Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 29911 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 29911 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/03/2023
Popolo
CORTE
SESTA SEZIONE
27.10.1959;
NOME
S.S.
~nato a Catania il
avverso la sentenza del
27
aprile
2022
emessa dalla Corte di appello di Trento;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore general”e NOME NOME
Epiaenaio, cnefia cnies o arclic iarare inammissi5ile il ricorso;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
L.l
l.
..
….~~ato tratto a giudizio dal
Tribunale di Trento per rispondere del delitto di cui all’art.
Pu~blico
328
Ministero del cod. pen., in quanto,
CASSAZ~ONI:
Sent.
(lp-
In altri
~
del prowedimento
.
.
d.lgs.” 19q/03
O
parte•
quanto:
o
Jegg~
>NOME. dalla
3
4
‘tf
43S98/2022
In dibattimento, del resto, non sarebbe emersa la prova che il paziente avrebbe potuto ricevere un sensibile ragionevole vantaggio da terapie domiciliari, in quanto l’unica terapia utile era quella ospedaliera.
In sostanza, se anche la guardia medica avesse effettuato la visita, avrebbe pur sempre consigliato il ricovero e non avrebbe avuto mezzi terapeutici sufficienti per recare un notevole beneficio al paziente.
Nel corpo del primomotivo, il difensore eccepisce, altresì, che la Corte di -, appello illegittimamente rwn avrebbe accolto la richiesta di rinnovazione del dibattimento in ragione della necessità di stabilire, ricorrendCt ad una perizia, la necessità o meno del ricovero ospedaliero del paziente e se la terapia somministrata in ospedale al medesimo potesse essere eseguita a domicilio dalla guardia medica.
Da ultimo, il difensore censura l’eccessiva misura della pena, della pena accessoria e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena .
. 4.2. Con il secondo motivo il difensore eccepisce l’inosservanza deil’art. 521 cod. proc. pen., in quanto la mancata annotazione da parte dell’imputato della telefonata, sull’apposito registro delle richieste di visita domiciliare, cui si riferisce la sentenza di primo grado a pag. 8, non risulta descritta nell’imputazione e non Ł stata oggetto di contestazione da parte del Pubblico Ministero,
Ad avviso del difensore, dalla motivazione della sentenza impugnata non si riuscirebbe a comprendere se tale elemento sia stato utilizzato ai fini dell’affermazione della responsabilità penale dell’imputato ovvero per il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena.
4.3. Con il terzo motivo il difensore deduce la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, in quanto la ricostruzione dei fatti operata in primo grado sulla base delle deposizioni acquisite non sarebbe nØ univoca, nØ adeguatamente convincente al fine di fondare ! .. affermazione della responsabilità penale dell’imputato.
Rileva, infatti, il difensore che l’imputato aveva fornito al paziente l’indicazione che riteneva utile e necessaria, ovvero quella del ricovero in ospedale.
———–~intervento-del-quale-il-pa:ziente-neEessitava,dunque,esc·rbitava-la-sempliee——- visita della guardia medica, come ritenuto, in assoluta buona fede dal paziente; l’ospedalizzazione del paziente, peraltro, non sarebbe stata la conseguenza di asserite omissioni dello ScirŁ, in quanto la terapia somministrata era insufficiente ed era necessario il suo ricovero, senza necessità di ulteriori accertamenti.
La ricostruzione operata dalla sentenza impugnata, dunque, sarebbe stata in contrasto con le risultanze delle prove acquisite nel corso del dibattimento.
a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (Sez. U 1 n. 36551 del 15/07/2010 1 Carelli 1 Rv. 248051- 01; Sez. 3 1 n.·36817 del 14/06/2011, T. 1 Rv. 251081- 01).
La violazione di legge dedotta Ł 1 dunque 1 insussistente.
Con il terzo motivo il difensore deduce la mancanza 1 la contraddittorietà e la’ manifesta illogicità della motivazione, in quanto la ffŁostruzione dei fatti operata in primo grado sulla base dell~ deposizioni acquisite non sarebbe nØ univoca, nØ adeguatamente convincente al fine di fondare l’affermazione della responsabilità penale dell’imputato.
Il motivo Ł inammissibile, in quanto/ fungi dal censurare un vizio di motivazione, sollecita un diretto confronto della Corte di cassazione con le prove assunte nel dibattimento e, dunque, si risolve nella richiesta eli una inammissibile rivalutazione del merito della regiudicanda in sede di legittimità . .
Esula 1 tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione .quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione Ł riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente piø adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997 1 Dessimone, Rv. 207944).
Sono 1 infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capaciti1 esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
Con la prima censura svolta nel primo motivo il difensore censura l’erronea applicazione della legge penale, in relazione all’insussistenza dell’elemento ———soggettivo-e-oggettivo-del-reato-e-dell’errata-interpretazione-dell’art:-32· 8-cod:-pen,- . ——-
7. Il motivo Ł infondato.
7.1. La giurisprudenza di legittimità ha delineato lo statuto della responsabilità del medico addetto al RAGIONE_SOCIALE di guardia medica che non aderisca alla richiesta di intervento domiciliare urgente, muovendo dall’interpretazione del disposto dell’art. 13 del d.P.R. 25 gennaio 1991, n. 41 (Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici addetti al RAGIONE_SOCIALE di guardia medica ed emergenza RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 48 della legge 23 dicembre
n. 23817 del 30/10/2012 (dep. 2013), NOME, Rv. 25571S 01; Sez. 6, n. 12143 del 11/02/2009, NOME, Rv. 242922 01).
7.2. La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, rilevato che tra gli interventi che il sanitario investito della funzione di guardia medica Ł tenuto a compiere senza ritardo, vi sono anche quelli della c.d. terapia del dolore.
Il medico di turno presso il RAGIONE_SOCIALE deve, dunque, svolgere la propria attività dia -gnostica e di intervento tenendo conto anche della scelta del malato terminale che abbia~hiesto di essere assistito al domicilio sulla base di un protocollo di intervento per l’accompagnamento dei malati oncologici in fase terminale, secondo le prescrizioni della legge 15 marzo 2010, n. 38 (Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore) e dei suoi provvedimenti attuativi.
Le cure palliative domiciliari costituiscono, infatti, uno specifico tipo di assistenza domiciliare riconosciuto dal legislatore e rivolto a tutti quei malati affetti da patologie ad andamento cronico ed evolutivo per i quali non esistono terapie, o se esistono, risultano inadeguate a garantire la .stabilizzazione della malattia ed un significativo prolungamento della vita.
Con riferimento a tale peculiare ambito, la giurisprudenza di legittimità ha, dunque, affermato che integra il delitto di rifiuto di. atti d’ufficio la condotta del sanitario in RAGIONE_SOCIALE di guardia medica che non aderisca alla richiesta di recarsi al domicilio di un paziente malato terminale per la prescrizione di un antidolorifico per via endovena e si limiti a formulare per via telefonica le sue valutazioni tecniche e a consigliare la somministrazione di un altro farmaco di cui il paziente già dispone, trattandosi di un intervento improcrastinabile che, in assenza di altre esigenze del RAGIONE_SOCIALE idonee a determinare un conflitto di doveri, deve essere attuato con urgenza, valutando specificamente le peculiari condizioni del paziente (Sez. 6, n. 43123 del 12/07/2017, NOME, Rv. 271378).
La Corte ha rilevato che in queste ipotesi, a differenza della generalità dei casi, l’intervento domiciliare richiesto Ł non solo urgente, per evitare che si consumino le ragioni della sua necessità, rna anche del tutto improcrastinabile ———per-ehØ-si-tr-atta- di- inter:venir-e- per—alle-viar-e- i- fer-ti- deler-i- di- un- paziente- in- fase- – – – – – › terminale.
Nella terapia del malato terminale occorre, del resto, tener conto della volontà del paziente, che abbia optato per l’assistenza domiciliare, e di eventuale ricorso alla sedazione palliativa profonda in associazione alla terapia del dolore ai sensi degli artt. l e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento).
In tale sentenza la Corte ha, altresì, precisato come, in tali frangenti, l’unica giustificazione per il rifiuto della visita domiciliare urgente per il medico di guardia
..
dibattimentale in grado di appello su profili non decisivi ai fini dell’affermazione di responsabilità.
Il delitto di rifiuto di atti di ufficio
Ł, del resto, reato di pericolo, in quanto
prescinde dalla causazione di un danno effettivo e postulc1 semplicemente la potenzialità del rifiuto a produrre un danno o una lesione, che ben può consistere
nella ospedaliizazione cui viene costretto un malato terminale (Sez.
•6;
n.
43123
del
12/07/2017,
NOME, Rv.
271378) ..
E’, dunque, irrilevante il concreto esito dell’omissione, posto che l’interesse tutelato della sanità fisica e ps!chica della •
persona malata deve essere valutato al momento in cui
Ł
rapp1•esentata l’esigenza del suo intervento.
8. Con la terza censura proposta nel primo motivo il difensore deduce l’eccessiva entità della sanzione irrogata, della pena accessoria e la mancata
concessione della sospensione condizionale della pena.
9. Il motivo
Ł, tuttavia, inammissibile per aspecificità.
Il ricorrente contesta, infatti, valutazioni discrezionali niente affatto illogiche e qualificate nel ricorso come «quasi ’emotive’ anzichØ giuridiche», quando al
contrario la Corte di appello ha chiaramente indicato elementi (quali il contesto in cui
Ł
stato manifestato il rifiuto di visita domiciliare, la violazione delle ultime volontà della persona offesa, la violazione dei protocolli medici in materia di cure
palliative, il precedente specifico in rapporto ai ricordati connotati della nuova violazione) che sono giuridicamente e logicamente del tutto idonei a supportare le
conclusioni raggiunte.
10.
Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.
616
cod.
proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
——————————————–P;Q;MI~ . ————————————~
Rigetta il
ricorso e condanna
il ricorrente
al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso il
30/03/2023.
~”~~·A-V
Depositato
In CanceHeria