Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9345 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9345 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 19/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 01/02/1989
avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 10 luglio 2024, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Bologna del 8 settembre 2023, con cui è stato condannato per il reato di cui all’art. 187, comma 8, cod. strada;
rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento all’affermazione di responsabilità è inammissibile, in quanto mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatti riportati (pp. 2 e 3): la Corte, infatti, ha osserva richiamando il noto arresto della Corte costituzionale secondo cui l’ignoranza della legge penale non scusa tranne che si tratti d’ignoranza inevitabile (sent. n. 364/1988), che nel caso in esame l’ipotizzato errore sul divieto non fosse inevitabile;
considerato che il reato di rifiuto di accertamenti sanitari, previsto dall’art. 187, comma 8, cod. strada, è configurabile anche in caso di ammissione, da parte del conducente, di aver fatto uso di sostanze stupefacenti, non essendo questa in grado di sostituire la portata e la finalità dell’accertamento diagnostico, diretto a verificar il tipo di sostanza e a misurare la rilevanza dell’assunzione (Sez. 4, n. 20094 del 28/01/2021, Fini, Rv. 281206 – 01; Sez. 4, n. 46396 del 12/06/2018, COGNOME, Rv. 274429 – 01);
rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, è manifestamente infondato, avendo i giudici di merito applicato una sanzione coincidente con il minimo edittale ai sensi degli artt. 186, commi 2 e 7, e 187, comma 8, cod. strada;
ritenuto che, in ogni caso, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (sentenza Tribunale, ultima pagina; sentenza ricorsa, pp. 3 e 4), fermo restando che l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, non essendo invece necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabil
dagli atti (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, COGNOME, Rv. 271269 -01);
ritenuto, quanto alla mancata sostituzione della pena, che le conclusioni cui è giunta sentenza ricorsa (valorizzando la pessima biografia penale e la detenzione per altra causa) si pongono nell’alveo del consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, secondo il quale la valutazione della sussistenza dei presupposti per l’adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall’art. 133 cod. pen., con la conseguenza che il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltanto perché i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, senza dovere addurre ulteriori e più analitiche ragioni (Sez. 7, n. 4491 del 08/01/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 28707 del 03/04/2013, COGNOME, Rv. 256725 – 01);
considerato che, sebbene il d.lgs. n. 150/2022 sia intervenuto sulla legge 24 novembre 1981, n. 689, con l’evidente obiettivo di estendere l’ambito applicativo delle sanzioni sostitutive (che ha trasformato in pene sostitutive), è pur vero che, anche nel testo attualmente vigente, l’art. 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689 richiede al giudice che debba valutare se applicare una pena sostitutiva di tenere conto dei criteri indicati dall’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 42847 del 11/10/2023, COGNOME, in motivazione);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2025
GLYPH
Il Presidente