Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 15228 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 15228 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a FROSINONE il 30/08/1980
avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma con la sentenza in epigrafe ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Frosinone del 12.1.2024 nei confronti di NOME NOME alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 186 comma 7 e 187 comma 8 D.Ivo 285/92 perché alla guida del veicolo Renault Clio, tg CODICE_FISCALE di proprietà di COGNOME NOME, si rifiutava di sottoporsi agli accertamenti di cui ai commi 3,4,5 art. 186 e comma 2, 2 bis 3, 4 art 187 CDS, pur evidenziando un forte alito vinoso, equilibrio precario, pupille dilatate e linguaggio sconnesso. In Acuto il 23.03.2021.
Ha presentato ricorso, a mezzo del difensore di fiducia, COGNOME NOME deducendo i seguenti motivi:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in quanto risultano insussistenti gli elementi costitutivi del reato risultando evidente che al momento del controllo i Carabinieri non avessero a disposizione la strumentazione necessaria per la misurazione del tasso alcolemico e che dovevano acquisirla da altra pattuglia dei Carabinieri di Anagni, con la conseguente violazione della procedura contemplata dall’art. 186 comma 7 CDS. Lamenta che la Corte di appello non ha tenuto presente la tesi difensiva secondo la quale il rifiuto riguardava solo l’invito a recarsi in ospedale.
2.2. Violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 187, comma 8, cod. strada e vizio di motivazione. Lamenta che nell’atto di appello era stato richiamato il verbale di contestazione di infrazioni del 23.03.2021 nel quale è indicato l’invito a sottoporsi ad accertamenti alcolemici mediante etilometro e ad accertamenti presso la struttura sanitaria finalizzati a stabilire l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. Ribadisce, pertanto, che il rifiuto era collegato alla sottoposizione ad accertamenti clinici e non alla sottoposizione all’etilometro.
2.3. Vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dell’elemento psicologico in quanto il ricorrente intendeva sottoporsi agli accertamenti sul posto ma non in ospedale ove era stato invitato ad effettuarli e ciò per paura degli aghi e di contrarre il covid.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte ha omesso di valutare che la condotta dell’imputato non poteva arrecare concreto pericolo agli utenti della strada e che quando fu fermato dai Carabinieri ebbe un comportamento estremamente collaborativo.
2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla omessa conversione in lavori di pubblica utilità ai sensi degli art. 1E36 comma 9 CDS e
187 comma 8 bis CDS anche in considerazione della dichiarazione di disponibilità dell’Associazione RAGIONE_SOCIALE, depositata con la memoria difensiva del 10.10.2024. La Corte territoriale ha ritenuto ostativo un precedente specifico peraltro lontano nel tempo, risalente al 2015, e non ha tenuto conto del comportamento collaborativo, adottando una motivazione apparente che richiama apoditticamente l’allarme sociale della condotta dell’imputato senza effettuare un giudizio di prognosi sfavorevole riguardante le prescrizioni derivanti dalla applicazione della pena sostitutiva.
2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione del lavoro di pubblica utilità in relazione ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen., in considerazione della personalità dell’imputato padre di famiglia e lavoratore.
3. Il Procuratore generale in sede ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primi tre motivi di ricorso sono manifestamente infondati in quanto non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlat congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazio-ne). Ebbene, a prescindere dal profilo della eventuale distanza chilometrica del nosocomio, è utile chiarire che la fattispecie concreta oggetto di esame rientra nelle ipotesi per le quali è configurabile il reato di rifiut contemplato dall’art. 186, comma 7, cod. strada. Ed invero, ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell’art. 186 cod. strada, a cui fa riferimento il comma settimo del medesimo articolo, gli organi di Polizia stradale, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili (art. 186, comma 3, cod. strada). Ove i predetti accertamenti qualitativi di cui al comma 3 abbiano dato esito positivo, in ogni caso d’incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli organi di Polizia stradale hanno la facoltà di
effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento/ anche accompagnando il conducente presso il più vicino ufficio o comando (art. 186, comma 4, cod. strada). Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate (art. 186, comma 5, cod. strada).
Nel caso in esame poiché l’imputato non era stato coinvolto in un incidente stradale risulta dalla ricostruzione del quadro probatorio, in particolare dalla testimonianza del carabiniere NOMECOGNOME fol 2 sentenza impugnata, che il ricorrente fu invitato ad effettuare gli accertamenti sul posto tramite la pattuglia di Anagni che aveva a bordo il precursore e l’etilometro e che il COGNOME dopo essere stato identificato espresse immediatamente il proprio rifiuto a sottoporsi ai test e proprio a seguito di ciò non fu attivata la richiesta di far confluire l’auto dotat della strumentazione necessaria.
2.1.Quanto al profilo di doglianza di cui al trattamento sanzionatorio i giudici del gravame del merito, hanno dato motivatamente conto del loro diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche valutando negativamente il comportamento tenuto dal COGNOME a fronte della pattuglia che intimò l’alt, dopo aver posto in essere una pericolosa condotta di guida con invasione dell’altra corsia, oltre che sulla base dei precedenti specifici
Il provvedimento impugnato appare, pertanto, collocarsi nell’alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenu decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuant generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell’imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale). In caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell’articolo 62bis c.p. operata con il d.l. 23.5.2008 n. 2002 convertito con modíf. dalla I. 24.7.2008 n. 125 che ha sancito essere l’incensuratezza dell’imputato non più idonea da sola a giustificarne la concessione va ribadito che è assolutamente sufficiente, come avvenuto nel caso che ci occupa, che il giudice si limiti a dare conto in motivazione di avere ritenuto l’assenza di elementi o circostanze positive a tale fine (cfr. ex multis Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 –
01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME ed altri, Rv. 260610 – 01; conf.
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986 – 01).
2.2. Quanto alla sostituzione della sanzione penale con il lavoro di pubblica utilità di cui al quinto e al sesto motivo deve osservarsi che in astratto
costituisce una previsione legale propria del reato per cui si procede (art.186
Codice della Strada); e che nel caso di specie non ricorrono esclusioni oggettive
(come nel caso in cui all’accertamento di uno stato di ebbrezza alcolica sì
accompagni anche un sinistro stradale derivato da tale condizione), né esclusioni soggettive in quanto il COGNOME non si era ancora avvalso di tale istituto e non vi
era alcuna opposizione all’applicazione, anzi ne aveva fatto espressa richiesta fin dalla prima istanza di applicazione della pena (art.186 comma 9 bis C.d.S.).
La esclusione operata dai giudici di merito nel caso in oggetto ( v anche fol 7
sentenza di primo grado) si fonda però su una motivazione coerente e logica di inadeguatezza in concreto in considerazione delle modalità della condotta e del
precedente penale specifico che esclude di formulare una prognosi positiva sulla efficacia rieducativa della misura richiesta. La Corte di legittimità ha affermato il
principio che la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 186, comma 9bis CDS è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, da compiersi secondo i criteri dettati dall’art. 133 cod. pen. (così ex multis Sez. 4, n. 1015 del 10/12/2015 dep. il 2016, COGNOME, Rv. 265799; Sez. 4, n. 16387 del 23/10/2014 dep. il 2015, COGNOME, Rv. 263385; Sez. 4, n. 15018 del 13/12/2013 dep. il 2014, COGNOME, Rv. 261560).
Al rigetto del ricorso segue la condanna ala pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 9 aprile 2025
Il Consigliere estensore
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Il Presiden