Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 15874 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15874 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LUCCA
nel procedimento a carico di:
NOME NOME a NUORO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2023 del TRIBUNALE di LUCCA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata udito il difensore
Ritenuto in fatto
Con sentenza in data 5 ottobre 2023, il Tribunale di Lucca, in composizione monocratica, ha assolto NOME dal reato di cui all’art. 651 cod. pen. perché il fatto non sussiste.
Avverso tale sentenza il Pubblico ministero presso tale Tribunale ha proposto ricorso per cassazione deducendo quale unico motivo di censura, la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata, pur dando atto che l’imputata, in occasione di un comizio politico, richiesta da agenti della Polizia di Stato di fornire le proprie generalità, era rifiutata di obbedire al comando, ha tuttavia escluso la sussistenza del reato in quanto, una volta giunta presso il commissariato di polizia, aveva dichiarato le proprie generalità. In tal modo, secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe attribuito valore ad un post factum, irrilevante ai fini del perfezionamento del reato, il quale si consuma per effetto del semplice diniego opposto alla richiesta della polizia.
L’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, sottolineando la contraddizione logica in cui è caduto il Tribunale tra le premesse fattuali accertate nel corso dell’istruttoria e le conclusioni in diritt che ne ha ricavato, nonché la manifesta illogicità della motivazione, fondata su elementi, quali lo stato di agitazione in cui versava l’imputata e il caos del comizio politico in corso, aventi carattere extragiuridico e comunque inidonei ad integrare una causa di giustificazione.
NOME NOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha depositato una memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, attesa l’assenza del vizio dedotto. I testimoni assunti nel corso dell’istruttoria dibattimentale non avrebbero confermato i fatti contestati, dal momento che l’ispettore di polizia NOME COGNOME aveva dichiarato che nell’annotazione di servizio non era riportata alcuna contestazione del reato di cui all’art. 651 cod. pen. Inoltre, non ricordava di essersi identificato, né di aver chiesto a NOME le proprie generalità, né era emerso con certezza che l’imputata avesse compreso quanto le veniva richiesto, e neppure che gli agenti le avessero fatto intendere la loro qualifica.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il reato di cui all’art. 651 cod. pen. si perfeziona con il semplice rifiuto di fornire al pubblico ufficiale indicazioni circa la propria identità personale. Trattandosi di reato
istantaneo, è irrilevante, ai fini dell’integrazione dell’illecito, che tali indicaz vengano fornite successivamente o che l’identità del soggetto sia facilmente accertata per la conoscenza personale da parte del pubblico ufficiale o per altra ragione (Sez. 6, n. 598 del 10/11/2023, dep. 2024, COGNOME; Sez. 1, n. 9957 del 14/11/2014, dep. 2015, COGNOME NOME, Rv. 262644 – 01).
3. Nella specie, il Tribunale di Lucca ha dato conto dello svolgimento dei fatti come ricostruiti nel corso dell’istruttoria dibattimentale attraverso l’esame degli agenti della Polizia di Stato intervenuti nel corso di un comizio politico, tenutosi a Viareggio il 12 settembre 2020. Da tali dichiarazioni era emerso che NOME si trovava sotto il palco in uno stato di forte agitazione, sicché gli agenti, in abiti civ ma con la placca di riconoscimento in vista, erano intervenuti invitandola ad allontanarsi, in quanto non indossava la mascherina che all’epoca era obbligatoria, e chiedendole di fornire le proprie generalità. La donna si era rifiutata di obbedire ad entrambe le richieste. Quindi erano intervenuti altri agenti in divisa per allontanarla, ma l’imputata aveva opposto resistenza. Infine, condotta presso il Commissariato, aveva dichiarato le proprie generalità.
A fronte di tale ricostruzione degli accadimenti, il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero gli estremi del reato contestato sia in ragione della condotta successivamente tenuta dall’imputata, che aveva poi decliNOME le sue generalità, sia in ragione del contesto caotico del comizio, in cui si erano svolti i fatti, nonché dello stato di agitazione in cui versava NOME.
Trattasi di motivazione all’evidenza contraddittoria, che disattende il pacifico insegnamento della giurisprudenza di legittimità.
Invero, come correttamente affermato dall’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, la sentenza impugnata, dando conto delle risultanze dell’istruttoria, ha descritto in fatto la sussistenza di tutti gli elementi della fattispecie incriminatrice, avendo dato conto del rifiuto opposto alla richiesta della polizia di indicare le proprie generalità e l circostanza che gli agenti indossavano placche di riconoscimento. Ha poi contraddittoriamente escluso l’esistenza del reato, dando rilevanza ad una condotta successiva, quella di aver spontaneamente decliNOME le generalità, irrilevante ai fini dell’integrazione del reato, il quale ha natura di reato istantaneo nonché al contesto in cui i fatti sono avvenuti, il quale tuttavia non rileva ai fini della integrazione della fattispecie di cui all’art. 651 cod. pen., né integra alcuna causa di giustificazione.
Nessun pregio rivestono le argomentazioni svolte dalla difesa nella propria memoria, secondo la quale dall’istruttoria dibattimentale sarebbe emersa l’insussistenza degli elementi del reato contestato. Costituisce principio
consolidato quello per cui nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti indicati come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601). Il compito del giudice di legittimità, invero, non consiste nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma esclusivamente nel fatto di stabilire se questi ultimi abbiano esamiNOME tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione degli stessi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regola della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 dep. 1996, Clarke, Rv. 203428; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, COGNOME G, Rv. 215745; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, COGNOME, Rv. 229369).
Nel caso in esame, la sentenza impugnata è incorsa nel vizio denunciato, sicché deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Lucca in diversa persona fisica.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di Lucca, in diversa persona fisica.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024.