Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38124 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38124 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ATINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma in data 3 marzo 2025, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Cassino in data 3 novembre 2020, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada;
rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce in fatto che non vi fu alcun rifiuto alla sottoposizione alla prova con etilonnetro, ma solo a quello preliminare (ritenuto legittimo perché lo stato di ebbrezza risultava già da indicatori sintomatici), è inammissibile poiché mera riproposizione – non accompagnata da una puntuale critica – di una censura già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatto riportati: la Corte, infatti, ha osservato, richiamando le conformi valutazioni del Tribunale, che il ricorrente si rifiutò sia di sottoporsi all’accertamento preliminare di cui all’art. 186 comma 3, cod. strada, sia, in un secondo momento, di sottoporsi all’accertamento invasivo ex art. 186, comma 4, cod. strada, fermo restando che la sanzione penale opera in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 della medesima disposizione;
considerato, inoltre, che la tesi secondo la quale il ricorrente poteva rifiutare di sottoporsi agli accertamenti preliminari essendo già emerso aliunde lo stato di potenziale ebbrezza (p. 8 ricorso) è manifestamente infondata, in quanto l’art. 186, comma 3, cod. strada non prevede limiti alla ripetizione delle prove preliminari, né pone condizioni alla facoltà degli agenti di procedervi, trattandosi di accertamenti qualitativi non invasivi (Sez. 4, n. 51773 del 26/11/2014, Sculco, Rv. 261546 – 01);;
ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso, che il ricorrente non si confronta con il principio recentemente espresso dalle Sezioni Unite (Sez. Un., 12 dicembre 2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 – 01), secondo il quale la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 continua ad essere applicabile, dopo l’introduzione dell’art. 2, comma 1, lett. a), della legge 27 novembre 2021, n. 134, in relazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 (come quello per cui si procede); pertanto, alla data della sentenza di appello (3 marzo 2025) il termine di 5 anni, decorrente dal 24 marzo 2019 ed incrementato del periodo di sospensione di anni 1 e mesi 6, non era ancora decorso al momento della decisione
impugnata, né alla data odierna, dovendosi in tal caso tener conto dell’ulteriore periodo di sospensione connesso alla pendenza del giudizio di legittimità;
considerato che l’ulteriore motivo, con cui si lamenta violazione di legge quanto alla correzione del nome del Presidente del Collegio, come riportato nel dispositivo, è manifestamente infondato ed aspecifico, non spiegando per quale ragione l’errore avrebbe determinato la nullità della decisione (non essendo dedotta la violazione dell’art. 525 cod. proc. pen.) e trattandosi piuttosto di una mera irregolarità (cfr., Sez. 6, n. 5917 del 06/12/2011, dep. 2012, Mustafa, Rv. 252408 – 01);
considerato, inoltre, che in caso di contrasto, in merito alla composizione del giudice collegiale, tra il contenuto del verbale di udienza e l’intestazione della sentenza debba darsi prevalenza al primo, che gode di fede privilegiata fino a querela di falso; il refuso contenuto in sentenza è, dunque, emendabile con il rimedio della correzione dell’errore materiale (cfr. Sez. 5, n. 2809 del 12/11/2014, dep. 2015, Ronchese, Rv. 262587 – 01; Sez. 2, n. 32991 del 24/06/2011, V., Rv. 251350 – 01); d’altra parte, nulla deduce il ricorrente in merito a un’ipotetica effettiva diversa composizione della Corte di appello o all’estraneità alla decisione del magistrato sottoscrittore, non articolando formali doglianze in ordine alla falsità del suddetto verbale (cfr., Sez. 5, n. 29655 del 19/05/2023, dep. 2023, Chierchia, Rv. 284848 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11 novembre 2025