Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 47318 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 47318 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PIACENZA il 12/05/1992
avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME E
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Lo che ha dichiarato NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 187, comm Igs. 30 aprile 1992, n. 285, perché circolando sulla pubblica via, alla dell’autovettura BMW TARGA_VEICOLO (tg. TARGA_VEICOLO), di proprietà della s.RAGIONE_SOCIALE. “RAGIONE_SOCIALE“, rifiutava di sottoporsi all’accertamento dello stato di alter psicofisica previsto dal suddetto articolo. Il Tribunale ha sostituito la pena irr la sanzione dei lavori di pubblica utilità.
Avverso la sentenza di appello propone ricorso il difensore dell’imputata ch articola tre motivi:
2.1. Con il primo motivo, deduce inosservanza ed erronea applicazione degli a 354 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen. La difesa lament diversamente da quanto assunto dalla Corte territoriale, nei confronti dell’imput effettuata perquisizione sia personale che locale, entrambe con esito negativ unicamente rinvenuta una bottiglietta vuota su cui era praticato un foro; botti che non ha costituito oggetto di sequestro ad opera della polizia giudiziaria, l avrebbe invece dovuto effettuare le necessarie ed opportune verifiche al fine di st la presenza all’interno di eventuali tracce riconducibili a sostanze stupefacenti era pertanto alcun elemento che potesse legittimare la richiesta di sott all’accertamento dello stato di alterazione psicofisica. Né all’imputata veni l’avviso di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., verificandosi consegu una nullità a regime intermedio. La circostanza della chiamata telefonica al dife non implica necessariamente la circostanza che sia stato rispettato il disposto all’art. 114. La prevenuta, infatti, provvedeva autonomamente a contattare il dife e, comunque, solo dopo aver subito le anzidette perquisizioni;
2.2. Con il secondo motivo, deduce inosservanza ed erronea applicazione dell’ 187 cod. strada. Nella vicenda in esame, la polizia giudiziaria non ha riscont verbalizzato o annotato alcun sintomo riferibile ad una alterazione psicofisic prevenuta e nemmeno è emerso alcunché dalla perquisizione effettuata, come gi detto. Richiamando giurisprudenza di questa Sezione, il difensore evidenzia come sentenza impugnata abbia disatteso il principio per cui la punibilità di un sog subordinata alla legittimità della richiesta della polizia giudiziaria, intendendos la richiesta che si fondi su elementi che inducano ragionevolmente a supporre ch conducente sia sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. L’imputata, peraltro, si disponibile ad effettuare il tampone salivare, nella consapevolezza, dopo essere informata in merito dal difensore, dell’inefficacia in sede tossicologico-f dell’esame delle urine, considerato che questo rileva la presenza di una sos
stupefacente o dei suoi metaboliti anche laddove l’assunzione sia avvenuta divers o giorni prima. L’indisponibilità del tampone salivare da parte della polizia giu costituisce un ulteriore elemento comprovante l’erronea applicazione dell’art. 18 strada perché, così facendo l’imputata mostrava la propria disponibilità a sot all’accertamento richiesto, a condizione che si fosse trattato di un esame i L’imputata aveva infatti affermato, in sede dibattimentale, che in data 2 agosto giorno in cui era stata dimessa dall’ospedale a seguito di uno stato depressivo, assunto farmaci a base di cannabinoidi: se si fosse sottoposta all’esame dell sarebbe ritenuta stata ritenuta positiva ai sensi dell’anzidetto art. 1 comunque fermo che i verbalizzanti avrebbero dovuto, ai sensi dell’ad 347 cod. p pen., indicare le circostanze sintomatiche dell’esistenza dello stato di alterazi
2.3. Con il terzo motivo, infine, il difensore lamenta contraddittoriet motivazione rispetto alla valutazione della deposizione resa da COGNOME compagno dell’imputata, il quale aveva confermato non solo il ricovero della Bergo nel mese di luglio 2019 ma anche l’assunzione di psicofarmaci per curare il pr stato di salute e aveva riferito che, il 2 agosto di quell’anno, l’imput accompagnando i due figli al maneggio.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il rico dichiarato inammissibile.
