Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34624 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 34624  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale in ordine alla sussistenza della penale responsabilità per il reato di guida in stato d’ebbrezza di cui all’art.187, comma 7, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il motivo in questione non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata oltreché privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Lo stesso è, poi, manifestamente infondato in quanto deduce difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all’esauriente disamina dei dati probatori.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
I giudici del gravame di merito, nel richiamare il dictum concernente il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, hanno congruamente argomentato in ordine agli elementi ritenuti decisivi ai fini dell’affermazione della responsabilità penale dell’imputato. Questi, invero, non ha addotto alcuna giustificazione concreta e attendibile alla propria condotta omissiva, limitandosi a prospettare una generica difficoltà a mantenere il soffio per il tempo prescritto. Ma la Corte di appello di Milano ha, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, correttamente qualificato tale condotta come mero espediente elusivo finalizzato ad evitare l’accertamento formale dello stato di ebbrezza, evidenziando peraltro come la condotta dilatoria si sia manifestata unicamente dopo l’esecuzione del pre-test.
Ciò appare sufficiente a ritenere integrato il reato contestato sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo.
Né si comprende per quale motivo, che peraltro non esplicita nemmeno l’odierno ricorso, per quale ragione i giudici del merito non avrebbero dovuto dare credito alle dichiarazioni del verbalizzante.
Altrettanto pacifico, è che il reato contestato abbia natura istantanea e si perfezioni non solo con la manifestazione di indisponibilità da parte dell’agente a sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici (Sez. 4, sentenze n. 5909/2013 e 13572/2019) ma anche quando questo attui una condotta elusiva del metodo di misurazione del tasso alcolennico (Sez. 4, n. 3202/2019).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 07/10/2025