Rifiuto Test Stupefacenti: La Cassazione Conferma la Condanna
Con l’ordinanza n. 9554/2024, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di rifiuto test stupefacenti, dichiarando inammissibile il ricorso di un imputato e confermando la condanna. Questa decisione offre importanti spunti di riflessione sui requisiti di ammissibilità del ricorso in Cassazione e sui criteri di valutazione delle circostanze attenuanti generiche, soprattutto in presenza di precedenti penali.
I Fatti del Caso
Un automobilista veniva condannato in primo grado e in appello per il reato previsto dall’art. 187, comma 7, del Codice della Strada, per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti volti a verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. Durante il controllo, l’imputato manifestava evidenti segni di alterazione, come andatura barcollante, alito vinoso ed eccessiva loquacità.
La difesa ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due motivi principali:
1. Una presunta carenza assoluta di motivazione riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale, adducendo una crisi respiratoria come causa del suo stato.
2. La violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza, già accertata nei gradi precedenti, ma si concentra sulla correttezza formale e sostanziale dei motivi presentati dal ricorrente. Con la dichiarazione di inammissibilità, la condanna è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso sul Rifiuto Test Stupefacenti è Stato Respinto
L’analisi delle motivazioni dell’ordinanza è fondamentale per comprendere i principi giuridici applicati dalla Corte.
La Reiterazione dei Motivi di Appello: Un Errore da Evitare
La Corte ha innanzitutto osservato come i rilievi difensivi fossero una “pedissequa reiterazione” di argomentazioni già presentate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva già ampiamente motivato la sua decisione, evidenziando come la tesi della crisi respiratoria non avesse trovato alcun riscontro negli atti e come, al contrario, i segni di alterazione fossero evidenti. Riproporre le stesse argomentazioni in Cassazione senza sollevare nuove questioni di legittimità è una delle cause più comuni di inammissibilità del ricorso.
L’Avviso al Difensore: Non Necessario per il Reato di Rifiuto
Un punto chiave ribadito dalla Corte riguarda un aspetto procedurale spesso dibattuto. Per la configurabilità del reato di rifiuto test stupefacenti, non è richiesto che il conducente sia preventivamente avvertito della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Questo principio distingue il reato di rifiuto da altre procedure in cui tale avviso è obbligatorio, sottolineando la natura autonoma di questa specifica infrazione.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche e i Precedenti Penali
La Cassazione ha ritenuto pienamente legittima e correttamente motivata la decisione della Corte d’Appello di non concedere le circostanze attenuanti generiche. La motivazione si basava sulla “negativa personalità dell’imputato”, gravato da numerosi precedenti penali specifici. Citando una precedente sentenza (Cass. n. 23903/2020), la Corte ha ricordato che, ai fini della concessione o esclusione delle attenuanti, il giudice può basare la sua valutazione anche su un solo elemento tra quelli indicati dall’art. 133 del codice penale, come la personalità del colpevole. I precedenti penali, in questo contesto, hanno assunto un peso decisivo.
Conclusioni: Cosa Insegna Questa Sentenza
L’ordinanza in esame offre tre importanti lezioni pratiche:
1. Originalità del Ricorso: Per avere una possibilità di successo in Cassazione, è essenziale presentare motivi di ricorso che sollevino vizi di legittimità della sentenza impugnata, e non una semplice riproposizione delle argomentazioni di merito già valutate.
2. Autonomia del Reato di Rifiuto: Il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti è autonomo e si perfeziona con la sola manifestazione di volontà contraria, indipendentemente dall’effettivo stato di alterazione e senza che sia necessario l’avviso della facoltà di farsi assistere da un legale.
3. Peso dei Precedenti Penali: I precedenti penali specifici hanno un impatto significativo sulla valutazione del giudice, in particolare per la concessione di benefici come le circostanze attenuanti generiche, che possono essere negate sulla base di una valutazione negativa della personalità dell’imputato.
È necessario che la polizia avvisi il conducente della facoltà di farsi assistere da un avvocato prima di richiedere il test per stupefacenti?
No, la sentenza chiarisce che per la configurabilità del reato di “rifiuto” di sottoporsi al test non è richiesto che il conducente sia preventivamente avvertito di tale facoltà.
Perché le circostanze attenuanti generiche non sono state concesse?
La Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche a causa della negativa personalità dell’imputato, dimostrata dai suoi numerosi e specifici precedenti penali.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile e non semplicemente respinto?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera ripetizione di quelli già discussi e rigettati dalla Corte d’Appello, senza sollevare nuove questioni di diritto o vizi di legittimità della sentenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9554 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9554 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GIULIANOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 187, comma 7, cod. strada
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: 1. Carenza assoluta di motivazione, violazione di legge in relazione all’affermazione di penale responsabilità; 2. Violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argonnentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che i riiievi difensivi sono fondati su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito. Invero, la Corte di appello, richiamando le risultanze in atti e rispondendo alle censure difensive, ha evidenziato che: la prospettazione difensiva riguardante la crisi respiratoria da cui era stato colto il ricorrente non ha trovato riscontro in att l’imputato, all’atto del controllo, presentava evidenti segni di alterazione (andatura barcollante, alito vinoso, eccessiva loquacità); per la ricorrenza del reato di “rifiuto” non è richiesto che il conducente sia previamente avvertito della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia.
Ritenuto che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è sostenuta da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell’imputato, gravato da numerosi precedenti specifici (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 – 02:”Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente”).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2024
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Il Consigliere estensore
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