Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9346 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9346 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ROMA il 15/01/1959
avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio di motivazione nel confermare la condanna della ricorrente per il reato sub A) in relazione al rifiuto di sottoporsi ad accertamenti finalizzati a rilevare l’eventuale stato di ebbrezza.
Lamenta, quanto all’asserto rifiuto, che la Corte territoriale richiami in sentenza, genericamente, la «documentazione acquisita», senza specificare quale, il che renderebbe evidente che ci si trovi di fronte ad una motivazione apparente.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il motivo in questione non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità della prevenuta, ed in particolare – ricordato che l’istruttoria espletata si è sostanziata nell’esame dell’operante COGNOME (in servizio presso la Polizia locale) intervenuto sul luogo dell’incidente in data 27.8.2019 nonché nell’acquisizione (con il consenso delle parti) degli atti redatti nell’occasione – che è stato accertato che l’imputata – alla guida del proprio veicolo Renault Clio tg TARGA_VEICOLO – mentre effettuava una manovra di retromarcia investiva altro veicolo parcheggiato regolarmente. Gli operanti intervenuti sul posto notavano che la donna manifestava evidenti sintomi che potevano far desumere un abuso di sostanze alcooliche; in particolare presentava andatura barcollante con difficoltà a mantenere postura eretta, alito fortemente vinoso, occhi rossi e lucidi, difficoltà ad articolare il linguaggio. Poiché l’imputata presentava dolore a una gamba, veniva trasportata all’ospedale COGNOME; ivi giungeva euforica con verosimile assunzione di sostanza alcoliche (il richiamo è alla scheda clinica in atti). E dalla documentazione acquisita emerge che – dopo i rituali avvisi – rinunciava a farsi assistere da un difensore di fiducia e rifiutava di sottoporsi ad accertamenti finalizzati a rilevare l’eventuale stato di ebbrezza
Si tratta di una motivazione logica e congrua con cui, con tutta evidenza, il difensore della ricorrente non si confronta.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19/02/2025