Rifiuto Indicazioni Identità: Anche la Residenza Conta
Il rifiuto indicazioni identità a un pubblico ufficiale è una questione delicata che spesso genera incertezza. È sufficiente fornire nome e cognome o è necessario rispondere a tutte le domande, inclusa quella sulla propria residenza? Con l’ordinanza n. 3264 del 2024, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: l’obbligo di identificazione è completo e il diniego di fornire informazioni essenziali come la residenza integra il reato previsto dall’art. 651 del codice penale.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine dal comportamento di un cittadino che, fermato dalle forze dell’ordine, si rifiutava di comunicare la propria residenza e/o domicilio. Per questa condotta, l’uomo veniva condannato in primo grado e successivamente anche dalla Corte d’Appello di Messina per il reato di cui all’art. 651 c.p. (Rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale).
Non ritenendo corretta la decisione dei giudici di merito, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. A suo avviso, il reato non sussisteva, poiché il rifiuto non riguardava le generalità principali (nome e cognome), ma un dato accessorio come la residenza.
Il Rifiuto Indicazioni Identità e la Decisione della Corte
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici supremi hanno ritenuto che il motivo presentato dall’imputato fosse semplicemente una riproposizione di argomentazioni già correttamente analizzate e respinte dalla Corte d’Appello.
Il fulcro della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 651 del codice penale. La Corte ha confermato l’orientamento consolidato secondo cui il dovere di fornire indicazioni sulla propria identità personale non si esaurisce nella comunicazione del nome e del cognome. Al contrario, esso si estende a tutte le altre informazioni necessarie per una completa identificazione del soggetto, tra cui rientra a pieno titolo il luogo di residenza.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando un principio di diritto già affermato in precedenza (sentenza n. 5091 del 2012). Secondo tale principio, il rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale, sanzionato dall’art. 651 c.p., comprende il diniego di comunicare qualsiasi informazione richiesta per una completa identificazione. Ciò include, senza dubbio, il luogo di residenza.
La ratio della norma è garantire che i pubblici ufficiali possano identificare compiutamente e senza incertezze le persone con cui entrano in contatto nell’esercizio delle loro funzioni. La residenza è un elemento cruciale in questo processo, in quanto permette di localizzare la persona e di procedere con notifiche e altri atti ufficiali. Pertanto, il rifiuto di fornirla ostacola l’attività della pubblica amministrazione e integra la fattispecie di reato.
Di conseguenza, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale per i casi di inammissibilità.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un importante principio giuridico: l’obbligo di cooperazione con le forze dell’ordine ai fini dell’identificazione è ampio e non ammette rifiuti parziali. I cittadini sono tenuti a fornire tutte le informazioni richieste, inclusa la residenza, per consentire una loro completa identificazione. Il rifiuto, anche solo parziale, di fornire tali dati costituisce il reato di rifiuto indicazioni identità. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di adempiere a tali doveri e sulle conseguenze, non solo penali ma anche economiche, che possono derivare da un ricorso giudiziario infondato.
Rifiutarsi di comunicare la propria residenza a un pubblico ufficiale è reato?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, il reato previsto dall’art. 651 del codice penale (rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale) si configura anche quando ci si rifiuta di fornire il proprio luogo di residenza, in quanto tale informazione è considerata essenziale per una completa identificazione della persona.
Cosa si intende per ‘indicazioni sulla propria identità personale’ ai sensi dell’art. 651 c.p.?
L’ordinanza chiarisce che l’espressione non si limita al nome e cognome, ma comprende tutte le informazioni richieste dalle autorità per una completa identificazione, tra cui rientra anche il luogo di residenza e/o domicilio.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Come stabilito nel caso di specie, la dichiarazione di inammissibilità comporta non solo il rigetto del ricorso, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3264 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3264 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità dell’imputato in ordine al reato di cui all’art. 651 cod. pen. – per avere l’imputato rifiutato di fornire ai Carabinieri la pr residenza e/o domicilio.
Ritenuto che tale motivo non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto semplicemente reiterativo di profili di censura già congruamente vagliati dal giudice di merito; la Corte d’appello di Messina in particolare, nell’impugnata sentenza ha fatto corretta applicazione del principio per cui il rifiuto di indicazioni sulla propria identità persona punito dall’art. 651 cod. pen. – va riferito non solo al nome e cognome ma a tutte le altre informazioni richieste per una completa identificazione, fra le quali, quindi, rientra anche i luogo di residenza (Sez. 1 n. 5091 del 17/01/2012 Tshitenge, Rv. 251854 – 01).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un’ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2023.