Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11769 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11769 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato Lippstadt (Germania) il 15/06/1970 avverso la sentenza del 22/04/2024 del Tribunale di Vicenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME che, qualificati i fatti ex 221 t.u.l.p.s e 294 reg. esec. t.u.l.p.s., chiede l’annullamento senza rinvio della smtenza impugnata con trasmissione degli atti al pubblico ministero per l’ulteriore corso
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Vicenza, con sentenza del 22 aprile 2024, ha assolto NOME COGNOME dalle imputazioni per i reati di cui agli artt. 336 e 341-bis cod. pen, e lo h condannato alla pena di euro 200 di ammenda per il reato di cui all’art. 651 cod. )en .. per non avere dato indicazione sulla propria identità personale.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
3.1. Vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità con ;pecifico riferimento al travisamento della prova quanto alla individuazione della condotta posta in essere. In un unico motivo di ricorso la difesa rileva che dall’istruttoria diba timenta sarebbe emerso che la condotta dell’imputato era consistita esclusivamente nel rum avere
esibito la propria carta di identità senza rifiutarsi di dare indicazioni circa la propria ide che era peraltro ben nota. Sotto tale profilo, pertanto, il reato commes5c sarebbe eventualmente quello di cui agli artt. 221 t.u.l.ps. e 294 reg. esec. t.u.l.p.s. pe – il quale l’imputato non è stato giudicato per cui, allo stato, la sentenza impugnata, in a;senza di una specifica contestazione in tal senso, dovrebbe essere annullata senza rinvii
In data 2 dicembre 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni sci. itte nelle quali il Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME considerato che i fatti devono essere ualificat ex art. 221 t.u.l.p.s e 294 reg. esec. t.u.l.p.s., chiede l’annullamento senza li riVi0 della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al pubblico ministero per l’ulterio -e corso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità con specifico riferimento al travisamento cella prova quanto alla individuazione della condotta che, eventualmente, configurerebbe il reato di cui agli artt. 221 t.u.l.ps. e 294 reg. esec. t.u.l.p.s.
La doglianza è fondata.
La ricostruzione contenuta nel provvedimento impugnato, nel quale si fa i iti?.rimento alle dichiarazioni rese dal teste COGNOME dà generico conto di una situazione nelli quale i ricorrente si sarebbe rifiutato di fornire le proprie generalità e il proprio documento senz però indicare in termini decisivi la condotta poi ritenuta ai fini dell’affermazione responsabilità
Sotto tale profilo, pertanto, la motivazione della decisione impugnata, che fonda la conclusione nel senso della sussistenza del reato di cui all’art. 651 a d. pen. sull’affermazione per cui l’imputato non avrebbe fornito “le proprie gener1P,tà né il documento ai fini dell’identificazione pur se conosciuto”, è contraddittoria.
In tal modo, infatti, il primo giudice risulta avere unitariamente e con :113amente considerato e ritenuto la sussistenza di due diverse e autonome condotte, y; getto di diversa previsione normativa: la prima, rifiutarsi di fornire le proprie generalità, 3a nzionata dall’art. 651 cod. pen.; la seconda, rifiutarsi di consegnare o esibire il proprio cici:umen di identità, sanzionata dagli artt. 221 t.u.l.ps. e 294 reg. esec. t.u.l.p.s.
Come anche recentemente evidenziato, d’altro canto, «il mero rifiuto di cy segnare il documento di riconoscimento al pubblico ufficiale che ne faccia richiesta integra la contravvenzione prevista dal combinato disposto degli artt. 221 T.U.L.P.S. e 294 del relativo regolamento di esecuzione, e non, invece, la contravvenzione – più gra temente
punita ai sensi dell’art. 17 del testo unico – prevista dall’art. 4, comma secondo, del test unico in rapporto al predetto art. 294 del regolamento, che sanziona la diversa condotta di chi previamente omette di dotarsi del documento di identità essendo ritenuto p:iericoloso o sospetto e, solo in un secondo momento, si rende inadempiente all’obbligo di esibirlo all’autorità, né quella prevista dall’art. 651 cod. pen., che sanziona l’ulteriormente. diver condotta, rispetto ad entrambe le precedenti, di chi rifiuti di fornire indicazioni stili 3 propria identità personale» (Sez. 1, n. 5397 del 01/12/2020 dep. 2021, COGNOME, Rv. 280802 – 01).
A fronte della rilevata contraddizione la sentenza impugnata deve essere. ,innullata con rinvio affinché il Tribunale di Vicenza, attenendosi ai principi esposti e liberc r ell’es proceda a un nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale i Vicenza.
Così deciso il 20 dicembre 2024
Il Consiglie estensore