Rifiuto Etilometro: Anche la Seconda Prova è Obbligatoria
Il rifiuto etilometro è un tema di grande attualità nel diritto della circolazione stradale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 42918/2024, torna a fare chiarezza su un punto cruciale: cosa accade se un conducente, dopo aver effettuato il primo test alcolimetrico, si rifiuta di sottoporsi al secondo? La risposta dei giudici è netta e conferma un orientamento consolidato: il reato si configura ugualmente. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla condanna di un automobilista da parte del Tribunale e, successivamente, della Corte di Appello di Bologna per il reato previsto dall’articolo 186, comma 7, del Codice della Strada. La sua colpa era quella di essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento per la verifica del tasso alcolemico.
La difesa dell’imputato si basava su un’argomentazione specifica: egli aveva acconsentito a una prima misurazione, ma si era opposto solo alla seconda prova. A suo avviso, questo comportamento non avrebbe dovuto integrare il reato contestato. Di fronte alla conferma della condanna in appello, l’automobilista ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione nella sentenza.
La Decisione della Corte di Cassazione sul rifiuto etilometro
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le argomentazioni della difesa infondate. Secondo i giudici, il ricorso si limitava a riproporre le stesse doglianze già esaminate e respinte correttamente dalla Corte d’Appello, senza introdurre elementi di critica nuovi e specifici contro la decisione impugnata.
Questo approccio, definito ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi, rende il ricorso non meritevole di essere esaminato nel merito. La Corte ha quindi colto l’occasione per ribadire i principi giuridici che regolano la materia del rifiuto etilometro.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della decisione risiede nella natura stessa dell’accertamento alcolimetrico. La legge prevede che la verifica del tasso di alcol nel sangue debba avvenire tramite due misurazioni, effettuate a breve distanza di tempo l’una dall’altra. Questo doppio test non è una formalità, ma una garanzia per l’accuratezza e l’affidabilità del risultato.
La Corte di Cassazione ha chiarito che il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento è integrato da qualsiasi condotta che ostacoli il completamento dell’intero iter previsto dalla normativa. Pertanto, anche il rifiuto di eseguire solo il secondo test costituisce un comportamento che impedisce di portare a termine la procedura di verifica.
In sostanza, l’obbligo del conducente non è quello di sottoporsi a ‘un’ test, ma a ‘l’accertamento’ nel suo complesso, che per legge è composto da due prove. Sottrarsi alla seconda equivale a vanificare l’intera procedura, integrando così pienamente la fattispecie penale.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La pronuncia della Cassazione ha importanti implicazioni pratiche per tutti gli automobilisti. Essa conferma senza ombra di dubbio che non esiste discrezionalità: quando le forze dell’ordine richiedono di sottoporsi al test dell’etilometro, la collaborazione deve essere completa e protrarsi per entrambe le misurazioni richieste.
L’errore di pensare che basti ‘soffiare una volta’ può costare caro. Il rifiuto, anche solo parziale, fa scattare automaticamente la sanzione penale più grave prevista dall’articolo 186 del Codice della Strada, la stessa applicata a chi guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, a prescindere dal reale stato di ebbrezza. Questa ordinanza serve da monito: la procedura di accertamento è un atto unitario e non frazionabile, e il rifiuto di una sua parte equivale al rifiuto del tutto.
Rifiutare solo la seconda prova dell’alcoltest è reato?
Sì. La Corte di Cassazione ha confermato che anche il solo rifiuto di sottoporsi alla seconda misurazione con l’etilometro è sufficiente per integrare il reato previsto dall’art. 186, comma 7, del Codice della Strada, in quanto impedisce il completamento della procedura di accertamento.
Perché sono necessarie due prove con l’etilometro?
La procedura di accertamento alcolimetrico prevede due misurazioni distinte, da effettuare a breve distanza l’una dall’altra, per garantire l’affidabilità e la correttezza del risultato finale e tutelare così l’indagato da possibili errori dello strumento.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione si limita a ripetere gli stessi motivi dell’appello?
Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, un ricorso per Cassazione che si limita a una ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi già dedotti e respinti in appello è considerato inammissibile. Il ricorso, infatti, deve contenere una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata, non una semplice riproposizione delle stesse difese.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42918 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42918 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna del 17 marzo 2023 con cui COGNOME NOME era stato condanNOME alla pena di mesi otto di arresto ed euro 2.000 di ammenda in relazione al reato di cui all’art. 186, co. 7 C.d.S.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione, lamentando vizio di motivazione in relazione all’affermazione di penale responsabilità. Si contesta che l’imputato aveva già acconsentito ad un primo accertamento alcolimetrico prima di rifiutare di sottoporsi al secondo.
3. Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, NOME, Rv. 231708).
Il ricorrente si limita a reiterare doglianze già prospettate con l’atto di appello, inerenti all’irrilevanza del rifiuto di sottoporsi ad una seconda prova ai fini dell’accertamento del reato. Tale profilo di censura, tuttavia, è già stato adeguatamente vagliato con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e non risulta scandito da necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. I Giudici di merito, facendo corretta applicazione dei principi affermati da ‘questa Corte di legittimità, hanno rilevato che il reato contestato deve ritenersi integrato anche in caso di rifiuto di sottoporsi solo ad un secondo test in quanto si tratta comunque di condotta che ostacola la conclusione dell’iter previsto, comprensivo di due distinti accertamenti da effettuarsi a breve distanza l’uno dall’altro (Sez. 6, n. 15967 del 08/03/2016, COGNOME, Rv. 266994 – 01; Sez. 4, n. 45919 del 03/04/2013, Rv. 257540 – 01).
4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024.