Rifiuto Etilometro: la Cassazione Conferma la Condanna e Dichiara il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato un caso di rifiuto etilometro, ribadendo principi importanti sia sulla valutazione della gravità del fatto sia sui requisiti di ammissibilità del ricorso. La vicenda riguarda un’automobilista condannata per essersi rifiutata di sottoporsi al test alcolimetrico dopo essere stata fermata dalle forze dell’ordine. Analizziamo la decisione per comprendere le ragioni che hanno portato alla conferma della condanna.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine da un controllo stradale avvenuto a Giardini Naxos il 19 dicembre 2019. Un’automobilista veniva fermata e, invitata a sottoporsi al test dell’etilometro, si rifiutava. Per tale comportamento, veniva tratta a giudizio per il reato previsto dall’art. 186, comma 7, del Codice della Strada.
Il Tribunale di Messina la riteneva responsabile e, pur concedendo le attenuanti generiche, la condannava a una pena di sei mesi di arresto e 1800,00 Euro di ammenda. La decisione veniva successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Messina con sentenza del 18 novembre 2022.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputata, tramite il suo difensore, decideva di presentare ricorso per Cassazione, basandolo su due motivi principali:
1.  Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). Secondo la difesa, il fatto era di minima gravità e meritava di non essere punito.
2.  Erronea applicazione della legge penale e insufficienza della motivazione riguardo alla determinazione della pena (artt. 132 e 133 c.p.). La difesa contestava la scelta dei giudici di applicare una pena superiore al minimo edittale.
Rifiuto Etilometro e la Decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambe le censure, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha osservato che i motivi proposti non erano altro che una ripetizione delle argomentazioni già presentate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello. Questo tipo di ricorso, definito ‘reiterativo’, non può trovare accoglimento in sede di legittimità.
La Questione della Particolare Tenuità del Fatto
Riguardo al primo motivo, i giudici supremi hanno ricordato che la valutazione sulla ‘tenuità del fatto’ richiede un’analisi complessa di tutte le circostanze del caso concreto. Citando un’importante sentenza delle Sezioni Unite, la Corte ha specificato che bisogna considerare le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l’entità del danno o del pericolo.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente ritenuto che, sebbene la condotta non fosse abituale, essa aveva generato un potenziale pericolo di non lieve entità per la circolazione stradale e per l’incolumità pubblica. Questo elemento di pericolo concreto è stato decisivo per escludere la possibilità di applicare il beneficio della non punibilità.
La Motivazione della Pena
Anche il secondo motivo è stato giudicato infondato. La Corte di Cassazione ha validato la motivazione dei giudici di merito sullo scostamento della pena dal minimo. La sentenza d’appello aveva infatti giustificato tale scelta non solo con la gravità del pericolo creato, ma anche con il contegno tenuto dall’imputata dopo l’intervento dei Carabinieri. Questi elementi, valutati ai sensi dell’art. 133 c.p., sono sufficienti a motivare una pena più severa rispetto al minimo previsto dalla legge.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nel carattere ‘inammissibile’ del ricorso. La Corte Suprema non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un giudice di legittimità, che valuta la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Quando un ricorso si limita a riproporre le stesse questioni già esaminate e respinte in appello, senza individuare vizi specifici di legittimità nella sentenza impugnata, esso viene dichiarato inammissibile.
In questo caso, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua e logica sia per negare la particolare tenuità del fatto, evidenziando il pericolo concreto per la sicurezza stradale, sia per giustificare l’entità della pena, basandosi sulla gravità della condotta e sul comportamento successivo dell’imputata. Pertanto, non sussistevano i vizi denunciati dalla difesa.
Le Conclusioni
Questa decisione ribadisce due principi fondamentali. Primo, il reato di rifiuto etilometro non può essere automaticamente considerato di ‘particolare tenuità’ se la condotta ha creato un potenziale e significativo pericolo per la pubblica incolumità. La valutazione del giudice deve essere ancorata alle specificità del caso concreto. Secondo, un ricorso in Cassazione deve sollevare questioni di diritto o vizi logici evidenti nella motivazione, non può essere una semplice riproposizione delle argomentazioni già discusse nei gradi di merito. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato, come conseguenza, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
 
Perché è stata esclusa la ‘particolare tenuità del fatto’ nel caso di rifiuto etilometro?
L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché la condotta dell’imputata, pur non essendo abituale, ha generato un potenziale pericolo di non lieve entità per la circolazione stradale e la pubblica incolumità.
Su quali basi è stata giustificata una pena superiore al minimo?
La pena è stata fissata in una misura superiore al minimo edittale in ragione della gravità del pericolo causato dalla condotta e del contegno tenuto dall’imputata dopo l’intervento dei Carabinieri.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure proposte erano meramente reiterative di doglianze già sollevate in appello e che la Corte di merito aveva già adeguatamente valutato e respinto con una motivazione congrua.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6946 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 6946  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 18 novembre 2022 la Corte d’appello di Messina ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale aveva ritenuto NOME responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e, concesse le circostanze attenuanti generiche, la aveva condannato alla pena di mesi sei di arresto ed Euro 1800,00 di ammenda (fatto accertato in Giardini Naxos il 19.12.2019).
 Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi di ricorso.
Con il primo deduce la violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’art. 131 bis cod.pen. per violazione di legge e vizio motivatorio.
Con il secondo deduce la violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 132 e 133 cod.pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e per insufficienza della motivazione.
Parte ricorrente ha depositato altresì memoria difensiva.
Il ricorso é inammissibile.
Ed invero entrambe le censure sono reiterative di analoghe doglianze svolte in appello che la Corte di merito ha adeguatamente valutato con congrua motivazione.
Ed invero quanto alla mancata pronuncia ex art. 131 bis cod.pen. va premesso che in base all’indirizzo espresso dalle Sezioni Unite della Corte di legittimità ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità in parola, giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 – dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 266590).
Nella specie la sentenza impugnata ha ritenuto che nonostante la condotta dell’imputata non possa ritenersi abituale, la stessa tuttavia é stata fonte di un potenziale pericolo di non lieve entità per la circolazione stradale e quindi per la pubblica incolumità.
Quanto al secondo motivo, la sentenza impugnata ha motivato lo scostamento della pena dal minimo edittale in ragione della gravità del pericolo e del contegno tenuto dall’imputata dopo l’intervento dei Carabinieri.
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese
carattere dilatorio del ricorso, appare equo stabilire nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14.12.2023