In data 02/10/2024 sono pervenute conclusioni scritte del difens dell’imputata, avv. NOME COGNOME che ) ‘replica alle conclusioni del Procuratore generale insiste nelle ragioni a sostegno del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
L’art.187 cod. strada sanziona penalmente chiunque si ponga alla guida in st di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (com Nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fi organi di polizia stradale possono sottoporre i conducenti ad accertamenti quali non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili (comma 2). Quando accertamenti forniscano esito positivo ovvero quando si abbia altrimenti ragione motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto cons all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispet riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali, ovvero anali
campioni di mucosa del cavo orale o di fluido del cavo orale, secondo moda specificamente previste (indicate dal comma 2-bis), prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle Forze di polizia. Qualora non sia possibile effettuare i a cura dell’anzidetto personale ovvero qualora il conducente rifiuti di sottopors prelievo, gli agenti di polizia stradale accompagnano il conducente presso str sanitarie fisse o mobili afferenti alla polizia stradale, ovvero presso strutture pubbliche o accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campi liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187, comma 3, cod. strada). Il rif conducente di sottoporsi agli accertamenti previsti dalla norma integra il reato al comma 8 del predetto art. 187.
2.1. I primi due motivi sono trattati congiuntamente, attesa la sovrapponi delle doglianze in essi espresse. L’assunto difensivo secondo cui non vi erano ele che potessero legittimare la richiesta degli operanti di sottoporre l’i all’accertamento dello stato di alterazione psicofisica conseguente all’assunz stupefacenti, è destituito di fondamento. Nel caso in esame, infatti, gli operant proceduto al controllo a seguito di una serie di circostanze dagli stessi sospette, congruamente richiamate da entrambi i Giudici del merito: il fatto prevenuta stesse transitando con la propria autovettura in una zona ove veniva s una rilevante attività di spaccio di sostanze stupefacenti; che, all’interno dell’ stessa condotta, vi fosse una bottiglietta d’acqua vuota che presentava un piccol (operazione di modifica nota agli operanti come modalità per fumare l’eroina); ch donna e la sua passeggera, fermate, avessero entrambe mostrato chiari segni nervosismo e di agitazione, tali da far presumere che fossero in stato di alte dovuto all’assunzione di sostanze. La Corte di appello ha pertanto congruamente d conto della sussistenza di elementi idonei ad integrare quel ragionevole mo legittimante la richiesta di accertamenti più approfonditi ai sensi dei commi 2-bis e 3 dell’art. 187 cod. strada e, in caso di rifiuto, l’ipotesi penalmente rilevante nel presente procedimento. Ha inoltre affermato, con valutazione in fatto, incensur quindi nella presente sede, che l’imputata non era stata sottoposta ad perquisizione personale e/o veicolare dal momento che la citata bottiglietta «no nascosta, bensì liberamente visibile nell’abitacolo del veicolo, tant’è che gli op notavano e annotavano la presenza senza procedere al relativo sequestro, ritenen del tutto superfluo». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Manifestamente infondata è poi la censura sulla violazione dell’art. 114 disp cod. proc. pen. La Corte di appello ha, invero, sottolineato come dall’esp istruttoria fosse emerso non solo che l’avviso della facoltà di farsi assiste difensore era stato dato, ma che l’imputata si fosse concretamente avvalsa d
facoltà contattando telefonicamente il proprio difensore di fiducia, della cui nom p.g. dava formalmente atto, che le aveva suggerito di richiedere un test sali rilievi difensivi concernenti le ragioni della richiesta, da parte dell’imp tampone salivare sono argomenti in punto di fatto, del tutto irrilevanti in quest
Anche il terzo motivo è manifestamente infondato, avendo già il primo Giudic rilevato come le dichiarazioni rese dal COGNOME, compagno dell’imputata, ci l’assunzione di psicofarmaci per motivi di salute (circostanza che la donna non a prospettato agli operanti al momento del controllo) e circa il fatto che il 2 a stessa aveva accompagnato i figli al maneggio (circostanza, anch’essa, nepp rappresentata agli operanti), non erano state sufficientemente precise e circosta Il Tribunale aveva, inoltre, rilevato che le prescrizioni di cure con sostanze co cannabinoidi, prescritte all’imputata, risultavano tutte in data successiva ai f quali è processo. In ogni caso, la censura si appalesa irrilevante perché a v rilievo, nel caso di specie, non è l’assunzione di cannabinoidi ma il rifiuto di s all’accertamento dello stato di alterazione psico-fisica prevista dal menzionato a cod. strada.
NOME Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricor al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle s processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Prsiente