Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 7673 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 7673 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME COGNOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/11/2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procurato generale NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità de ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 3 novembre 2022 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Termini Imerese del 28 ottob 2019, ha rideterminato la pena in mesi cinque e giorni quindici di reclusione confronti di NOME COGNOME in ordine ai delitti di cui agli artt. 337 cod. pen..
Secondo l’ipotesi di accusa, il 7 luglio 2018, NOME COGNOME sarebbe reso responsabile del delitto di cui all’art. 337 cod. pen. nei confr tre appartenenti della Polizia Municipale di Cefalù, profferendo loro minacce
occasione del sequestro della merce che, disposta su un marciapiede, ostacolav il passaggio dei pedoni. Nello stesso contesto il NOME, richiesto in merit sarebbe rifiutato di declinare le proprie generalità.
NOME COGNOME, per il tramite del difensore, impugna l’indic sentenza deducendo tre motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo deducono vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui all’art. 651 cod. pen..
Dallo stesso verbale di arresto si rileva che l’identità del ricorrente fos nota ai verbalizzanti e che il NOME avesse provveduto a fornite le pro generalità, elemento desumibile dal contenuto del verbale di identificazio redatto alle ore 10,30.
2.2. Con il secondo motivo deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art bis cod. pen. ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. ricorrendone tutti i presupposti di legge e la tenuità dell’offesa.
2.3. Con il terzo motivo si deducono analoghi vizi nella parte in cui la decisi ha omesso di fornire risposta in merito alla mancata concessione del benefic della non menzione della condanna nel casellario giudiziale ex art. 175 cod. pen., nonostante ricorressero i requisiti di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Generico, innanzitutto, risulta il secondo motivo attraverso cui si cens l’omessa applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
A fronte di decisione che dà conto della non scarsa tenuità del fatto anche ragione del tenore delle frasi minacciose specie rivolte ad uno dei verbalizz intervenuti, il ricorrente fa eccentrico riferimento al reato di furto, nell tentata, ed alle aggravanti asseritamente contestate onde confutare fattisp ovviamente differente e distante dalla ipotesi semplice (priva di aggravanti reato contestata.
Fondato risulta, invece, il terzo motivo nella parte in cui lamenta l’ome risposta in ordine alla richiesta di non menzione della condanna nel casella giudiziale formulata nei motivi di gravame.
La Corte di appello, pur avendo enunciato il relativo motivo, ha omesso all’esito della significativa riduzione della pena rispetto a quella determin primo grado, nulla ha evidenziato in ordine al diniego di detto beneficio.
Alla fondatezza dell’impugnazione in punto di omessa motivazione circa la richiesta concessione del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziario consegue la declaratoria di prescrizione per il reato di cui all’art. 651 cod. pen. (sul punto, non contrastata risulta giurisprudenza di questa Corte secondo cui la fondatezza del motivo del ricorso per cassazione concernente la mancata applicazione della non menzione della condanna, in quanto afferente ad un punto della decisione, comporta la valida instaurazione del rapporto processuale in relazione al capo di imputazione cui si riferisce e consente, pertanto, di rilevare l’eventuale estinzione del reato per prescrizione, Sez. 6, n. 57862 del 25/10/2018, Giovane, Rv. 274785).
Poiché non si rilevano elementi che facciano ritenere l’insussistenza del fatto ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. deve ritenersi che le ragioni che caratterizzano il primo motivo di ricorso, che coinvolge il reato di cui all’art. 651 cod. pen., devono ritenersi superate.
Deve, però, rilevarsi che infondate risultano le deduzioni che mettono in discussione la possibilità che la condotta in concreto realizzata integri il reato di rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.
Secondo consolidato orientamento di questa Corte, a cui il Collegio intende dare continuità, il reato di cui all’art. 651 cod. pen. si perfeziona con il semplice rifiuto di fornire al pubblico ufficiale indicazioni circa la propria identità personal per cui è irrilevante che tali indicazioni vengano successivamente fornite o che l’identità del soggetto sia facilmente accertata per la conoscenza personale da parte del pubblico ufficiale o per altra ragione (Sez. 6, n. 34689 del 03/07/2007, COGNOME Rv. 237606; in ordine alla ritardata declinazioni delle generalità, cfr. Sez. 1, n. 9957 del 14/11/2014, 2015, COGNOME Michele, Rv. 262644). È stato osservato, infatti, come l’obbligo di rispondere alla richiesta di identificazione deve essere adempiuto anche in caso di conoscenza della persona richiesta da parte del pubblico ufficiale, giacché tale circostanza non implica che questi conosca con certezza le generalità e gli altri estremi necessari per la completa ed esatta individuazione del soggetto (Sez. 6, n. 34 del 18/10/1995, dep. 1996, Cozzella, Rv. 203851).
In conclusione, poiché non sussistono i presupposti ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. per una assoluzione nel merito, deve ritenersi prevalente la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio della decisione in ordine al reato di cui all’art. 651 cod. pen. perché estinto per prescrizione ed il rinvio ad altra
Sezione della Corte di appello di Palermo per la rideterminazione della pena, previa valutazione, in risposta al relativo motivo di gravame, circa il richiesto beneficio ex art. 175 cod. pen..
Si impone, per il resto, il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato previsto dall’art. 651 cod. pen. è estinto per intervenuta prescrizione e rigetta nel resto il ricorso, trasmettendo gli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo per la sola rideterminazione della pena per il residuo reato.
Così deciso il 31/01/2024.