Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 27166 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 27166 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Romania il DATA_NASCITA avverso la sentenza emessa il 17 giugno 2024 dalla Corte di appello di Ancona visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio; udito l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO,
difensore di NOME, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha dichiarato sussistenti le condizioni per l’accoglimento della domanda di consegna di NOME in relazione al mandato di arresto europeo emesso il 15 maggio 2024 dalla Pretura di Tg-liu (Romania) per dare esecuzione alla pena di anni sette di reclusione irrogata dalla stessa Pretura rumena con la sentenza del 13 novembre
2023, divenuta definitiva, per i reati di furto aggravato e tentato, nonché di danneggiamento, commessi in data 18 e 20 ottobre 2019.
Avverso la sentenza ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge in relazione all’art. 18-bis, comma 2, della I. n. 69 del 2005 avendo la Corte di appello negato la sussistenza del requisito della residenza o della dimora sul territorio dello Stato senza considerare il contesto familiare e lavorativo che dimostra la presenza continuativa del NOME e dei suoi familiari da oltre diciassette anni. A riscontro di ciò è stata prodotta documentazione di lavoro relativa al periodo compreso dal 2007 al 2023, la visura camerale attestante la collaborazione con la moglie nella gestione di un bar, certificati di residenza e contratti di locazione.
Si rappresenta che il ricorrente ha una moglie ed un figlio di due anni che vivono in provincia di Macerata.
Sussistono, pertanto, le ragioni per opporre il motivo di rifiuto facoltativo della consegna, per il suo interesse a che la pena sia eseguita in Italia per assicurane la finalità rieducativa.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge con riferimento agli artt. 2 e 16 della legge 22 aprile 2005, n. 69, in relazione al pericolo di trattamenti disumani e degradanti.
Si osserva che la Corte d’appello dopo aver richiesto informazioni dettagliate sulla esecuzione della pena ha deciso sulla base di una nota del 17 giugno 2024 pervenuta dall’Amministrazione penitenziaria romena estremamente generica sulla descrizione del percorso di espiazione della pena, nonché carente di indicazioni certe sul numero di presenze nella cella che ospiterà il NOME, senza specifica indicazione dello spazio occupato dal mobilio fisso, e quindi senza garanzie che lo spazio minimo assicurato per l’intero periodo di esecuzione della pena sia rispettoso dei canoni fissati dalla Corte Europea dei diritti.
In particolare, non vi sono, inoltre, garanzie certe che il NOME non subisca un trattamento disumano in relazione alle condizioni di sovraffollamento e del cattivo stato in cui versano le carceri rumene, in mancanza di certezza sul rispetto dello spazio minimo di 3 m.q. escluso il mobilio e dell’effettiva adeguatezza dei cc.dd. fattori compensativi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato limitatamente al primo motivo.
La Corte di appello non ha dato atto di avere proceduto ad una completa ed esaustiva disamina di tutta la documentazione prodotta dal ricorrente a dimostrazione del radicamento nel quinquennio nel territorio nazionale, avendo escluso la ricorrenza di tale motivo facoltativo di rifiuto in ragione solo della ritenuta discontinuità della presenza sul territorio nazionale con riferimento all’ultimo periodo dopo la commissione dei reati consumati in territorio rumeno nell’anno 2019.
Al riguardo va osservato che dopo l’introduzione del nuovo comma 2-bis dell’art. 18-bis per effetto del d.l. 13 giugno 2023 n. 69, convertito con modificazioni nella legge 10 agosto 2023 n. 103, in vigore dal 11 agosto 2023, sono stati specificati normativamente i criteri che devono orientare l’esercizio della facoltà di avvalersi del motivo di rifiuto alla consegna ai fini della verifica del idoneità della esecuzione della pena nel territorio nazionale in funzione del reinserimento sociale del detenuto, e tra essi assumono rilievo anche la natura e le modalita’ della residenza o della dimora, la commissione d I reati, e, quindi, in genere la solidità e legalità dei legami che la persona intrattiene sul territorio italiano.
Tuttavia sebbene i criteri normativamente indicati evidentemente non assumano carattere tassativo, è necessario che nella motivazione la Corte di appello dimostri di aver adeguatamente soppesato anche quegli ulteriori indici costituiti dal regolare adempimento degli obblighi contributivi e fiscali, il rispett delle norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, i legami familiari, linguistici, culturali, sociali, economici o di altra natura che la perso intrattiene sul territorio italiano.
Come già condivisibilmente affermato, l’omessa valutazione degli indici normativamente fissati per dare conto dell’effettivo radicamento sul territorio nazionale può integrare il vizio della violazione di legge, essendo espressamente detto che “La sentenza è nulla se non contiene la specifica indicazione degli elementi di cui al primo periodo e dei relativi criteri di valutazione” (Sez. 6, n. 41 del 28/12/2023, dep. 2024, Bettini, Rv. 285601).
Nella fattispecie in esame la Corte di appello, per escludere la effettiva solidità del radicamento in Italia, avrebbe dovuto esaminare i predetti indici normativi, che presiedono all’esercizio della facoltà di rifiutare la consegna, la cui omessa valutazione integra violazione di legge sindacabile in sede di ricorso per cassazione.
In particolare, la sentenza impugnata non ha spiegato le ragioni della mancanza di rilevanza dei documenti prodotti dalla difesa relativi al versamento dei contributi previdenziali dal 2007 al 2018, nonché dei documenti attestanti la presenza in Italia della persona richiesta e dei suoi familiari più stretti (moglie
figlia e fratello), che rappresentano degli indici di radicarnento che andavano soppesati unitamente agli altri elementi rappresentati dalla data di consumazione del reato in rapporto alle altre attività lavorative, sebbene stagionali, svolte dal 2018 al 2023 sul territorio nazionale.
A tale riguardo occorre rilevare che gli indici normativi indicati dal citato art. 18, comma 2-bis, costituiscono solo dei criteri di valutazione che non assumono valore assoluto, ma che devono essere oggetto di un complessivo vaglio ai fini della verifica del radicamento effettivo nel territorio nazionale per almeno un quinquennio e della conseguente applicazione del correlato motivo facoltativo di rifiuto della consegna.
In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale per nuovo giudizio che dia conto di un vaglio completo dei criteri indicati dalla legge per giustificare i mancato esercizio del motivo di rifiuto della consegna’ subordinatamente all’attivazione della procedura di riconoscimento della sentenza estera per l’esecuzione in Italia.
L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo, assumendo valenza pregiudiziale la decisione se procedere o meno alla consegna in funzione dell’esecuzione in Italia della condanna estera, previo riconoscimento della sentenza estera, ove ne ricorrano le condizioni formali e sostanziali, previste dagli artt. 10 e 11 del d.lgs.7/09/2010, n. 161, dovendosi in caso contrario dare comunque esecuzione al mandato di arresto, atteso che il rifiuto della consegna è legittimo solo se possa essere concretamente subordinato all’esecuzione della pena in Italia conformemente al suo diritto interno.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.
Così deciso l’ luglio 2024