Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4507 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4507 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a VIBO VALENTIA il 12/02/1985
avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di cui agli artt. 186, comma 2, lett. b), 2sexies cod. strada e 187, comma 8, cod. strada.
Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso:
Nullità della impugnata sentenza a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., violazione di legge; insussistenza del delitto di cui all’art 187, comma, 8 cod. strada in relazione agli artt. 13 e 32 Cost., art. 187 cod. strada, commi 2-bis, 3 e 8, Circolare min. interno 16 marzo 2012, art. 25.
Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., violazione di legge; violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in relazione all’art. 131 bis cod. pen.
Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 125, comma 3 c.p.p. e 187 cod. strada con riferimento alla quantificazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel primo motivo di ricorso, dietro l’apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione a sostegno dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato con riferimento all’art. 187, comma 8, cod. strada, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale (si veda quanto illustrato in sentenza nella parte in cui si evidenzia come debba considerarsi legittima la richiesta dell’operatore rivolta all’imputato di sottoporsi ad accertamenti volti a verificare l’assunzione di sostanze stupefacenti, atteso che il ricorrente, alla vista della Polizia, ingurgitava un involucro che aveva in mano, circostanza che lasciava logicamente ritenere che si trattasse di sostanza stupefacente).
Considerato, quanto alla dedotta violazione dell’art. 131-bis cod. pen., che la motivazione offerta in sentenza è immune da censure: facendo buon governo dell’istituto, la Corte di merito ha correttamente escluso, alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, che il fatto, apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, non fosse di speciale tenuità.
Considerato, quanto all’ultimo motivo di ricorso, che la determinazione della durata della sospensione della patente di guida è sostenuta da conferente apparato argomentativo, avendo i giudici posti in rilievo la gravità dei fatti, connotati da una pluralità di violazioni alle norme del codice della strada: trattasi di congrua motivazione alla luce dei criteri ermeneutici stabiliti in questa sede (cfr. Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Rv. 271661 – 01 in cui si stabilisce che la durata della sospensione deve essere effettuata in base ai diversi parametri di cui all’art. 218, comma 2, cod. strada).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 gennaio 2025