Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40174 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40174 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Vasto il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2024 della Corte di appello di L’Aquilia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procurati: re NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dell’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, che ha concluso insistendo nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte d’appello di L’Aquila, previa riqualificazione del reato ai sensi dell’art. 328, comma 1, cod. pen., ha confermato la sentenza emessa in data 15 febbraio 2022 dal Tribunale di Vasto con cui NOME COGNOME è stato condannato alla pena di euro 800 di multì.
Il Tribunale aveva in precedenza già riqualificato il fatto rispetto all’imputazione originaria contestata relativa’al reato di cui al comma :l dell’art 328 cod.pen., ritenendo integrata la fattispecie del comma 2 del riedesimo articolo.
La Corte di appello, pur condividendo la medesima ricostruzione del fatto storico, ha ritenuto, invece, corretta la qualificazione originaria del reato di rifi di atti di ufficio, senza irrogare la pena congiunta della reclusione e della multa, confermando la stessa pena pecuniaria in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero.
Al COGNOME si contesta di avere, nella qualità di curatore fallimentare per il faimento “RAGIONE_SOCIALE” e nella qualità di commissario lilluidatore nella procedura di concordato preventivo di “RAGIONE_SOCIALE“, c nesso di depositare atti delle rispettive procedure senza rispettare i termini ssati dal giudice delegato e comunque provvedendovi con ritardo.
In particolare, con riferimento al fallimento RAGIONE_SOCIALE:teva gli adempimenti necessari per la chiusura del fallimento, mentre con riferir lento alla procedura di concordato ometteva di procedere al piano di riparto nel t1 memine di giorni venticinque fissato dal Giudice delegato e a darne comunicazione ai creditori.
Tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso, arti:olando i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. poi.
3.1. Con il primo motivo deduce vizio della motivazione e violaziom di legge per avere la Corte di appello omesso di considerare che il Tribunale aveva condannato il COGNOME per il ritardo nei tempi indicati dal giudice deleíato degli adempimenti che ha poi comunque svolto.
Quindi, la riqualificazione del fatto è avvenuta senza illustrare quali erano gli atti indifferibili ed urgenti che l’imputato avrebbe omesso di compiere, non essendo previsti termini di legge per la formazione del piano di riparto, e non potendosi qualificare l’atto come indifferibile sulla base della fissazioie di u termine per l’adempimento, in quanto non previsto dalla normativa fallirientare.
Inoltre, non è stato dato alcun rilievo alle deposizioni dei testi COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOMENOME che avevano fornito elementi di priva delle ragioni obiettive che rendevano impossibile rispettare i termini imposti dal giudice delegato: per quanto attiene al fallimento era in corso una procedura secutiva immobiliare avente ad oggetto un bene facente parte della massa fallimentare, che si era protratta per circa dieci anni; entrambe le procedure si eranc concluse con la soddisfazione delle ragioni dei creditori grazie alle attività svolt dall’imputato, essendo la sua revoca intervenuta quando le procedure erano prossime alla loro chiusura.
Infine si osserva che la motivazione è carente anche sulla prova del dolo, perché l’imputato aveva sempre mantenuto i rapporg con il giudice deleijato e gli
altri professionisti coinvolti nella procedura esecutiva immobiliare, che hanno confermato la continua attività posta in essere dall’imputato per risolvere i problemi di procedure durate molti anni.
3.2. Con il secondo motivo deduce vizio della motivazione e violazione di legge in relazione al travisamento di dati probatori rilevanti. In particoliire non risultato vero che l’imputato solo all’udienza del 21 dicembre 2018 ha n Dtiziato il Giudice sulle ragioni del ritardo circa l’interferenza con la procedura irrylobiliare poiché era stata già acquisita la comunicazione del 31 maggio 2018 rela: va a tale profilo problematico. Inoltre, neppure è risultato vero che la procedura ?secutiva immobiliare si sia definita nel dicembre 2017, essendo stata fissata l’ucl enza per l’approvazione del piano di riparto nel gennaio 2018.
