Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 30617 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 30617 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a VELLETRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto dichiararsi l’annullamento sentenza, senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte d’appello di L’Aquila, con la sentenza indicata in epigrafe, ha conferm emessa dal Tribunale di Avezzano in data 5 maggio 2022, con cui COGNOME NOME NOME dichiarato colpevole del reato previsto e punito dall’articolo 187, commi 3 e 8, legislativo 285/1992, perché, COGNOME essere stato fermato alla guida di una autovett controllo sulla circolazione stradale, sebbene invitato dagli operanti di polizia giud rifiutato di sottoporsi all’accertamenti sanitari per accertare l’effettiva assunzi stupefacenti o psicotrope, e veniva perciò condanNOME alla pena di mesi 8 di arres 1800 di ammenda, oltre ad essere sanzioNOME con la sospensione della patente di g anni 1.
La Corte d’appello ha evidenziato che, come era emerso nel processo di primo gr COGNOMECOGNOME COGNOME corso del controllo eseguito dalla polizia giudiziaria in occasione di stradale, aveva manifestato segni di alterazione psico-fisica e pèrtanto gli operant invitatoeg . ottoporsi all’accertamenti per verificare il tasso alcolemico e l’eventuale as sostanze stupefacenti. A tal fine si era recato in ospedale, dove aveva accettato di prelievo del sangue per la rilevazione del tasso alcolemico che aveva COGNOME risultato ne subito COGNOME, si era allontaNOME dal pronto soccorso, rifiutandosi di fornire anche delle urine per l’esame tossicologico.
La corte distrettuale ha pertanto ritenuto integrata la contravvenzione prevista d indicata, atteso che l’imputato avrebbe prestato il consenso soltanto ad una verif mediante esame ematico, rifiutando il prelievo di altri campioni biologici.
È stata altresì respinta la richiesta di non punibilità ai sensi dell’articolo 13 penale in considerazione della condotta osservata, costituente grave pericolo per l della circolazione a causa della evidente alterazione psico-fisica, ed inoltre in consi numerosi precedenti da cui lo stesso COGNOME risultava gravato.
L’imputato, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, dell’art. 606 lettere b) ed e) cpp, deducendo i motivi che di seguito si riport strettamente necessari alla decisione, come previsto dall’art. 173, comma 1, d.lgs 1989 n. 271.
2.1 Erronea applicazione dell’articolo 187 CDS; manifesta illogicità della motivazi sentenza impugnata.
Dal testo della decisione impugnata, -ad avviso del ricorrente-, è COGNOME ri diversamente da quanto ritenuto dalla Corte distrettuale, COGNOME NOME NOME era reso d a sottoporsi all’esame ematico, idoneo ad entrambi gli accertamenti alcolemico e toss dovendosi perciò ritenere che non aveva opposto il rifiuto di sottoPorsi all’accertament
In proposito ha richiamato precedenti giurisprudenziali riguardanti casi analoghi stato affermato che l’COGNOME comunque accettato di sottoporsi a prelievo ematico, pi
sufficiente anche ai fini dell’accertamento dell’assunzione di sostanze stupefacenti, rende superfluo il compimento dell’ulteriore analisi delle urine.
Peraltro, la sentenza risulterebbe carente di motivazione, non avendo fornito alcuna spiegazione sul fatto che l’esame ematico non potesse essere utilizzato per entrambi gl accertamenti alcolemico e tossicologico.
2.2 Con il secondo motivo ha contestato l’erronea applicazione dell’articolo 131 bis del codic penale e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al rigetto dell’istanza di non pun ai sensi della norma richiamata.
In proposito ha evidenziato la contraddittorietà della motivazione laddove ha ritenuto che soggetto versasse in una condizione di alterazione psico-fisica determinata dall’assunzione d alcol o sostanze psicotrope, benché l’esame ematico avesse COGNOME esito negativo.
Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso, con conseguente annuilamentò ciglia decisione impugnata senza di rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso é fonCOGNOME.
La disposizione di cui all’art. 187, comma 8, Cod.Strada «non sanziona il rifiuto opposto a un particolare prelievo di campioni biologici quanto, piuttosto, la condotta ostativa ov deliberatamente elusiva dell’accertamento di una condotta di guida indiziata di esser gravemente irregolare e tipicamente pericolosa» (Sez. 4, n. 43864 del 06/10/2016, COGNOME, n.m.,).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, non é configurabile il reato previsto dall’art. comma 8, cod. strada, nel caso in cui il soggetto alla guida di un’autovettura rifiuti un t prelievo (ad esempio il prelievo delle urine), acconsentendo ad altro prelievo di liquidi bio (ad esempio il prelievo ematico), anch’esso idoneo a dimostrare l’assunzione di sostanza stupefacente (Sez.7, n.49507 del 11/11/2015, COGNOME; Sez. 4, n. 1494 del 09/07/2013, dep. 2014, Pirastu, Rv. 258175).
Va pure ricorCOGNOME che, ai fini della configurabilità del reato di guida sotto l’effetto di s stupefacenti, lo stato di alterazione del conducente dell’auto non può essere desunto in v esclusiva da elementi sintomatici esterni, così come avviene per l’ipotesi di guida in stat ebbrezza alcolica, essendo necessario che detto stato di alterazione venga accertato nei modi previsti dall’art. 187 C.d.S., comma 2, attrCOGNOMEso un esame su campioni di liquidi biologi trattandosi di un accertamento che richiede conoscenze tecniche specialistiche in relazione all individuazione ed alla quantificazione delle sostanze (Cass., Sez. 4, n. 47903/2004, Rv. 230508; Cass., Sez. 4, n. 20247/2006, Rv. 234464).
Ciò in perfetta assonanza con le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale (C. Cost., ord. n. 277/2004), la quale affrontando il tema della legittimità dell’art. 187 C.d.S. ha aff
trovarsi “in presenza di una fattispecie che risulta integrata dalla concorrenza dei d l’uno obiettivamente rilevabile dagli agenti di polizia giudiziaria (lo stato di altera quale possono valere indici sintomatici, l’altro, consistente nell’accertamento della p liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, a dalla quantità delle stesse, essendo rilevante non il COGNOME quantitativo, ma gl l’assunzione di quelle sostanze può provocare in concreto nei singoli soggetti” (Cas n. 48004/2009, Rv. 245798).
Nel caso concreto, risulta assoCOGNOME che il COGNOMECOGNOME COGNOME – evidentement opporre un rifiuto – di sottoporsi al prelievo ematico in ambito ospedaliero, che ben ipotesi, essere utilizzato anche per l’accertamento della presenza nel sangue d stupefacenti.
Pertanto, raccordando í principi richiamati al caso concreto, considerato che i ematico è astrattamente idoneo ai fini della suddetta verifica, deve escludersi ch <:.~ – 04 .4 2 tst duraginvla sussistenza del ritenuto rifiuto, non essendo – in linea generale – indisp compimento di un'analisi su due diversi liquidi biologici dell'imputato.
Nella sentenza impugnata non è in alcun modo spiegato perché fosse necessario c COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME consenso ed essersi sottoposto al prelievo ematico, for secondo campione biologico.
2. Il secondo motivo resta assorbito.
Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per n giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di P
Così deciso il 13 giugno 2024 Il consigliere estensore