Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 32157 Anno 2025
RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 4 Num. 32157 Anno 2025 Presidente: COGNOME NOME
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza resa il 21 settembre 2023 dal locale Tribunale che ha dichiarato NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Relatore: NOME Data Udienza: 01/07/2025
Avverso la sentenza di appello ricorre l’imputato a mezzo del difensore che solleva tre motivi che si enunciano nei limiti strettamente necessari per la motivazione (art. 173 disp. att. cod. proc. pen.):
2.1. Con il primo motivo, deduce vizio di motivazione in relazione all’art. 192 cod. proc. pen., nonché violazione dell’art. 187, comma 8, d.lgs. 285/1992. Non risulterebbe provato l’elemento oggettivo del reato, perché nessun accertamento veniva eseguito sulla sigaretta rinvenuta nella disponibilità del prevenuto, né alcun elemento concreto conduceva a ritenere che lo stato sintomatico fosse generato dall’uso di sostanze stupefacenti. La motivazione si esaurirebbe in una mera clausola di stile. L’imputato non sarebbe stato invitato a sottoporsi ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, di tal che non è configurabile un suo rifiuto a sottoporvisi. La fattispecie caratterizzata dal mero rifiuto del conducente di un veicolo di sottoporsi al prelievo di campioni di liquidi biologici per l’accertamento della presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, opposto da soggetto al di fuori delle procedure di cui ai commi 2, 2bis e 3 e non sottoposto a cure mediche (comma 4) non sarebbe sussumibile nell ‘ astratta previsione di cui all’art. 187, comma 8, cod. strada;
2.2. Con il secondo motivo, deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all’art. 131 -bis cod. pen.;
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62bis e 133 cod. pen.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato, nonché generico perché non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e, pertanto, immune da vizi di legittimità.
La sentenza impugnata, invero, ha dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, in particolare evidenziando come l’istruttoria svolta nel primo grado di giudizio abbia consentito di accertare che questi presentava sintomi tali da far sospettare l’assunzione di sostanze stupefacenti, ovvero arrossamento delle mucose nasali, mancanza di attenzione, occhi lucidi. Segni che inducevano il sospetto di una possibile previa assunzione di stupefacenti la quale legittimava l’invito all’imputato a sottoporsi all’accertamento sanitario mediante il prelievo di liquidi biologici necessari presso una struttura accreditata, invito al quale COGNOME opponeva netto rifiuto.
La sentenza impugnata, pertanto, ha operato un buon governo della giurisprudenza di legittimità laddove ha affermato che il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sanitari sull’eventuale stato di alterazione psicofisica derivante dall’uso di sostanze stupefacenti, previsto dall’art. 187 cod. strad a, è configurabile in casi, come quello in esame, in cui sussista il ragionevole motivo di ritenere che il conducente sia sotto l’effetto delle predette sostanze e gli operanti abbiano acquisito elementi utili per motivare l’obbligo di sottoporsi ad analisi di laboratorio (cfr. Sez. 4, n. 24914 del 19/02/2019, COGNOME, Rv. 276363; Sez. 4, n. 12197 del 11/01/2017, COGNOME, Rv. 269394, secondo cui il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sanitari sull’eventuale stato di alterazione psicofisica derivante dall’uso di sostanze stupefacenti, è configurabile esclusivamente nel caso in cui sussista il ragionevole motivo di ritenere che il conducente sia sotto l’effetto delle predette sostanze e gli operanti abbiano acquisito elementi utili per motivare l’obbligo di sottoporsi ad analisi di laboratorio).
In ordine, infine, al trattamento sanzionatorio, la censura sul diniego delle invocate attenuanti generiche appare del tutto generica. La Corte territoriale, peraltro, ha adeguatamente argomentato le ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche, valorizzando i precedenti penali a carico del soggetto, la volontaria sospensione del programma relativo allo svolgimento della messa alla prova (alla quale era stato ammesso), l’assenza di indici positivi favorevolmente valutabili.
L’invocazione della applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 -bis risulta formulata per la prima volta nella presente sede di legittimità ed è pertanto inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1° luglio 2025
Il Consigliere estensore NOME
Il Presidente NOME COGNOME