3.3. Con il terzo motivo deduce vizio della motivazione e violazioni! di legge in relazione alla mancata risposta sulla deduzione in appello della rii:hiesta di assoluzione per la condotta relativa alla contestata omessa comunicazion ?. rispetto alla richiesta dal giudice delegato di essere avvisato se il curatori). avesse proceduto a dare avviso ai creditori della procedura concordataria del deposito del piano di riparto, non trattandosi di un atto qualificato richiesto per egge. Si ribadisce l’assenza di atti indifferibili la cui omissione potesse integrare il rifiut cui all’art. 328, comma 1, cod. pen.
3.4. Omessa motivazione sulla invocata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. per la illogica esclusione della tenuità del fatto.
in particolare, non è stato tenuto conto che gli adempimenti COGNOME ‘Liti sono stati compiuti anche se in ritardo e che i termini imposti dal giudice dek gato non potevano essere rispettati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato ed impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per insussistenza del fatto.
Occorre innanzitutto premettere che le oscillazioni con cui i giudici di merito hanno proceduto a riqualificare i fatti in senso antitetico tra loro, pa3sando il Giudice di primo grado dalla originaria imputazione ascritta per il reato di rifiuto di atti d’ufficio di cui all’art.328, comma 1, cod. pen. a quella omissiva di cui a comma 2 del medesimo articolo, ed il Giudice di appello, rimodulando nucvamente la qualificazione, per tornare all’opposto a quella originaria del primo COM – na, sono la conseguenza di una evidente confusione ed assimilazione tra le due fiittispecie di reato, che sebbene accomunate nello stesso articolo del codice pena sono in realtà nettamente distinte tra loro, perchè radicalmente diverse sotto il profilo della stessa struttura e descrizione del fatto materiale.
I due commi del citato articolo descrivono, infatti, due distinte potesi di reato.
Il primo comma punisce la condotta del pubblico ufficiale che indel:itamente rifiuta un atto del suo ufficio che per ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica ordine pubblico o di igiene e sanità deve essere compiuto senza ritardo.
Il secondo comma punisce il pubblico ufficiale che, fuori dei casi pi . ecedenti, entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’ati o del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo.
Nella prima ipotesi, in ragione dell’incidenza degli atti su materie pecifiche (giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene o sanità), il mancat: sollecito compimento dell’atto entro il più breve tempo possibile (ovvero “senza ritardo”) poiché incide su beni di valore primario, integra di per sé il real ), la c consumazione coincide con la omissione del provvedimento dovuto in a ;senza di giustificazioni.
Nella seconda ipotesi, oltre a prevedersi un ambito operativo residuale rispetto al primo comma (“Fuori dei casi previsti dal primo comma”), a fini della integrazione della fattispecie, è necessario il concorso di due condotte omissive costituite dalla mancata adozione dell’atto entro trenta giorni dalla richieEta scritta della parte interessata e la mancata risposta sulle ragioni del ritardo.
Si tratta, pertanto, di due ipotesi autonome e del tutto distinte tra loro, essendo evidente che nei casi di cui al primo comma non assume rilE vanza la richiesta della parte interessata al compimento dell’atto, atteso che anche la semplice inerzia rispetto ad una attività che per legge deve essere compiuta senza ritardo, può integrare l’indebito rifiuto che è pacificamente configurabile anche in caso di inerzia omissiva che, ritardando il compimento dell’atto oltre i termini prescritti dalla legge, si risolve in un rifiuto implicito, non essendo neces saria una manifestazione di volontà solenne o formale (vedi, Sez. 6, n.10051 del 20/11/2012, Nolè, Rv. 255717).
Tanto ciò premesso, risultano evidenti gli errori in diritto rilevE bili nel sentenze di primo e secondo grado.
Nel giudizio di primo grado è stata pretermessa la rilevanza del presupposto formale della diffida che costituisce elemento indefettibile per la integrazi Dne della fattispecie di cui al secondo comma, che, oltre a non essere stato i:ccertato, neppure risultava descritto nella contestazione formulata dal Pubblico Mi iistero.
Viceversa, nel giudizio di appello, preso atto della carenza di detto presupposto formale, si è assimilata la fattispecie del rifiuto – contestata nell’imputazione originaria – al mero ritardo del compimento di atti di E ui non è
stato verificato il carattere dell’indifferibilità che costituisce il pn supp essenziale della fattispecie di cui al comma 1 dell’art. 328 cod. pen.
