Rifiuto Etilometro: L’Indisponibilità dell’Apparecchio Giustifica il Conducente?
La questione del rifiuto etilometro è un tema caldo nel diritto della circolazione stradale. Molti automobilisti credono, erroneamente, che l’assenza dell’apparecchio sulla pattuglia possa giustificare il proprio diniego a sottoporsi al test. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il reato si configura con la semplice manifestazione di volontà, rendendo irrilevanti le circostanze logistiche. Analizziamo insieme questa importante pronuncia.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un automobilista condannato sia in primo grado che in appello per il reato previsto dall’art. 186, comma 7, del Codice della Strada. L’uomo era stato fermato dalle forze dell’ordine mentre guidava la sua auto “a zig zag”, creando un palese pericolo per la circolazione. Al momento del controllo, presentava chiari segni di alterazione psicofisica e un alito vinoso, elementi che hanno indotto gli agenti a richiedere il test alcolemico. Di fronte a tale richiesta, l’imputato opponeva un netto rifiuto.
La Tesi Difensiva e il Ricorso in Cassazione
La difesa dell’imputato ha basato il ricorso per cassazione su un unico punto: la mancanza e l’illogicità della motivazione della sentenza di condanna. Secondo il ricorrente, il reato non poteva sussistere poiché gli stessi agenti intervenuti avevano ammesso di non avere l’etilometro a disposizione sul luogo del fermo. Questa circostanza, a suo dire, rendeva la richiesta illegittima e, di conseguenza, il rifiuto non punibile.
La Decisione sul rifiuto etilometro: un Reato Istantaneo
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. I giudici hanno sottolineato come la sentenza d’appello fosse ben motivata e priva di vizi logici. La Corte ha chiarito un aspetto cruciale che definisce la natura del reato di rifiuto etilometro.
Le Motivazioni
Il punto centrale della decisione risiede nella natura di “reato istantaneo” della condotta in esame. La Corte ha spiegato che il reato si perfeziona nel preciso istante in cui il soggetto manifesta la propria indisponibilità a sottoporsi all’accertamento. La volontà contraria del conducente è, di per sé, sufficiente a integrare la fattispecie criminosa.
È risultato del tutto irrilevante che gli agenti non avessero con sé l’apparecchio. La legge (art. 186, comma 4, C.d.S.) prevede espressamente che il conducente possa essere accompagnato presso il più vicino ufficio o comando di polizia per eseguire il test. L’imputato, secondo la ricostruzione dei fatti, si era “strenuamente dichiarato indisponibile a sottoporsi all’accertamento” in generale, e non solo in quel luogo e in quel momento. Il suo rifiuto era assoluto e non condizionato alla mancanza dello strumento. Di conseguenza, la sua condotta ha perfezionato il reato nel momento stesso in cui ha espresso il suo diniego.
Le Conclusioni
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro: il rifiuto etilometro è un reato che si fonda sulla volontà del soggetto e non sulle modalità operative delle forze dell’ordine. Per i conducenti, ciò significa che opporre un rifiuto verbale al test alcolemico è una scelta che comporta immediate conseguenze penali, a prescindere dal fatto che la pattuglia sia dotata o meno dell’apparecchio. La possibilità di essere condotti in un ufficio per l’accertamento è una procedura standard che non invalida la richiesta degli agenti. La sentenza ribadisce quindi che la collaborazione con le forze dell’ordine è l’unica via per evitare di incorrere in una condanna per questo specifico reato.
È possibile rifiutare l’etilometro se la polizia non ha l’apparecchio con sé?
No. Secondo la Corte, il reato si perfeziona con la sola manifestazione di indisponibilità a sottoporsi all’accertamento. Gli agenti hanno la facoltà di accompagnare il conducente presso il più vicino ufficio o comando per effettuare il test.
Quando si considera commesso il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcolimetrico?
Il reato ha natura istantanea e si considera commesso nel momento stesso in cui la persona esprime verbalmente il proprio rifiuto o manifesta la propria indisponibilità a sottoporsi al test, indipendentemente da altre circostanze.
Quali sono le conseguenze se un ricorso in Cassazione per questo reato viene dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la conferma della condanna e obbliga il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata di 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12601 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12601 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della C Appello di Palermo indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna pr dal Tribunale di Termini Imerese in ordine al reato di cui all’art.186, comma 7, CdS.
L’esponente lamenta mancanza ed illogicità della motivazione inquanto il reato stato ritenuto sussistente pur se gli agenti intervenuti in loco avevano affermato d disposizione l’etilometro.
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
La sentenza impugnata reca congrua motivazione del tutto priva da vizi di i manifesta, considerando che, sulla base RAGIONE_SOCIALE testimonianze degli ufficiali di PG, fermato mentre conduceva la propria autovettura a zig zag con evidente perico circolazione, presentandosi in stato di alterazione e con alito vinoso, aveva oppos rifiuto a sottoporsi all’accertamento del tasso alcolimel:rico. Aggiunge l’impugnata pr risulta irrilevante la non immediata disponibilità dell’etilometro da parte degli agen Detta circostanza, infatti, non può far ritenere lecito il rifiuto espresso dall’imp norma di legge ( art. 186, comma 4, Cds) può essere accompagnato presso il più vicin o comando. Orbene, il predetto imputato, secondo la pacifica ricostruzione dei fatt nelle sentenze di merito, si era strenuamente dichiarato inclisponibile all’accertamento. Va invero rammentato che il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti a integra un reato di natura istantanea che si perfeziona con la manifestazione di in da parte dell’agente (Sez. 4, n. 5909 del 08/01/2013, Rv. 2547 Sez. 4, n. 5409 del 27/01/2015, Rv. 262162 – 01).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. s del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del proc consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2024
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