Rifiuto Cure e Resistenza a Pubblico Ufficiale: la Decisione della Cassazione
L’ordinanza in esame affronta un tema delicato: il confine tra l’esercizio di un diritto fondamentale, come il rifiuto cure sanitarie, e la commissione del reato di resistenza a pubblico ufficiale. La Corte di Cassazione, con una decisione netta, stabilisce che il diritto di una persona a non essere sottoposta a trattamenti sanitari non può mai tradursi in una giustificazione per atti di violenza o aggressione nei confronti delle forze dell’ordine intervenute.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna di un uomo per il reato previsto dall’art. 337 del codice penale, ossia resistenza a pubblico ufficiale. Durante un intervento, l’uomo aveva manifestato la sua volontà di non ricevere cure sanitarie e, nel farlo, aveva tenuto una condotta aggressiva, afferrando insistentemente per un braccio e per la giacca uno degli agenti di polizia presenti. La sua condanna, confermata in Corte d’Appello, è stata quindi impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione.
I Motivi del Ricorso e i Limiti del Rifiuto Cure
L’imputato ha basato il suo ricorso su tre argomentazioni principali:
1. Inidoneità della condotta: La sua azione non sarebbe stata sufficientemente violenta o minacciosa da coartare l’azione dei pubblici ufficiali.
2. Assenza di dolo: Mancava l’intenzione di commettere il reato, sostenendo che il suo stato di ubriachezza escludesse la consapevolezza.
3. Esercizio di un diritto: La sua reazione era giustificata dall’esercizio del diritto di rifiutare le cure sanitarie.
La difesa ha tentato di inquadrare la reazione fisica come una mera manifestazione, seppur scomposta, di un diritto costituzionalmente garantito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicando le motivazioni manifestamente infondate e semplici ripetizioni di quanto già esposto in appello. La decisione si fonda su argomentazioni chiare e distinte.
Le Motivazioni
I giudici hanno innanzitutto sottolineato come i fatti, così come accertati nei precedenti gradi di giudizio e non più sindacabili in sede di legittimità, dimostrassero una condotta aggressiva e attiva. Afferrare un agente per il braccio e per la giacca non è una semplice opposizione passiva, ma un’azione che integra gli estremi del reato di resistenza.
In secondo luogo, la Corte ha respinto la tesi dell’assenza di dolo, definendola una “semplice asserzione”. È stato ribadito un principio consolidato: lo stato di ubriachezza, a meno che non sia accidentale, non esclude l’imputabilità e quindi non incide sull’elemento psicologico del reato.
Il punto cruciale della motivazione, tuttavia, riguarda il presunto esercizio del diritto. La Cassazione ha tracciato una linea netta: se da un lato la legge riconosce il diritto di rifiutare le cure, dall’altro non legittima in alcun modo le aggressioni verso chi è incaricato di prestarle. Il diritto di una persona finisce dove inizia la violazione della legge e il pericolo per la sicurezza altrui. L’intervento degli agenti, infatti, era avvenuto in una situazione definita “molesta e pericolosa per la quiete altrui”, rendendo l’azione di contenimento un dovere d’ufficio.
Le Conclusioni
L’ordinanza rafforza un principio fondamentale dello stato di diritto: nessun diritto è assoluto e il suo esercizio non può mai diventare un pretesto per commettere reati. Il diritto alla salute, che include anche il suo risvolto negativo (il rifiuto cure), deve essere bilanciato con l’esigenza di tutelare l’ordine pubblico e l’incolumità degli operatori di pubblica sicurezza. La decisione della Corte, condannando il ricorrente anche al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende, serve da monito contro i ricorsi pretestuosi e ribadisce che la violenza contro i pubblici ufficiali non trova giustificazioni, neanche quando mossa da motivazioni apparentemente legate a diritti personali.
Rifiutare le cure mediche giustifica la violenza contro un pubblico ufficiale?
No. Secondo la Corte, il diritto di rifiutare le cure non legittima le aggressioni a chi intende somministrarle, specialmente in una situazione molesta e pericolosa per la quiete pubblica.
Un atto di resistenza lieve, come afferrare un braccio, costituisce reato ai sensi dell’art. 337 cod. pen.?
Sì. La Corte ha ritenuto che afferrare insistentemente un poliziotto per un braccio e poi per la giacca costituisca una condotta aggressiva attiva, sufficiente a integrare il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
Lo stato di ubriachezza può escludere il dolo nel reato di resistenza a pubblico ufficiale?
No. Nell’ordinanza si specifica che l’ubriachezza del soggetto non incide sull’elemento del dolo, che quindi non viene escluso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1985 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1985 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DEL FABBRO NOME NOME a PALMANOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 337, cod. pen.
Egli deduce: 1) violazione di legge in tema di sussistenza del reato, per difetto di una condotta idonea a coartare l’azione del p.u.; 2) assenza di dolo; 3) sussistenza dell’esimente dell’esercizio di un diritto, ovvero quello di rifiutare le cure sanitarie.
Il ricorso è inammissibile, trattandosi di doglianze manifestamente infondate e semplicemente reiterative dei motivi d’appello.
In particolare: in fatto, qui non sindacabile, emerge che l’imputato ha afferrato insistentemente per un braccio e, poi, per la giacca uno dei poliziotti operanti, quindi tenendo una condotta aggressiva attiva; l’assenza di dolo costituisce una semplice asserzione, non incidendo su tale elemento l’ubriachezza del soggetto; infine, la legge riconosce il diritto di rifiutare le cure, ma non legittima le aggressioni a chi intenda somministrarle, peraltro in una situazione molesta e pericolosa per la quiete altrui.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 dicembre 2025.