Nella vicenda in esame è stato accertato – secondo quanto ricostrJito nella sentenza di primo grado – che le due procedure concorsuali, una di fai imento e l’altra di concordato preventivo, sono state portate a termine utilmente essendo incorso l’imputato, nella veste di curatore e commissario liquidatore, solamente in alcuni ritardi nel predisporre il piano di riparto dei creditori nella pro :edura concordato preventiva di “COGNOME NOME” e nel comunicarlo ai ereditari una volta predisposto, mentre con riguardo alla procedura del fallimento “RAGIONE_SOCIALE” il ritardo avrebbe riguardato la comunicazione del piano di riparto ai creditori.
Conseguentemente, il Giudice di primo grado, rilevando che gli atti omessi erano stati utilmente compiuti sia pure con ritardo dai nuovi incaricati nominati per proseguire le procedure, aveva ritenuto di qualificare i fatti alla stregua della fattispecie omissiva di cui al secondo comma dell’art. 328 cod. peli., senza considerare che non vi erano mai state formali diffide ad adempiere da parte del giudice delegato, ma solo delle sollecitazioni con indicazioni di termini per l’adempimento non previsti dalla legge ma fissati dallo stesso giudice sul presupposto della assenza di ragioni che giustificassero il ritardo.
Il Giudice di appello, senza neppure verificare la fondatezza delle i ioglianze difensive volte a sostenere che le dichiarazioni dei testi e la documentazione delle due procedure avevano confermato le difficoltà obiettive per chiudere le due procedure incontrate dal curatore poi revocato, perveniva alla conferma della condanna, previa riqualificazione del reato in termini di rifiuto di atti dr ifficio assenza delle diffide formali richieste per configurare il reato di cui al comma 2 dell’art. 328 cod. pen. ma senza fornire alcuna spiegazione sul zarattere indifferibile degli atti della procedura che erano stati utilmente compiuti sia pure con ritardo.
In particolare, nel concordato preventivo “RAGIONE_SOCIALE“, il nuovo liquidatore aveva spiegato che il precedente liquidatore, ovvero l’odierno ricorrente, era in attesa delle relate di notifica delle raccomandate inviate ai ereditari che nel frattempo avevano mutato indirizzo, trattandosi di una procedura aperta nel 1983 che aveva subito numerosi avvicendamenti nelle nomine dei liquidatori.
Con riguardo alla procedura fallimentare, invece, il ritardo poteva essere dovuto alla incidenza di altra procedura immobiliare che riguardava un mmobile che non era stato inserito nella procedura fallimentare e la cui definiz one non coincideva – come erroneamente sostenuto nella sentenza di primo grado – con la vendita dell’immobile ma con la distribuzione del ricavato al creditore gi:rantito e
la verifica della eventuale eccedenza che doveva rientrare nel ripi:rto della procedura fallimentare.
4. Sebbene le carenti risposte alle censure dedotte nei motivi di E ppello in astratto potrebbero giustificare un annullamento con rinvio, si ritiene che la ricostruzione dei fatti operata nel giudizio di primo e secondo gra io abbia evidenziato l’assenza degli elementi costitutivi di entrambe le due fatt specie di reato previste dai commi le 2 dell’art. 328 cod. pen.
Va ricordato con riferimento all’ipotesi di cui all’art. 328, comma 1, cod. pen., che il dovere di compiere l’atto qualificato senza ritardo sorge non per affetto di una formale richiesta, ma in forza dell’avveramento di una :situazione corrispondente a quella astrattamente prevista dalla specifica norma giuridica: è la legge che, in funzione della natura dell’interesse da soddisfare, iripone di adottare l’atto senza ritardo, perché già il mero mancato tempestivo coripimento determina un’offesa allo specifico interesse protetto (vedi, Sez. 6, n. 7766 del 09/12/2002, Masi, Rv. 223958).
La giurisprudenza ne ha sempre affermato la natura di reato a constimazione istantanea (Sez. 6, n. 43903 del 13/07/2018, COGNOME, Rv. 274574; 5; az. 6, n. 27044 del 19/02/2008, COGNOME, Rv. 240979; Sez. 6, n. 35837 del 261)4/2007, COGNOME, Rv. 237706; Sez. 6, n. 12238 del 27/01/2004, PG in proc. COGNOME(‘ ed altri, Rv. 228277).
