesso o movimenti incerti. Questi sintomi, invece, diventano un presupposto necessario qualora si intenda procedere a controlli più invasivi, come il prelievo di campioni biologici (sangue, urine) da effettuare presso strutture sanitarie.
Il ricorso dell’automobilista è stato inoltre giudicato privo di specificità, in quanto si limitava a reiterare critiche già esaminate e respinte nei gradi di giudizio precedenti, senza introdurre nuovi ed efficaci elementi di censura. Di conseguenza, il ricorso non superava il vaglio di ammissibilità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un concetto di fondamentale importanza pratica per ogni automobilista. Il rifiuto di sottoporsi ai test preliminari non invasivi per l’accertamento dell’uso di stupefacenti costituisce reato a prescindere dal fatto che il conducente appaia o meno in stato di alterazione. La legge conferisce alle forze dell’ordine la facoltà di richiedere tali controlli sulla base di un’ampia discrezionalità finalizzata alla prevenzione e alla sicurezza stradale. Solo per i successivi e più invasivi esami sanitari, la legge richiede la sussistenza di elementi sintomatici concreti. La decisione conferma quindi che opporre un rifiuto ai controlli su strada espone direttamente al rischio di una condanna penale, oltre al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
 
È necessario che la polizia veda segni evidenti di alterazione per chiedere un test antidroga su strada?
No. Secondo la sentenza, per gli accertamenti non invasivi (come i test salivari eseguiti sul luogo del controllo), non è richiesta la presenza di una sintomatologia che lasci sospettare uno stato di alterazione psicofisica da sostanze stupefacenti.
Quale differenza c’è tra i test su strada e i prelievi in ospedale?
La differenza fondamentale risiede nei presupposti richiesti. Mentre per i test non invasivi su strada non sono necessari sintomi evidenti, una sintomatologia di alterazione è invece necessaria per poter legittimamente richiedere al conducente di sottoporsi al prelievo di campioni biologici (es. sangue) presso una struttura sanitaria.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene giudicato ripetitivo e generico?
Se il ricorso si limita a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza introdurre nuove e specifiche critiche, viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta che la Corte non esamina il merito della questione e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5402 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 5402  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TERAMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
I
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 187, commi 1 e 8 , cod. strada.
Rilevato che il ricorrente lamenta illogicità della motivazione in relazione ai presupposti legittimanti l’invito a sottoporsi ad accertamenti volti a verificare l’assunzione di stupefacenti.
Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo, conforme ai principi stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 4, 24914 del 19/02/2019, Rv. 276363 – 01:”Ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 187, commi 2 e 7, cod. strada, non è richiesto che, per procedere agli accertamenti non invasivi oggetto della condotta di rifiuto, sussista una sintomatologia che lasci sospettare lo stato di alterazione psicofisica da sostanze stupefacenti, sintomatologia invece necessaria al fine di procedere al prelievo di campioni biologici presso strutture sanitarie”).
Considerato che i motivi del ricorso sono reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e, pertanto, privi di specificità.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
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