Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 17432 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17432 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 14/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MELFI il 18/04/1982
avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 31 gennaio 2024 la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia del Tribunale di Foggia del 3 ottobre 2022 con cui COGNOME NOME era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti relativi allo stato di alterazione psicofisica correlata all’uso sostanze stupefacenti.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME COGNOME a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di doglianza, con il primo dei quali ha eccepito violazione degli artt. 157, 159 cod. pen. e 129 cod. proc. pen. per mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione prima dello svolgimento del giudizio di appello.
A dire del ricorrente, infatti, essendo stato consumato il reato in data 4 giugno 2018, il termine prescrizionale massimo di cinque anni, previsto per le contravvenzioni, sarebbe decorso il 4 giugno 2023, e cioè prima della celebrazione dell’udienza di appello (31 gennaio 2024).
Con la seconda censura il ricorrente ha lamentato contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’omessa applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, dalla Corte territoriale erroneamente esclusa pur ricorrendone i presupposti applicativi.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Il difensore ha depositato conclusioni scritte con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Ed infatti, con riferimento alla prima censura, deve essere osservato come il reato per cui è giudizio sia stato commesso in data 4 giugno 2018, e
quindi dopo l’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. legge Orlando), applicabile ai fatti commessi a decorrere dal 3 agosto 2017.
Assume troncante rilievo, allora, che, per come evincibile dalla lettura dall’informazione provvisoria n. 19 resa all’esito dell’udienza celebratasi in data 12 dicembre 2024, le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che la sospensione del corso della prescrizione prevista dall’art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, continua ad essere applicabile, dopo l’introduzione dell’art. 2, comma 1, lett. a), della legge n. 134 del 27 novembre 2021, ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019.
Tale legge, come noto, aveva modificato la previgente norma dell’art. 159, comma 2, cod. proc. pen, nonché introdotto la sospensione del corso della prescrizione: a) dal termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi; b) dal termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.
Ne consegue, dunque, che, nel caso di specie, alla data di emissione della impugnata sentenza di appello (31 gennaio 2024), non fosse ancora decorso il termine di prescrizione, trattandosi di reato contravvenzionale, come detto, commesso in data 4 giugno 2018, per il quale andava pure computato, fra il primo e secondo grado, il periodo di sospensione di un anno e sei mesi previsto dalla c.d. legge Orlando.
Del pari manifestamente infondata è la seconda doglianza, con cui il ricorrente ha lamentato il mancato riconoscimento in suo favore del beneficio previsto dall’art. 131-bis cod. pen.
Rispetto ad essa il Collegio rileva come, ai fini dell’applicabilità dell suddetta causa di esclusione della punibilità, il giudizio sulla tenuità dell’offes debba essere operato con riferimento ai criteri stabiliti dall’art. 133, comma 1, cod. pen., senza, tuttavia, che ciò renda necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenut rilevanti (così, tra le altre: Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647-01; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, COGNOME e altro, Rv. 273678-01).
Nella specie, i giudici del merito hanno adeguatamente adempiuto a tale onere motivazionale valorizzando, in termini negativi, sia l’esistenza di numerosi precedenti penali che la gravità del fatto, per essersi rifiutato il Bisceglia
sottoporsi agli accertamenti richiestigli dagli operanti pur in presenza di tracce di sostanza stupefacente.
Trattasi, in ogni modo, di questione afferente al merito, la cui valutazione, ove non operata in maniera arbitraria e illogica da parte del giudice di merito –
come, invero, non effettuato nel caso di specie – sfugge allo scrutinio di legittimità, rendendo, conseguentemente, del tutto infondato il motivo di
doglianza così dedotto.
4. Ne deriva la pronuncia dell’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di
euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
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Il Presidente