Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 36922 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 36922 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ALESSANDRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/02/2025 della Corte d’appello di Torino Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; letta la memoria presentata dal ricorrente, di replica nei confronti dele conclusioni del Procuratore generale.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa il 02/11/2022 dal Tribunale di Asti nei confronti di NOME COGNOME, con la quale lo stesso era stato condanNOME alla pena di mesi sei di arresto ed € 1.400,00 di ammenda con applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno, per il reato previsto dall’art.186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285.
La Corte territoriale ha premesso la ricostruzione del fatto operata dal Tribunale; nella quale era stato rilevato che, in data 17/06/2020, gli operanti -in occasione di un servizio perlustrativo svolto presso il Comune di Bra – avevano notato una vettura arrestata nei pressi di un incrocio dal quale era sceso un uomo, poi identificato nell’odierno imputato, il quale presentava evidenti segni esteriori di pregresso abuso di sostanze alcoliche; che, alla luce di tali elementi, gli operanti
avevano deciso di sottoporre il COGNOME a test etilometrico ma che questi non era stato in grado di insufflare sufficiente aria nel dispositivo, con conseguente impossibilità di completare l’accertamento; che, dopo alcuni vani tentativi, i Carabinieri ave vano accompagNOME l’odierno imputato presso il Comando di Bra, dopo che lo stesso aveva rifiutato di farsi assistere da un legale di fiducia, ove il COGNOME aveva continuato a mantenere lo stesso atteggiamento, ponendo comportamenti tali da rendere vane le prove etilometriche; che, sulla base di tali elementi, era quindi stata ritenuta perfezionata la predetta ipotesi di reato contravvenzionale.
Il giudice di appello ha ritenuto infondato il motivo con il quale l’imputato aveva dedotto che il test non era stato perfezioNOME per effetto di dedotte difficoltà respiratorie, atteso che -sulla base delle testimonianze acquisite -era emerso che il COGNOME non aveva mostrato alcun sintomo di ansia o di agitazione e aveva, anzi, riferito agli operanti di non essere affetto da alcuna patologia.
Ha ritenuto infondato il motivo di gravame attinente alla dedotta violazione dell’art.114, disp.att., cod.proc.pen., risultando dalla relazione di servizio che l’imputato aveva rifiutato di farsi assistere da un difensore di fiducia, come confermato in sede di prova testimoniale da uno degli operanti.
Ha quindi ritenuto infondato il motivo riguardante il perfezionamento del reato contestato, ritenendo che -correttamente -il Tribunale aveva ritenuto che l’imputato avesse tenuto condotte finalizzate a eludere l’esame etilometrico.
Ha, infine, ritenuto infondata la richiesta di proscioglimento ai sensi dell’art.131 -bis cod.pen., attesa la pericolosità della condotta, verificata dopo che l’imputato era stato avvistato dagli operanti in orario notturno e in una strada trafficata, sottolineando anche i numerosi precedenti penali da cui era gravato l’imputato, anche di natu ra specifica.
Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando tre motivi di impugnazione.
Con il primo motivo di impugnazione ha dedotto -ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) e c), cod.proc.pen. -la violazione dell’art.114, disp.att., cod.proc.pen..
Ha dedotto che all’imputato non sarebbe stato fornito, nella necessaria forma scritta, l’avvertimento in ordine alla facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia in sede di accertamento attinente al tasso alcolimetrico; carenza non colmabile, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, sulla base del contenuto della relazione di servizio e di quanto dichiarato in sede di prova
testimoniale da uno degli operanti, vertendosi nella fattispecie di omessa verbalizzazione di un’attività di polizia giudiziaria.
Con il secondo motivo ha dedotto -ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) e c), cod.proc.pen. -la violazione dell’art.62 cod.proc.pen..
Ha dedotto che i giudici di merito avrebbero ritenuto fondata la circostanza per cui l’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore fosse stato rivolto all’imputato sulla scorta della testimonianza resa dall’agente operante; ha quindi dedo tto che all’utilizzabilità di tale dichiarazione ostava il disposto dell’art.62 cod.proc.pen., che prevede come le dichiarazioni rese dall’imputato nel corso del procedimento non possano essere oggetto di testimonianza.
Con il terzo motivo ha dedotto -ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. -la violazione dell’art.131 -bis cod.pen..
Ha dedotto che il reato in questione doveva ritenersi pienamente compatibile con il riconoscimento della relativa causa di non punibilità, non sussistendo elementi da cui dedurre il carattere effettivamente pericoloso della condotta in questione, anche in considerazione della scarsa quantità di traffico sussistente nel luogo in cui era avvenuto l’accertamento.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
La difesa del ricorrente ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va rigettato.
I primi due motivi possono essere congiuntamente esaminati, in quanto attinenti alle modalità di formulazione, nonché alla relativa prova, dell’avvertimento previsto dall’art.114, disp.att., cod.proc.pen., in ordine alla facoltà, antecedentemente al com pimento dell’accertamento etilometrico, di farsi assistere da un difensore di fiducia.
I motivi sono infondati.
Deve difatti ritenersi infondata -con conseguente assorbimento dell’esame della censura spiegata nel primo motivo di ricorso l’argomentazione spesa dal ricorrente nel secondo motivo di impugnazione; in ordine alla quale va ricordato che -sulla base di giurisprudenza consolidata – in tema di guida in stato di ebbrezza, la prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da
difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data -come avvenuto nel caso di specie – mediante la deposizione dell’agente operante, con la conseguenza che l’unico profilo suscettibile di valutazione giudiziale è quello relativo all’attendibilità di tale testimonianza, anche in ordine alle ragioni della mancata verbalizzazione (Sez. 4, n. 18349 del 29/04/2021, Rv. 281169; Sez. 4, n. 35844 del 18/06/2021, Rv. 281976).
Del tutto inconferente deve altresì ritenersi il richiamo, operato nel secondo motivo di ricorso, al disposto dell’art.62 cod.proc.pen., vertendo il ragionamento dei giudici di merito sulle modalità di formulazione dell’avvertimento da parte degli operanti e non sulle dichiarazioni rese dall’indagato.
Il terzo motivo, attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art.131 -bis cod.pen., è inammissibile in quanto manifestamente infondato e comunque estrinsecamente aspecifico.
A tale proposito, va premesso che questa Corte ha ritenuto che la predetta causa di non punibilità, applicabile ad ogni fattispecie criminosa, è compatibile con il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcoolimetrico, previsto dall’art. 186, comma settimo, C.d.s., posto che, accertata la situazione pericolosa e dunque l’offesa, resta pur sempre uno spazio per apprezzare in concreto, alla stregua della manifestazione del reato, ed al solo fine della valutazione della gravità dell’illecito, quale sia lo sfondo fattuale in cui la condotta si iscrive e quale sia, in conseguenza, il possibile impatto pregiudizievole per il bene tutelato (Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Rv. 266595).
Nel caso di specie, la deduzione posta alla base del motivo appare -di fatto -meramente oppositiva rispetto alla congrua motivazione della Corte territoriale; la quale ha valutato, ai fini della non concedibilità del beneficio, la specifica pericolosità della condotta, accertata in orario notturno e in strada trafficata e il profilo attinente all’abitualità della condotta medesima, essendo il ricorrente gravato da precedenti specifici, di cui uno per fatto commesso successivamente a quello oggetto del presente procedimento.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 06/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME