Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6772 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6772 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PORTOMAGGIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sulle conclusioni del Pubblico Ministero
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Bologna il 13 gennaio 2023 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall’imputato, con cui il Tribunale di Ferrara il 3 marzo 2021, all’esit dibattimento, ha riconosciuto NOME COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 186, com 7, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, per essersi rifiutato di sottoporsi alla seconda pro test alcolinnetrico, fatto commesso 1’8 maggio 2018, in conseguenza condannandolo alle pene, principale ed accessoria, di giustizia.
Ricorre per la cassazione della sentenza l’imputato, tramite Difensore di fiduci affidandosi a cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo censura violazione e falsa applicazione dell’art. 186 del d.lgs. 285 del 1992. Ribadita la tesi difensiva, già sostenuta nei gradi di merito ma disattesa decidenti, della improvvisa crisi di asma che ha colpito, tra il primo e il secondo contro ricorrente, che si era mosso in auto proprio per procurarsi il farmaco “Vento/in”, si sottolinea comunque la già raggiunta sufficienza, ai fini della contestazione della violazione della let del comma 2 dell’art. 186 del codice della strada, dell’esito del “precursore” e del pr controllo, cui l’imputato si è spontaneamente sottoposto, non essendovi, in realtà, obbligo legge di effettuare due verifiche e, conseguentemente, di sottoporsi ad entrambe: da qui l irrilevanza-inutilità del supposto rifiuto, che tale – si ribadisce – ad avviso della Difesa
Si sottolinea, inoltre, la più favorevole disciplina sanzionatoria, anche sotto il profil conseguenze del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), erroneamente non contestato rispetto a quello, invece erroneamente contestato e ritenuto, di cui all’art. 186, comma 7, codice della strada.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia mancanza, contradddittorietà e/o manifesta illogicità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto avere l’imputato inscenat malore subito dopo il primo controllo, avendo disatteso il contributo del sanitario AVV_NOTAIO, escusso sul punto in primo grado, ed apparendo illogica tale supposta messa in scena, che, a rigore, ove fosse tale (cioè, appunto, una messa in scena), l’imputato avrebbe potuto e dovuto porre in essere prima di sottoporsi a qualsiasi esame.
2.3. Con il terzo motivo la Difesa si duole della ritenuta violazione dell’art. 62-bis cod. pen e di vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuan generiche, richieste e negate con motivazione che si stima essere erronea ed illegittima.
2.4. Con il quarto motivo critica la sentenza nella parte in cui ha omesso di applicare sospensione condizionale della pena (art. 163 cod. pen.), specialmente sottolineandosi essersi estinto per buon esito della messa alla prova il reato precedentemente commesso dall’imputato.
2.5. Infine, l’ultimo motivo ha ad oggetto la dedotta inosservanza o erronea applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., di cui ricorrerebbero i pres nel caso di specie.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il P.G. della Corte di cassazione nella requisitoria scritta del 28 ottobre 2023 ha chie dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Premesso che il reato si prescriverà non prima dell’8 novembre 2024, il ricorso manifestamente infondato per le seguenti ragioni.
Tutti i motivi, a ben vedere, sono meramente reiterativi di motivi e di argomenti g svolti in appello e già tutti disattesi con motivazione che risulta non illogica né incongrua.
In particolare, quanto ai primi due motivi di ricorso, relativi all’affermazione di respons dell’imputato, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio per cui i reato di cui all’art. 186, comma 7, del codice della strada (rifiuto di sottoporsi agli accert alcolimetrici), la condotta di colui che, pur essendosi sottoposto alla prima prova del rel test, rifiuti di eseguire la seconda, in – quanto, ai fini del perfezionamento della fattispecie criminosa in questione, è sufficiente che il soggetto rifiuti di completare l’iter degli accertamenti previsti, i quali constano di due prove da effettuarsi a br distanza l’una dall’altra (cfr. Sez. 6, n. 15967 del 08/03/2016, Rv. 266994; v. già Sez. 4 45919 del 03/04/2013, COGNOME, Rv. 257540). Ebbene, mediante una formale denuncia di vizio di motivazione, si richiede sostanzialmente una – non consentita – rivisitazione d risultanze processuali, mentre la Corte di appello ha evidenziato gli elementi di responsabilit carico dell’imputato rilevando, con motivazione logica, la infondatezza della tesi difensiva supportata da adeguati riscontri e non chiarita nemmeno dallo stesso imputato (pp. 6-7 della sentenza di appello).
Quanto al terzo ed al quarto motivo, entrambi in tema di trattamento sanzionatorio, immune da vizi sindacabili in sede di legittimità appare la dosimetria ritenuta dal Giudic appello che, con valutazione che ha tenuto conto del disvalore della condotta e della gravi del fatto, in assenza di elementi favorevoli rilevanti, ha negato, ampiamente argomentando sul punto, le circostanze attenuanti generiche e la prevedibilità di astensione futura dall’illeci
Infine, in relazione all’ultimo motivo, alla argomentata esclusione della causa di punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. (cfr. pp. 7-8 della sentenza impugnata), il ri si limita a contrapporre la propria, opposta, valutazione al riguardo.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibili consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, che è indicata i dispositivo.
P.Q.M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2023.