Rifiuto Test Alcolemico: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il rifiuto test alcolemico è un reato previsto dal Codice della Strada che comporta serie conseguenze. Tuttavia, cosa succede quando un imputato, già condannato nei primi due gradi di giudizio, decide di portare il proprio caso fino alla Corte di Cassazione? Un’ordinanza recente chiarisce i limiti di tale ricorso, sottolineando la differenza cruciale tra questioni di fatto e questioni di diritto. Analizziamo insieme questa decisione per capire perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da un controllo stradale avvenuto a Marsala. Un conducente veniva fermato dalle forze dell’ordine (Polizia Giudiziaria) che, riscontrando una sintomatologia compatibile con uno stato di alterazione, gli chiedevano di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico. L’uomo si rifiutava, commettendo così il reato previsto dall’art. 187, comma 7, del Codice della Strada.
Sia il Tribunale di Marsala in primo grado che la Corte d’Appello di Palermo in secondo grado confermavano la sua colpevolezza e lo condannavano. Non rassegnato, l’imputato, tramite la sua difesa, proponeva ricorso per Cassazione.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità del Ricorso per il Rifiuto Test Alcolemico
La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha posto fine al percorso giudiziario del ricorrente dichiarando il suo ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Questo significa che il suo compito non è rivalutare i fatti o le prove (come la testimonianza di un agente o la valutazione dei sintomi dell’imputato), ma solo verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge.
L’imputato, nel suo ricorso, contestava proprio la base fattuale della richiesta del test, mettendo in dubbio che la sintomatologia rilevata dagli agenti fosse sufficiente a giustificare l’accertamento. Queste, però, sono state definite ‘doglianze in fatto’, ovvero lamentele sulla ricostruzione degli eventi, materia che non può essere trattata in sede di Cassazione.
Le motivazioni
La Corte ha spiegato che il ricorso era inammissibile ai sensi dell’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale. I motivi presentati non erano consentiti nel giudizio di legittimità perché, di fatto, chiedevano alla Corte una nuova valutazione delle prove, già ampiamente e motivatamente esaminate dai giudici di merito. La Corte d’Appello, in particolare, aveva già risposto a doglianze simili, spiegando perché la sintomatologia riscontrata (ad esempio, alito vinoso, occhi lucidi, eloquio sconnesso) legittimava pienamente la richiesta di sottoposizione al controllo.
Inoltre, il ricorso mancava di una ‘necessaria analisi critica’ della sentenza impugnata. Non basta, infatti, riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello; è necessario dimostrare specifici errori di diritto commessi dal giudice precedente. Poiché ciò non è avvenuto, la Corte ha rigettato il ricorso.
Le conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto conseguenze molto concrete per il ricorrente. Come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non è un ‘terzo grado’ di giudizio per ridiscutere i fatti. Chi intende percorrere questa strada deve basare le proprie argomentazioni su vizi di legittimità chiari e specifici, altrimenti rischia non solo la conferma della condanna, ma anche un’ulteriore sanzione economica.
Perché il ricorso dell’automobilista è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché sollevava ‘doglianze in fatto’, ovvero contestava la valutazione delle prove e la ricostruzione degli eventi (come la presenza dei sintomi di alterazione), anziché veri e propri errori di diritto. La Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti, ma solo la corretta applicazione della legge.
È sempre illegittimo contestare in Cassazione la richiesta di un test alcolemico?
No, non sempre. È possibile contestarla se si dimostra che i giudici dei gradi precedenti hanno commesso un errore di diritto nel valutare la legittimità della richiesta. Tuttavia, non è possibile chiedere alla Cassazione una nuova valutazione dei fatti, come ad esempio se i sintomi riscontrati dalla Polizia Giudiziaria fossero o meno sufficienti a giustificare il test.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione della Cassazione?
Oltre alla conferma della condanna ricevuta nei gradi precedenti, il ricorrente è stato condannato al pagamento di tutte le spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, come conseguenza diretta dell’inammissibilità del suo ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23135 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23135 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
Osserva
La difesa di COGNOME NOME ha proposto ricorso avverso la sentenza della d’appello di Palermo, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Marsala del predetto per il reato di cui all’art. 187, comma 7, codice strada, per essersi rif della PG procedente che aveva ritenuto esistente una sintomatologia legittimante il sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico (in Marsala il 6/10/2019);
ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., p per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione i contenuto essenziale dell’atto dì impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/ 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), con le quali i giudici te motivatamente disatteso le doglianze di analogo tenore veicolate con il gravame, dando c rilevata sintomatologica legittimante la richiesta di sottoposizione a controllo;
rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’articolo condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3 favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 29 maggio 2024.
La Consigliera est.
COGNOME
COGNOME
La COGNOME
NOME COGNOME
COGNOME