Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9275 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9275 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Colleferro il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale militare di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 06/12/2022;
visti gli atti, il provvedimento impugNOME ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale militare NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale militare di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto la richiesta avanzata da NOME COGNOME diretta ad ottenere la revoca ex art.673 cod. proc. pen., per abrogazione del reato, della sentenza del Tribunale militare di Roma del 27 gennaio 1998 (divenuta irrevocabile il giorno 14 marzo 1998), con la quale il predetto era stato dichiarato colpevole del reato di cui all’art.8, comma 2,1.772/1972.
In particolare il giudice dell’esecuzione ha rilevato che, a seguito della istituzione del servizio militare professionale realizzata dalla 1.331/2000, non è stato abrogato il reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza, di cu al previgente art.14, comma secondo, 1.230 del 1998, essendo tale condotta invece sussumibile nella nuova fattispecie di cui all’art. 2110 d.lgs. 66/2010.
Avverso la predetta ordinanza AVV_NOTAIO, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art.1.73 disp. att. c proc. pen., insistendo per l’annullamento del provvedimento impugNOME.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt.23, comma 1, 1.230/1998, 8 d.lgs. n.66/2010 in relazione agli artt. 25 e 27 Cost. ed all’art.2, comma secondo, cod. pen. ed osserva che, al contrario di quanto ritenuto dal giudice dell’esecuzione, non vi sarebbe continuità tra le leggi succedutesi nel tempo in materia e che, quindi, l’abolizione del servizio militare di leva ha comportato l’abrogazione del reato di rifiuto del servizio militare di leva, considerato pure che all’epoca dei fatti il ricorrente non aveva la possibilità di scegliere il servizio civile sostitutivo al cui rifiuto era subordinata l’applicabilità della norma incriminatrice ex art.14 1.230/1998.
CONSIDERATO IN DIRITTO
LI1 ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.
Invero, questa Corte ha già avuto modo di affermare c:he le disposizioni normative, che hanno istituito il servizio militare professionale ed hanno sospeso il sevizio militare di leva sono norme integratici del precetto penale relativo ae
condotte di rifiuto del servizio militare con riguardo ai giovani assoggettati all’obbligo di leva sino al 31 ottobre 2005, e con riferimento alle situazioni da esse disciplinate trova applicazione l’ art.2, comma quarto, cod. pen. con la conseguenza della non punibilità della condotta di chi, essendo obbligato al sevizio militare, ha rifiutato di prestarlo, salvo che – come nel caso di specie . non sia stata già pronunciata sentenza irrevocabile (Cass., sez. 1, 02/05/2006, n. 16228, COGNOME, Rv. 233446).
Infatti, ciò non significa che la norma incriminatrice di cui all’art. 151 cod. pen. mil . pace (così come ogni altra norma incriminatrice di condotte di rifiuto del servizio militare) sia stata abrogata, ma semplicemente che è venuta meno una norma integratrice del precetto penale che attiene esclusivamente ai giovani assoggettati all’obbligo di leva sino al 31 ottobre 2005, data di cessazione dal servizio dell’ultimo contingente chiamato alle armi il 31 dicembre 2004 (L. n. 226 del 2004, art.1). Pertanto, non può parlarsi di abrogazione e di cessazione degli effetti penali delle relative sentenze irrevocabili, in quanto il servizio di leva stato soltanto sospeso e non già definitivamente abolito.
2.1. GLYPH Inoltre, a seguito dell’istituzione del servizio militare professionale, realizzata dalla L. n. 331 del 2000, non è stato abrogato il reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza, di cui al previgente art. 14, comma secondo, L. n. 230 del 1998, essendo tale condotta ora sussuniibile nella nuova fattispecie di cui all’art. 2110 del d.lgs. n. 66 del 2010, dato che il nuovo testo normativo è sovrapponibile al precedente e che la pena prevista (reclusione da sei mesi a due anni) è rimasta immutata (Sez. 1, n. 21791 del 08/11/2016, dep. 2017, Ferrante, Rv. 270580).
2.2. Del resto, anche anteriormente alla emanazione del d.lgs. n. 66 del 2010, denomiNOME codice dell’ordinamento militare (entrato in vigore il 10 ottobre 2010), la maggioritaria giurisprudenza di legittimità aveva affermato che la fattispecie di reato in esame, non essendo stata abolita, è regolata dal quarto e non dal secondo comma dell’art. 2, cod. pen., secondo cui se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
2.3. Deve poi rilevarsi che il reato per il quale il ricorrente è stato condanNOME non viene meno a seguito della successiva previsione del servizio civile, dato che tale facoltà non sussisteva al momento del suo rifiuto di prestare il servizio militare.
Al rigetto dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2023.