Rifiuto atti d’ufficio: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso nel giudizio di legittimità, specialmente in casi complessi come il rifiuto atti d’ufficio. La decisione sottolinea un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma un organo che vigila sulla corretta interpretazione e applicazione del diritto. Analizziamo insieme questa pronuncia per comprenderne la portata e le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: La Condanna e il Ricorso
La vicenda trae origine dalla condanna emessa dalla Corte d’Appello di Milano nei confronti di un soggetto per il reato di cui all’art. 328 del codice penale. Tale reato sanziona il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo. Nel caso specifico, la condotta contestata era presumibilmente legata all’attività svolta dal condannato in qualità di curatore fallimentare.
Avverso tale sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, contestando le valutazioni dei giudici di merito.
I Limiti del Giudizio di Cassazione e il Reato di Rifiuto Atti d’Ufficio
Il cuore della decisione della Suprema Corte risiede nella natura stessa del giudizio di legittimità. I giudici ermellini hanno ritenuto che i motivi addotti dal ricorrente non fossero ammissibili. Perché? Perché, invece di sollevare questioni sulla violazione della legge o vizi di motivazione logico-giuridica, il ricorso si risolveva in una mera riproposizione di censure già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio.
In pratica, il ricorrente chiedeva alla Cassazione di effettuare una nuova e diversa valutazione delle prove, un’attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha evidenziato come la lettura ‘parcellizzata’ della motivazione della sentenza d’appello, proposta dal ricorrente, celasse in realtà la pretesa di una ‘rilettura del materiale di prova’, cosa che non rientra nei poteri della Cassazione quando la sentenza impugnata presenta coordinate giuridiche chiare e una motivazione coerente.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha fondato la propria decisione di inammissibilità su due pilastri principali. In primo luogo, ha qualificato i motivi del ricorso come ‘riproduttivi’, ovvero semplici ripetizioni di doglianze già adeguatamente valutate e risolte dai giudici del merito. In secondo luogo, ha ribadito che i giudici di merito avevano fatto una corretta applicazione dei criteri di valutazione della prova e della giurisprudenza consolidata in materia di rifiuto atti d’ufficio, in particolare con riferimento agli obblighi del curatore fallimentare.
Di fronte a una ricostruzione dei fatti logicamente argomentata e a una corretta applicazione delle norme di diritto, alla Corte di Cassazione non è consentito sostituire la propria valutazione a quella dei giudici che l’hanno preceduta. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Inammissibilità e Conseguenze Pratiche
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: un ricorso per Cassazione, per avere successo, deve concentrarsi su vizi di legittimità (errori di diritto o difetti logici della motivazione) e non può trasformarsi in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. La sentenza di condanna della Corte d’Appello è così divenuta definitiva.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione svolge un giudizio di legittimità e non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito, a meno che la motivazione della sentenza impugnata sia manifestamente illogica o contraddittoria.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione si limita a ripetere le argomentazioni già presentate nei gradi di giudizio precedenti?
Se i motivi del ricorso sono meramente ‘riproduttivi’ di censure già adeguatamente valutate e respinte dai giudici di merito, senza sollevare nuove questioni di diritto, il ricorso viene dichiarato inammissibile.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito inutilmente la Corte. La sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13456 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13456 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, in relazione alla condanna per il reato di cui all’art. 328 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di censure adeguatamente valutate K e risolte dai giudici del merito facendo corretta applicazione di criteri della valutazione della prova e applicazione della giurisprudenza di questa Corte in materia di rifiuto di atti di ufficio ( Rv. 284079). La lettura parcellizzata della motivazione proposta dal ricorrente si risolve nella pretesa di rilettura del materiale di prova /preclusa a questa Corte di legittimità in presenza della chiare coordinate giuridiche che presidiano all’attività del curatore fallimentare.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 marzo 2024