Si è detto che il reato di rifiuto di atti di ufficio consiste nel manca adempimento di un’attività doverosa, per il compimento della quale è 1′ ssato un termine unico finale e non soltanto iniziale, essendo il soggetto )bbligato all’adempimento appena possibile, sicché la consumazione del reato si v rifica nel momento stesso in cui si è verificata l’omissione o è stato opposto il rifiuto.
È il connotato di indifferibilità dell’atto che qualifica la nozione Ji rifi penalmente rilevante, in quanto solo in questo caso l’inerzia omissiva del pubblico ufficiale assume intrinsecamente valenza di rifiuto e integra quindi la condotta punita dall’art. 328, comma 1, cod. pen.
Correlativamente, è la valutazione della rilevanza della tempesl ività del compimento dell’atto che attribuisce rilievo penale al ritardo, atteso choE il rifiuto assorbe in sé il ritardo quando questo si traduca in una situazione di concreto pericolo per la tutela del bene implicato, che nel caso di specie è dato da corretto andamento della funzione giudiziaria.
Ma ciò evidentemente non significa che il reato si consumi automat camente sin dalla scadenza del termine entro il quale l’atto deve essere compiuI:), atteso che la norma non punisce il mero ritardo, inteso come inosservanza di ur termine anche se perentorio, ma il ritardo che si manifesti in forma di rifiutc indebito
dell’atto, e quindi, solo quando l’inerzia silente del pubblico ufficiale si pr )lunghi modo non più tollerabile oltre la scadenza di detto termine, il che accade quando l’entità del ritardo, valutato alla stregua di tutte le circostanze c1 , 1 caso e dell’ordinamento di riferimento, generi una situazione di concreto pe icolo per l’interesse tutelato.
Orbene le difficoltà obiettive che la definizione della due procedure c: ncorsuali ha incontrato per ragioni certamente non imputabili all’imputato, subEntrato in procedure già iniziate molti anni prima, rendono evidente la carenza di p .ova della concreta incidenza sulla chiusura delle due procedure , concorsuali cei ritardi ascrivibili all’imputato rispetto al contesto del più ampio ritardo imputabil ?. a coloro che lo hanno preceduto.
Ciò anche in considerazione del fatto che l’indifferibilità dell’atto noli dipende dalla maggiore durata del procedimento ma presuppone l’accertamento dell’incidenza effettiva che tale ritardo può avere avuto sugli interessi tul ?lati dall procedura rallentata nel suo regolare sviluppo (Sez. 6, n. 8870 del 15 4 i12/2021, dep. 2022, Mineo, Rv. 283378, in tema di ritardo nel deposito della ml:tivazione della sentenza da parte del giudice).
Va, altresì, considerato che per le attività svolte dagli ausiliari de giudice essendo nel potere del giudice revocare l’incarico e porre tempestivo ri medio ad eventuali ritardi, neppure trova giustificazione lo strumento della diffidi i formal ad adempiere prevista dal secondo comma dell’art. 328 cod. pen. che a tiene più alla richiesta rivolta dal privato che soggiace al potere del pubblico uffici: le, senz possibilità di ulteriori tutele.
In ogni caso, anche a prescindere da detta considerazione, il dive -so reato omissivo di cui al secondo comma dell’art. 328 cod.pen. ha come presupposto necessario che la “richiesta” in essa norma prevista, abbia il contenu 😮 di una formale diffida ad adempiere, che nella specie la stessa Corte di appello ha correttamente invece escluso, non potendo essere considerate tali le mere sollecitazioni e richieste di provvedere entro termini neppure prev sti dalla normativa processuale, trattandosi di semplici modalità operative proprie della gestione dei rapporti di collaborazione tra il giudice ed i suoi ausiliari.
In conclusione, l’assenza di ulteriori elementi di prova da valutare, desumibile dall’analisi delle due decisioni di merito, rende superflua la restituzione del giudizio nella sede di merito, ed impone, pertanto, al giudice di le gittimità, l’adozione di una pronuncia liberatoria a norma dell’art. 620, comma lett. I), cod. proc. pen.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere estensore COGNOME Il Pr sidente